Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13941 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13941 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, si dà atto che il ricorso è stato trattato con contradditorio scritto ai sens dell’art.23, comma 8, D.L. 137/20
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza del 14 Marzo 2023 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di condanna emessa il 2 Marzo 2022 dal GUP del Tribunale di Palermo, assolveva l’appellante NOME COGNOME per non aver commesso i fatti contestati e revocava di conseguenza le statuizioni civili in favore delle parti civili costitui NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la citata sentenza le parti civili NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del comune difensore, hanno presentato due ricorsi per cassazione formulando, in entrambi, un unico motivo di identico contenuto.
I ricorsi eccepiscono l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), nonché violazione del diritto al contraddittorio processuale. In particolare, viene lamentata la mancata comunicazione alle parti civili dell’intervenuta richiesta di trattazione orale da parte del difensore dell’imputato inviata ai sensi dell’art. 598 – bis, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente discussione orale del giudizio di appello, alla quale parteciparono solo il P.G. e il difensore dell’appellante. Tale omissione avrebbe determinato la nullità della sentenza impugnata, precisamente nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e devono essere perciò accolti.
Dalla documentazione allegata ai ricorsi risulta effettivamente che in data 21.02.2023 il difensore dell’imputato NOME COGNOME inviò ritualmente a mezzo PEC alla cancelleria della Corte di appello di Palermo (a11.5 dei ricorsi), l’espressa richiesta di discussione orale ai sensi e per gli effetti dell’art. 589-bis cod. proc pen.. A fronte di tale richiesta l’udienza del 14 marzo 2023 si tenne, dunque, in forma “partecipata”, con la presenza del difensore dell’imputato e del Procuratore generale che discussero oralmente il procedimento, come risulta dal verbale d’udienza e dalla sentenza impugnata (all.ti n.1 e 6). I difensori delle parti civili invece, non ricevettero alcuna comunicazione circa l’intervenuta richiesta di trattazione orale del procedimento, e la Corte palermitana omise di rilevare la mancata comunicazione di tale atto alle parti civili.
2.1 Nel caso di specie, trova applicazione, stante l’inequivoca normativa transitoria di cui all’articolo 94, comma 2, D.Igs. 10 ottobre 2022, numero 150, l’art. 23-bis, introdotto dalla L. n.178/2020 di conversione del D.L. n.137/2020, che stabiliva: “Fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire”. Inoltre, tale disciplina emergenziale è stata poi resa definitiva dall’introduzione dell’articolo 598-bis cod.
proc. pen. che, ai sensi del comma 2, prevede espressamente la comunicazione del provvedimento di ammissione della richiesta di trattazione orale al procuratore generale e ai difensori delle parti; peraltro, tale norma, come già evidenziato, è stata richiamata esplicitamente proprio dal difensore dell’imputato nella sua richiesta di trattazione orale (si veda all.5 dei ricorsi).
2.2 L’omessa comunicazione ai difensori delle parti civili della circostanza che il procedimento si sarebbe svolto nella pubblica udienza con contradditorio orale e non più cartolare, ha pregiudicato il diritto di difesa delle parti civili che, di f non furono poste in condizioni anch’esse di partecipare in presenza all’udienza del 14 marzo 2023 avanti alla Corte di appello di Palermo, con evidente violazione del pieno diritto al contradittorio. Il Collegio intende qui ribadire i principi già afferm dalla Corte, secondo cui” Nel giudizio di appello, qualora una delle parti – nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 – formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l’udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.” (cfr. Sez.5, n.7750 del 27.10.2022, dep.03.03.2022, Rv.282897; Conf. Sez.6, n.3673 del 19.01.2022, Rv.282750).
2.3 L’accertamento della suddetta nullità per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effettivi civili, con rinvio al giudice civile competente per valore grado di appello, ai sensi di quanto disposto dall’art. 622 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024
Il Consigliere estensore