Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che chiesto la trasmissione degli atti al Giudice competente per il reclamo, ovvero il Tribunale di sorveglianza di Lecce.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato nel preambolo il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto la istanza con cui NOME COGNOME, condannato in detenzione domiciliare, aveva chiesto ampliarsi l’orario dell’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo in cui stava scontando la misura.
COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, ha proposto reclamo avverso l’illustrato provvedimento, lamentando l’assenza di motivazione e, correlativamente, rimarcando la necessità di adottare le invocate modifiche
tenuto conto delle sue peculiari condizioni di salute e delle difficoltà logistiche che impediscono rapidi spostamenti dal luogo di detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha ritenuto il provvedimento non impugnabile con reclamo e, riqualificata l’impugnazione in ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte
CONSIDERATO IN DIRITTO
In premessa va ricordato che il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell’ambito delle competenze assegnategli dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare, come è stato affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura, (Sez. 1 n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135; Sez. 1 n. 108 del 30/11/2012, COGNOME, Rv. 254166; Sez. 1 n. 11578 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255309; Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013. COGNOME Rv. 255922). Le relative impugnazioni, pertanto, devono essere qualificate come ricorso per cassazione a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, cod. proc. pen. e trasmesse a questa Corte, conformemente alla procedura seguita, in effetti, nel caso in esame dal Tribunale di sorveglianza.
Tanto posto, il ricorso è fondato.
Come dedotto in ricorso, il provvedimento impugnato è totalmente privo di motivazione, contenendo solo il dispositivo senza l’esplicazione, sia pur succinta, dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.
Tale radicale carenza non può che condurre all’annullamento del provvedimento. Costituisce, infatti, violazione di legge anche l’inesistenza della motivazione che ricorre non solo quando l’apparato giustificativo della decisione è graficamente assente ma anche quando essai sia del tutto apparente per essersi il giudice limitato ad indicare in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre la decisione, ovvero a richiamare in modo indeterminato il tipo di prova acquisita. Né infine può dubitarsi che l’autorizzazione negata incida significativamente sul contenuto della misura in corso di esecuzione.
Per le considerazioni sin qui svolte il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce,
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce Così deciso, in Roma 8 febbraio 2024.