Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20480 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20480 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/06/2023 del CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 co.8 di. 137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna dell’imputato pronunciata dal Tribunale di Foggia il 13 ottobre 2022 alla pena di giustizi una rapina e lesioni ai danni della madre.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato deduce violazione di legge eccesso di potere e violazione di Costituzione e di legge ordinaria (art.598 bis c.p.p. e 2 d.lgs. 137/2020 nonché 178 c.p.p.) in relazione all’art.606 lett. b) c.p.p. per la ma comunicazione all’unico difensore, in grado d’appello, delle conclusioni scritte del P.G..
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza e restituzione degli atti alla Corte d’appello per n giudizio. Con lo stesso mezzo l’AVV_NOTAIO ha presentato conclusioni per l’accoglimento d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Data la natura del vizio denunciato (error in procedendo per omessa comunicazione delle conclusioni) la Corte è preliminarmente gravata dall’onere dell’esame del fascicolo, consenti con riguardo alle questioni processuali, in relazione alle quali la Corte di cassazione è gi anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del
31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/0 Filardo, non mass. sul punto).
Espletato tale esame, si rileva, in relazione alla doglianza azionata e sopra s riassunta, quanto segue:
l’imputato è stato difeso in primo grado dall’AVV_NOTAIO del Foro di F presentava altresì l’atto di appello datato 24 febbraio 2023; come emerge dalla i della sentenza, tanto di primo che di secondo grado, l’imputato risultava all’epoca e domiciliato presso il proprio difensore;
in data 18 aprile 2023 veniva nominato nuovo difensore, con revoca di ogni pre nomina, l’AVV_NOTAIO, presso il cui studio veniva altresì eletto domici
il decreto di citazione in grado d’appello del 12 aprile 2023 per l’udienza del 23 e le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per l’udienza medesima venivano notificate all’account dell’AVV_NOTAIO il 2 maggio ed il 12 giugno 2023 rispettivamente;
sul piano procedurale, nulla è stato rilevato nel corso dell’udienza cartolare giugno, come si rileva dalla lettura del relativo verbale.
A completamento, va sottolineato che il nuovo difensore dell’imputato ha formulato i de libertate il 9 giugno 2023, accolta dalla Corte d’appello con provvedimento del 19 giugno
Così ricostruita la vicenda in base ai documenti presenti nel fascicolo, risulta pr atti necessari alla costituzione del contraddittorio non siano stati comunicati né a al suo difensore. In particolare, oltre alla mancata comunicazione delle concl AVV_NOTAIO all’AVV_NOTAIO, manca altresì la prova della regolare notifica di citazione per il giudizio d’appello, sebbene tale ulteriore profilo non sia s deduzione difensiva nel ricorso per cassazione.
Alla luce di quanto precede, bisogna concludere che la mancata comunicazione conclusioni, a prescindere dal loro contenuto sostanziale e dalla loro natura n meramente eventuale ((cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, COGNOME, R – 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 34565 del 18.5.2023, COGNOME NOME; 33182 del 10.7.2023, COGNOME; Sez. 6, n. 31798 del 13.4.2023, COGNOME; S 26185 del 25.5.2023, COGNOME), ha impedito alla parte ed al suo difensore di apprender data d’udienza per la discussione fosse già stata fissata (per il 23 giungo 2023 attivarsi per dedurre le nullità in cui la procedura era incorsa (con la notifica citazione in appello inviato al difensore sbagliato e, per quanto ora dedotto, con la stesso della memoria conclusionale del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO).
Ed anche se il difensore non si duole della mancata notifica del decreto di citazion la situazione sopra descritta preclude la semplicistica applicazione dei principi e giurisprudenza di legittimità per il caso di mancata comunicazione delle concl AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO finalizzate al contraddittorio del rito cartolare, che in preva consolidati nel senso della nullità generale a carattere intermedio, salvo diverger di rilevabilità dell’invalidità. Si è infatti affermato che nel giudizio cartolare di
secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violaz dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nulli generale a regime intermedio che, secondo alcuni, è deducibile dal patrocinatore nel primo ( unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento, costituito d formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comm 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (cfr., Sez. 1107 del 06/12/2022, S., Rv. 284164 – 01; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 02) mentre altri hanno sostenuto che, pur trattandosi di nullità a regime intermedio, essa po essere dedotta tempestivamente con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 2, n. 15657 de 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284486 – 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901 – 01, secondo cui si tratterebbe di una nullità al cui verificarsi la parte non ha assist soggetta ai limiti temporali di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; e ancora, Sez 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532 – 01).
Nel caso di specie, tuttavia, non avrebbe senso alcuno porre il termine per eccepire la mancat comunicazione delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO anteriormente alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, alla luce del fatto che l’imputato ed i difensore, per le ragioni sopra esposte (mancata notifica del decreto di citazione in appello) potevano nemmeno sapere della (e calcolare la) scadenza del termine di cinque giorni prima della data dell’udienza (nel caso specifico, il 23 giugno 2023) per la formulazione delle pr conclusioni e per eccepire eventualmente la mancata comunicazione.
A fronte della nullità riscontrata, tempestivamente eccepita con la formulazione del ric per cassazione, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari p nuovo giudizio.