Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7792 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Tunisia il 23/10/1980
avverso l’ordinanza emessa il 17/05/2024 dalla Corte di appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette la conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che chiesto l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza; lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha conclus n insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicat della sentenza n. 905 emessa dal Tribunale di Ravenna l’1/06/2023 con cui NOME COGNOME è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
In punto di fatto si evince dall’ordinanza impugnata, che:
il ricorrente il 23 settembre 2021, in sede di identificazione, aveva eletto domicil mentre si trovava in stato di detenzione, presso il difensore di fiducia, Avv. COGNOME
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato il 13 otto 2021 al difensore, in proprio e come domiciliatario, il quale nulla aveva dedotto in ordin alla esistenza di effettivi rapporti con l’assistito;
il decreto di citazione a giudizio era stato emesso l’8.7.2022 con contestuale notifica al difensore in proprio e come domiciliatario;
l’udienza dibattimentale era stata fissata il 14.11.2022;
1’11.10.2022 l’Avv. COGNOME aveva rinunciato al mandato per essere venuto meno ogni rapporto con l’assistito;
il Tribunale aveva nominato un difensore d’ufficio nella persona dell’Avv. COGNOME che, a sua volta, non aveva avuto rapporti con l’assistito, ignorando, peraltro, lo stato detenzione di questi.
Ha proposto ricorso per cassazione il condannato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte in modo erroneo avrebbe, da una parte, riconosciuto come l’imputato non avesse avuto effettiva conoscenza del processo, ma, dall’altra, ritenuto che detta mancata conoscenza non sarebbe incolpevole per non avere usato il ricorrente nessuna diligenza, non avendo mai contattato il difensore.
La Corte, evidenze il ricorrente, non avrebbe nemmeno valutato che gli atti avrebbero dovuto essere comunicati in carcere, nonostante lo stato detentivo fosse per altra causa, tenuto conto che la stessa identificazione dell’indagato era stata compiuta in carcere, dove, peraltro, era stato commesso il reato per cui si procede.
Né sarebbe stata motivata da parte della Corte la richiesta di rimessione in termine per proporre appello, tenuto conto che l’intero processo si sarebbe svolto con l’imputato in stato di detenzione e che ciò costitutiva un legittimo impedimento a partecipare al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Si è sostenuto in giurisprudenza che, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbi fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisca indice di effetti conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Sez. 3, n. 13236 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283019 e in motivazione).
Si tratta di principi che devono essere esplicitati.
Sotto un primo profilo, va ribadito, anche in tema di rescissione del giudicato, che l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudiciunn”.
In tal senso assumono rilievo i principi affermati dalle Sezioni Unite, innanzitut quanto al concetto di «effettiva conoscenza del procedimento» che, applicato alla disposizione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal dl. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e p modificata con la più ampia novella n. 67 del 2014), ha condotto a delineare i confini di ammissibilità del processo in absentia, in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716).
Si è spiegato come, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.
Dunque, una ineliminabile necessità che l’accusato abbia conoscenza del processo e non soltanto dell’esistenza di un’indagine penale a suo carico – e del provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, contenente la descrizione del fatto oggetto dell imputazione e della data e del luogo di svolgimento del giudizio.
Una conoscenza effettiva, non meramente legale e nemmeno, come si dirà, presunta.
Il processo è legittimamente celebrato in assenza dell’imputato soltanto quando l’imputato sia consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell’accusa penale a lui rivolta, e abbia rinunciato a comparire ovvero si sia deliberatamente sottratto al conoscenza del processo.
In tale contesto si ponevano le situazioni tipizzate nell’art. 420 bis, comma 2, cod proc. pen., nel testo vigente prima della entrata in vigore del d. Igs n. 150 del 2022, in particolare, la valenza, ai fini della dichiarazione di assenza, degli indici sintom costituiti dalla dichiarazione od elezione di domicilio, dall’applicazione di mis precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare, dalla nomina di un difensore di fiducia.
Secondo le Sezioni Unite “COGNOME” cit. all’«inottemperanza all’onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate 420-bis, cod. proc. pen.», consegue una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, come desumibile agevolmente dal disposto simmetrico degli artt. 420-bis, comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., che onerano l’interessato (rispettivamente, imputato o condannato) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo», con ciò ponendo una chiara distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo.
Si tratta di principi ripresi e sviluppati ulteriormente da Sez. U, n. 15498 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, in motivazione, secondo cui l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.
Ignoranza, hanno spiegato le Sezioni unite, che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere.
Secondo le Sezioni unite, «l’art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall’imputat rimasto assente nel corso dell’intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., autorizzan giudice della cognizione a procedere in sua assenza».
In altri termini, l’art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza d accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l’imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. è legittima allegare l’ignoranza del processo a lui non imputabile.
In tale senso, chiariscono le Sezioni unite, il giudice della rescissione ha ampi sostanziali poteri accertativi sui dati fattuali da cui desumere la conoscenza del processo ovvero la ignoranza colpevole.
Il quadro di riferimento è stato ulteriormente precisato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, secondo cui: a) il processo in assenza non costituisce una sanzione; b) i cd. indici di conoscenza del processo fanno riferimento a situazioni che necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizza c) rileva, a tal fine, la efficacia della scelta del domicilio, le modalità di realizzazio
rapporto con il difensore di fiducia che accetti la nomina; d) la elezione domicilio dev essere “seria” e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti; e) anche la nomina de difensore di fiducia deve essere effettiva essendo, quindi, necessario « verificare se gl imputati siano effettivamente, venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, gli imputati non abbiano alcuna consapevolezza dell’inizio del processo a loro carico; f) della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo vi deve essere una traccia “positiva” all’esito di un necessario accertamento in fatto.
Se, dunque, dubbi non possono sussistere quanto alla “colpevole mancata conoscenza del processo” nei casi in cui l’imputato si sottragga deliberatamente al processo, meno agevoli sono í casi in cui all’imputato può al più muoversi una negligenza costituita dal mancato contatto con il difensore al fine di assumere informazioni sullo sviluppo del procedimento ovvero sul processo.
Il tema attiene, in generale, al rapporto tra onere di informazione e di attivazion dell’imputato che abbia nominato un difensore di fiducia, presso il quale ha dichiarato o eletto domicilio, e diritto alla effettiva conoscenza del processo.
In tale contesto assume ancora rilievo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, che ha ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescission del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da “incolpevole mancata conoscenza del processo.
L’art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen. – si è condivisibilmente spiegato- ha significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all’accertata ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., e l’onere probatorio imposto richiedente, che implica l’allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d’ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accerta l’oggettiva fondatezza.
Il termine “incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo”, si è aggiunto, non assume altro significato se non quello di escludere all’assente, pur sempre volontario, l’accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare.
Si è lucidamente evidenziato, che l’art. 629-bis cod, proc. pen. attribuisce al giudic della rescissione il compito di valutare la sintomaticità in tal senso dei comportament
tenuti all’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, soprattutto nel cas in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare però alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bi c.p.p., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza (così testualmente, Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Rannadze, Rv. 280137, in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice distrettuale che aveva ritenuto che l’imputato versasse in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio, per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d’ufficio pr il quale aveva eletto domicilio all’atto della identificazione; nello stesso senso, Sez. n. 49800 del 17/07/2018, T, Rv. 274304; Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Rv. 281256; Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637).
Nel caso di specie ciò che è stato rimproverato al ricorrente e che, secondo la Corte di appello, impedirebbe di accogliere la richiesta di rescissione del giudicato è che l’imputato/condannato avrebbe dovuto allegare specifiche circostanze e situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli avrebbero impedito di seguire gli sviluppi de procedimento penale che lo riguardava, tenuto conto che la elezione di domicilio presso il difensore rinunciante avrebbe continuato ad avere efficacia e validità.
9. Si tratta di un ragionamento non condivisibile.
Si è già detto di come, a fronte di una elezione di domicilio e di una nomina di fiducia in una fase embrionale del procedimento, tutti gli atti furono comunicati presso i difensore, pur essendo il ricorrente detenuto – seppur per altra causa- e che detto stato di detenzione fosse sostanzialmente noto per essere stato il reato oggetto del processo commesso dall’imputato in carcere, da detenuto per altra causa.
Dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata 1’8/07/2022 presso lo studio del difensore domiciliatario, detto difensore 1’11/10/2022, poco prima dell’inizi del processo, rinunciò al mandato e il Tribunale nominò per l’udienza un difensore d’ufficio il quale, a sua volta, non ebbe nessun rapporto con l’assistito, ignorando stato di detenzione di questi.
Nel caso di specie, dunque, la ritenuta colpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente non deriva, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, da un uso strumentale delle proprie facoltà per sottrarsi al processo (come, ad esempio, nel caso in cui l’interessato abbia scientemente indicato un recapito inesistente, inveritiero o inadeguato, per l’impossibilità di reperirvi lui stesso od persone legittimate alla ricezione), ma da una particolare situazione processuale originata dalla mancata attivazione, nel silenzio del difensore nominato di fiducia e poi rinunciante, delle possibilità di conoscenza da parte dell’imputato del procedimento, desunte in modo errato dall’iniziale notizia della esistenza di esso, avvenuta in una fase meramente embrionale e, pertanto, inidonea a poter sostenere un tale onere a tempo indeterminato.
Nulla è peraltro dato sapere se la rinuncia al mandato fu comunicata all’imputato, se la nomina del nuovo difensore fu comunicata all’imputato ai sensi dell’art. 28 disp. att cod. proc. pen..
Accertamenti doverosi rispetto alla situazione di fatto portata alla cognizione dell Corte di appello che non ha spiegato nemmeno perché gli atti non furono notificati in carcere, dove l’imputato era detenuto al momento in cui il reato fu commesso e, quindi, perché le comunicazioni degli atti sarebbero state nella specie rituali.
La prova della conoscenza effettiva del processo, in assenza della prova di una deliberata intenzione di sottrarsi ad esso, non può desumersi dalla mera nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso di questi, compiuta nella fase inizia delle indagini, nel caso in cui il difensore abbia rinunciato al mandato e non vi s nessuna prova né della comunicazione della rinuncia, né della effettiva comunicazione della nomina del nuovo difensore di ufficio, né quella della effettività del rappor professionale tra l’imputato e il difensore rinunciante, soprattutto nei casi in cui la st validità formale delle comunicazioni degli atti appare, obiettivamente, molto incerta.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, per l’effetto, deve essere annullata senza rinvio anche la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 905 del 1 giugno 2023.
Deve inoltre essere disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 905 del 1 giugno 2023, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente