Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14414 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14414 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (cui 04x9ohv) – art.159 c.p.p. nato in MAROCCO il 26/04/1999 avverso la sentenza del 29/04/2024 del GIUDICE DI COGNOME di Milano udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo dichiarars i il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Milano con sentenza n. 492 del 29 aprile 2024 dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per mancata conoscenza della pendenza del processo in capo all’imputato, ai sensi dell’art. 420 quater cod. proc. pen.
La declaratoria accoglieva l’eccezione difensiva circa la mancata conoscenza in capo all’imputato – soggetto senza fissa dimora in Italia e privo di difensore di fiducia, con domicilio eletto presso il difensore di ufficio – della pendenza del processo, rafforzata dall’esito negativo delle ricerche medio tempore esperite.
La sentenza impugnata era stata emessa nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte – con sentenza n. 28737 del 6 aprile 2023 – di precedente sentenza del Giudice di pace di Milano che, pur in presenza di elementi che facevano ritenere la non conoscenza della pendenza del procedimento in capo all’imputato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di 8.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 14 quinto comma ter L.286/1998.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato, tramite il difensore d’ufficio, NOME COGNOME articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamentava la erronea applicazione dell’art. 420 bis comma 5 cod. proc. pen., non essendo stata svolta alcuna ricerca dell’imputato finalizzata alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza.
Rilevava il ricorrente come nel provvedimento impugnato non si facesse cenno alcuno al fatto
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 20948/2024
che la sentenza era stata emessa in esito a giudizio di rinvio da annullamento della Corte di Cassazione e come, nonostante il cenno a ricerche effettuate, le medesime non fossero state fatte.
Faceva altresì presente che l’interesse sotteso alla impugnazione della declaratoria di non doversi procedere era insito nella volontà di fare venire meno l’effetto sospensivo del termine di prescrizione e l’erroneo allungamento del medesimo conseguente alla declaratoria stessa.
2.2. Con il secondo motivo lamentava l’erronea applicazione dell’art. 89 commi 4 e 5 del d.lgs. 150/2022, laddove il provvedimento impugnato indicava il termine di prescrizione nel 3 maggio 2030, ritenendo il reato contestato come reato permanente e, quindi, ancorando la data di cessazione della permanenza alla data del decreto di citazione a giudizio.
Secondo il ricorrente, non trattandosi di reato permanente, la data di consumazione sarebbe stata antecedente il 18 ottobre 2021 con applicazione della disposizione di cui all’art. 159 comma 1 e 3 bis cod. pen. nel testo previgente le modifiche introdotte dal D.Lgs 150/22.
La conseguenza diretta di tale errore era l’individuazione nel provvedimento impugnato di un altrettanto erroneo termine di prescrizione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria in data 30 luglio 2024 il difensore eccepiva l’omessa notifica all’imputato della citazione dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al giudice di pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Circa la possibilità di impugnare la sentenza prima dello scadere del termine previsto dall’art. 159, ult. comma cod. pen, si Ł di recente pronunciata questa Corte affermando che la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen. (Sez. U, n. 5847 del 26/09/2024, dep. 2025, Pmt, Rv. 287414 – 01)
1.1 Il primo motivo di ricorso Ł fondato e assorbe l’ulteriore.
Come denunziato dal ricorrente, nonostante nella motivazione dell’impugnato provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 420- quater cod. proc. pen., si dia atto dello svolgimento di opportune ricerche, delle medesime non vi Ł traccia nel fascicolo, ai cui atti questa Corte ha fatto accesso in ragione del principio secondo cui, in tema di impugnazioni, allorchØ sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione Ł giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01).
L’art. 420 bis comma 5 cod. proc. pen. stabilisce letteralmente che ‘prima di procedere ai sensi dell’art. 420 quater cod. proc. pen., il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’art. 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale di udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria’.
Nel caso in esame, per come affermato anche da questa Corte nella sentenza 28737 del 6 aprile 2023, ricorre la situazione in cui non vi Ł la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato nØ della data dell’udienza, nØ della esistenza del procedimento penale e dunque diviene operante il meccanismo previsto dall’art. 420 bis comma 5 cod. proc. pen., che impone,
prima di emettere la sentenza ex art. 420 quater cod. proc. pen., di rinviare l’udienza onde disporre le notifiche tramite la polizia giudiziaria a mani dell’imputato personalmente.
Il rinvio disposto per consentire di notificare all’imputato non comparso e non dichiarato assente gli atti introduttivi del giudizio, nonchØ il verbale dell’udienza Ł posto a garanzia e tutela del diritto di difesa, perchØ costituisce un estremo tentativo, operato con l’ausilio della polizia giudiziaria, di rendere l’imputato partecipe del procedimento pendente a suo carico e come tale non Ł incombente che, posto a garanzia dell’imputato stesso e a salvaguardia del diritto di difesa, possa essere pretermesso ad libitum, procedendo, come ha fatto il provvedimento impugnato, direttamente alla declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancata conoscenza del processo.
Trattasi, in buona sostanza, di meccanismo volto a far sì che si realizzi la conoscenza del processo, ovvero ad appurare l’impossibilità di raggiungere tale risultato.
Il mancato rispetto dell’iter procedimentale fissato dall’art. 420 bis comma 5 cod. proc. pen., che si Ł tradotto in un vulnus al diritto di difesa, sotto il profilo della mancata comunicazione all’imputato, con meccanismi di notificazione piø incisivi, della pendenza del processo, impone l’annullamento dell’impugnata sentenza ed il rinvio degli atti al giudice di pace di Milano, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Milano, in diversa persona fisica.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME