Mancanza Motivazione: La Cassazione Spiega Quando la Sentenza Non è Nulla
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: le conseguenze della mancanza motivazione in una sentenza di primo grado. Molti ritengono che un’assenza di motivazione renda automaticamente nulla la decisione, ma la Suprema Corte, con questa pronuncia, ribadisce un principio consolidato e fondamentale: non è così. Vediamo nel dettaglio il caso e le importanti implicazioni pratiche per la difesa.
Il Caso: Appello per Mancanza Motivazione su Art. 131-bis c.p.
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione lamentando la nullità della sentenza di primo grado. Il motivo? Il primo giudice non si era pronunciato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, questa omissione, definita come un non liquet, viziava insanabilmente la sentenza, rendendola nulla.
La Decisione della Corte: il Potere-Dovere del Giudice d’Appello
La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il ragionamento dei giudici si basa su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 604 del codice di procedura penale, che elenca in modo tassativo le ipotesi di nullità della sentenza di primo grado.
La Corte ha chiarito che la mancanza motivazione, anche se assoluta, non rientra in questo elenco. Si tratta, invece, di un vizio che il giudice d’appello ha il potere e il dovere di sanare. In virtù dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, il giudice del secondo grado può (e deve) integrare la motivazione carente o addirittura redigerla per intero. Questo principio, già affermato dalle Sezioni Unite nel 2008, mira a garantire l’efficienza del processo, evitando regressioni inutili al primo grado per vizi che possono essere corretti in appello.
Prescrizione e Inammissibilità: un Binomio Indissolubile
Un’altra conseguenza diretta della decisione è stata l’impossibilità di rilevare l’eventuale prescrizione del reato. La Corte ha ribadito un altro orientamento consolidato delle Sezioni Unite (sentenza “De Luca” del 2000): la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude l’esame di cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate successivamente alla sentenza impugnata. In pratica, un ricorso inammissibile “cristallizza” la situazione giuridica al momento della decisione d’appello, impedendo all’imputato di beneficiare del tempo trascorso durante il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri fondamentali del nostro sistema processuale. Il primo è il principio di tassatività delle nullità: solo i vizi espressamente previsti dalla legge come causa di nullità possono portare all’annullamento di una sentenza. La mancanza motivazione non è tra questi, poiché il legislatore ha previsto che il giudizio di appello serva proprio a rimediare a tali carenze. Il secondo pilastro è il principio di conservazione degli atti giuridici e di economia processuale, che impone di sanare i vizi, ove possibile, nel grado di giudizio successivo, piuttosto che annullare e far regredire il procedimento.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre spunti pratici di grande importanza. In primo luogo, dimostra che non è una strategia vincente fondare un ricorso esclusivamente sulla mancanza motivazione della sentenza di primo grado, sperando in un annullamento con rinvio. La questione va affrontata nel merito dell’appello, sollecitando il giudice di secondo grado a colmare la lacuna motivazionale. In secondo luogo, evidenzia i rischi di un ricorso inammissibile: non solo la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ma anche la perdita della possibilità di beneficiare della prescrizione maturata nel frattempo.
Una sentenza di primo grado è nulla se manca la motivazione su un punto specifico?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi di nullità tassativamente previsti dall’art. 604 del codice di procedura penale. È compito del giudice d’appello integrare o redigere la motivazione mancante.
Cosa succede se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, ma il ricorso in Cassazione è inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Di conseguenza, la condanna diventa definitiva e la prescrizione non può essere dichiarata.
Qual è il dovere del giudice d’appello di fronte a una sentenza di primo grado con motivazione carente?
Il giudice d’appello ha il potere-dovere di provvedere direttamente a integrare o redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, senza dover annullare la sentenza e rinviare gli atti al primo giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40923 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso nella parte in cui vorrebbe far derivare dal non liquet del primo giudice in ordine all’avanzata richiesta di cui all’art. 131bis cod. pen. la nullità della relativa sentenza, è manifestamente infondato, risultando a norma dell’art. 604 cod. proc. pen., le ipotesi di nullità della sentenza di primo grado tassativa rientrando, pertanto, nel potere-dovere del giudice di appello di integrare detta motivazione (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118 nel senso che “la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante”);
ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di legittimità l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
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