Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME, nato a Melfi il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, emessa il 31 marzo 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tenta estorsione.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità della sentenza impugnata dovuta alla mancata comunicazione al difensore di fiducia RAGIONE_SOCIALE conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO d’appello, tardivamente inviate alla Corte territoriale il 31 marzo 2023, solo 3 giorni prima dell’udienza fissata per il 3 aprile 2023, come era stato tempestivamente eccepito nelle conclusioni scritte, effettuate al “buio”.
La Corte di appello, peraltro, aveva preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, come risulta dalla sentenza impugnata.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria difensiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ormai ripetutamente affermato che, Nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato RAGIONE_SOCIALE conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, in violazione dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, c modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all’art. 18 comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo.(Fattispecie in cui le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale contenevano la mera e immotivata richiesta di rigetto dell’appello, di tal che la circostanz dell’omessa comunicazione alla difesa non aveva prodotto alcuno specifico e concreto pregiudizio per il ricorrente). (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Rv. 285186; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S..
Si legge, in particolare, nella motivazione della prima, qui condivisa decisione, che “questa Corte (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D’Incalci, Rv. 283901- 01), ha già chiarito che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della discipli emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’omessa comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato RAGIONE_SOCIALE conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio; il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 – 01 ed anche dalla Seconda sezione (Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284486 – 01). 1.2. In relazione a siffatto tipo di nullità, peraltro, è già stato tradizionalmente chiarito, pur se naturalmente in relazione a fattispecie concrete diverse, che l’imputato non può limitarsi a dolersene, dovendo indicare un suo concreto, attuale e verificabile interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto (a partire da Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 – 01). Detto interesse alla deduzione della predetta patologia può, pertanto, ritenersi sussistente soltanto se ed in quanto la parte abbia allegato di aver subito un danno illegittimo, e le sia direttamente derivato dall’atto nullo uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio (Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 – 01), potendo assumere rilievo, all’uopo, anche la mera possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un diritto o di un interesse giuridico della parte che ne deduce il vizi (Sez. 3, n. 8324 del 22/06/1994, COGNOME, Rv. 198695 – 01). 1.3. Con specifico riferimento alla questione in esame, questa Corte ha già ritenuto di dovere attribuire rilievo, ai fini della declaratoria della dedotta nullità a regime intermed non alla mera circostanza dell’omessa comunicazione in via telematica RAGIONE_SOCIALE conclusioni scritte del procuratore AVV_NOTAIO, bensì al fatto che, per effetto di essa, la difesa dell’imputato non sia “stata messa in condizione di interloquire cognita causa sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore AVV_NOTAIO venendo così ‘costretta’ a formulare le proprie conclusioni ‘al buio’ ” (cfr. Sez. 6, n. 110 del 06/12/2022, dep. 2023, S., in motivazione, e plurimi precedenti ivi citati). 1.4 Nel caso in esame, le conclusioni de quibus contenevano, come rilevato dalla Corte di appello e non contestato docunnentatamente dalla difesa, una “mera ed immotivata richiesta di rigetto” dell’appello, di tal che non averne ricevuto comunicazione non ha prodotto alcuno “specifico, concreto ed attuale pregiudizio” per il ricorrente, poiché l’atto non comunicatogli non conteneva alcuna specifica deduzione suscettibile di arrecargli processualmente nocumento, ed alla quale egli dovesse conseguentemente essere messo in condizione di controargomentare. 1.5. Ciò comporta, in conclusione, che la deduzione della dedotta nullità a regime intermedio, in difetto di un specifico, concreto ed attuale pregiudizio, non può ritenersi consentita: trattandosi di questione nuova, ciò comporta la mera infondatezza del motivo. 1.5.1. La conclusione che precede esonera dal valutare la tempestività, o meno, della deduzione della predetta patologia”. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nel caso oggi all’esame, del pari, le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello erano del tutto generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.01.2024.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME tA0–