Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18440 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18440 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. in Ecuador l’1/4/1990
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 31/10/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma rigettava la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOME in relazio alla sentenza resa dal Tribunale di Roma il 12/11/2018, irrevocabile il 28/12/2018, con quale il predetto era stato riconosciuto responsabile dei delitti di rapina aggravata e le aggravate commessi in Roma il 21/7/2012.
n
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 629 bis e 420 bis cod.proc.pen. in relaz al rigetto della richiesta di revisione della sentenza n. 15068/18 del Tribunale di Roma.
Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di rescissione s base di valutazioni erronee, ritenendo valida ed efficace la dichiarazione di domicilio effettu dal NOME in data 13 aprile 2015 sebbene risultasse dagli atti che l’indagato non conosceva la lingua italiana, che nell’occasione non si provvedeva alla contestuale designazione di u difensore d’ufficio e che l’atto non conteneva alcun riferimento ai fatti addebitati al preve La Corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione di domicilio, poi risultata inidonea delle notificazioni con successivi adempimenti espletati a norma dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen., legittimasse il giudice a procedere in assenza, così confondendo la rituali delle notifiche con l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, in contrasto c i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che richiede l’esis elementi positivi dai quali inferire la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, non costituendo la notifica a mani del difensore d’ufficio elemento da solo sufficiente ad esclud che il processo si sia svolto nei confronti di assente inconsapevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale ha disatteso la richie difensiva di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo evidenziando che l’imputato aveva regolarmente dichiarato il proprio domicilio ed era stato contestualmente informato sia della necessità di comunicare eventuali variazioni sia dell conseguenze nell’ipotesi di impossibilità di reperirlo al domicilio indicato. L’accertata inido del domicilio sarebbe, dunque, da ascrivere a colpevole negligenza dell’imputato con conseguente legittima dichiarazione d’assenza da parte del giudice dell’udienza preliminare prima e del Tribunale successivamente.
1.1 In disparte i rilievi in ordine alla regolarità della dichiarazione di domicilio ef in data 13/4/2015 presso il Commissariato P.S. “Esposizione”, contenente la sola indicazione di un numero di registro generale del Tribunale di Roma risalente al 2013, nessuna informazione atta ad individuare i fatti per cui si procedeva né l’indicazione del difen d’ufficio, deve rilevarsi che la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei pr declinati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di processo in assenza.
Questa Corte ha, infatti, ripetutamente chiarito che in tema di rescissione del giudica l’incolpevole mancata conoscenza del processo deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” e la stessa non può essere esclusa sulla base
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del sistema di conoscenza legale fondato su notifiche formalmente regolari (in tal senso,Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210-01). Infatti, al fine della dichiarazione d’assenza giudice, come testualmente richiesto dall’art. 420 bis cod.proc.pen. nella formulazio previgente (nella specie applicabile), era (ed è) tenuto a verificare se dai dati disponibili “con certezza” che l’imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420-01).
1.2 La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto affetta da nullità assoluta la no del decreto di citazione a giudizio dell’imputato ove non si abbia certezza della conoscenz della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza in fattispecie in cui il giudice, al fine della dichiarazione di assenza, a desunto la conoscenza del processo dalla intervenuta elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari nonché dalla intervenuta notifica di un provvedimento di dissequestr sempre in tale fase (Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Rv. 284062 – 01); ha escluso che l’effettiva conoscenza del procedimento possa desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita notifica dell’atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto div dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l’atto, precisando che, nel caso d sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della ” in iudicium”, effettuata ai sensi dell’art.161, comma 4, cod.proc.pen., in quanto eseguita luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza de procedimento da parte dell’imputato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680-01); ha negato che la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effet al momento dell’arresto, possa integrare automaticamente la “volontaria sottrazione all conoscenza del processo” e fondare una – non consentita – presunzione di conoscenza della “vocatio in iudicium”, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Rv. 285177 – 01); ha affermato che, ai fini della dichiarazio di assenza ex art. 420-bis cod. proc. peri., nella formulazione antecedente all’entrata in vig del cligs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corret dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza de procedimento, non sostituisce, né elimina l’esigenza di una verifica, in concreto, dell’effe conoscenza da parte dell’imputato (Sez. 1, n. 2078 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285717 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I criteri evocati dalla Corte di merito a fondamento del rigetto dell’istanza dife risultano, dunque, non coerenti con i principi di certezza ed effettività della conoscenza procedimento postulati dall’art. 420 bis cod.proc.pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa l’assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dar conto della conoscenza del processo in capo al ricorrente, s’impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la conseguente revoca della sentenza n. 15068/2018 del Tribunale di Roma nei confronti del condannato, del quale va disposta la scarcerazione ove non detenuto in forza di altro e diverso titolo. Gli atti de essere, infine, trasmessi al Tribunale di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, per l’effetto, revoca la sentenza n. 15068 pronunciata dal Tribunale di Roma in data 12/11/2018 nei confronti di COGNOME NOME; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il giudizio; ordina l’imme scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2024
Il consigliere estensore COGNOME