Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36573 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36573 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in PAKISTAN, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2025 del Tribunale di Firenze
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta la memoria e gli allegati depositati telematicamente dal difensore dell’indagato che ha insistito nell’accoglimento del ricorso, rappresentando, inoltre, per l’intervenuta revoca della misura cautelare impugnata .
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza, emessa in data 18 aprile 2025, il Tribunale di Firenze, in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte di precedente provvedimento del 12 agosto 2024, ha confermato, nei confronti di NOME, l ‘ ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 22 marzo 2024, con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416 cod.pen.
Con ordinanza del 02.03.2024, a seguito di udienza di convalida di fermo, il Giudice per le indagini preliminari applicava all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il Comune di Asciano; in data 22 marzo 2024 applicava, in aggravamento, la misura della custodia cautelare in carcere; questa Corte, con sentenza del 9 gennaio 2025, annullava il provvedimento con
rinvio per nuovo esame, per vizio di motivazione, limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa, idonea ad attestare una stabile dimora dell’indagato.
Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’ indagato, per il tramite del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 275,292 e 125 cod.proc.pen e vizio di motivazione, per la mancata concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, riportandosi all’insegnamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 29769/ 2016.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all’adeguatezza della misura cautelare. Il Tribunale non avrebbe fornito motivazione rispetto al pericolo di reiterazione del reato né indicato la ragione per cui la misura degli arresti domiciliari, con o senza braccialetto elettronico, sarebbe inidonea a soddisfare il pericolo di reiterazione del reato.
2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità dell’abitazione, indicata nella richiesta difensiva, ad ospitare l’indagato , nell’ipotesi eventuale di concessione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, in quanto giudizio basato su dati fattuali non sottesi né a norme giuridiche né ad orientamenti giurisprudenziali che reputano piuttosto sufficiente, per la concessione della misura, l’assenso del conduttore dell’immobile.
Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso, pur rappresentando l’intervenuta sostituzione della misura impugnata con quella dell’obbligo di dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta mancanza d’interesse, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..
Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 24 luglio 2025 – allegata in copia dal difensore alla memoria depositata con modalità telematiche – la misura custodiale applicata al ricorrente è stata sostituita con quella meno afflittiva dell’obbligo di dimora, anche a seguito della definizione in primo grado del procedimento a carico dei coimputati, con rito abbreviato, e dell’avvenuto riconoscimento per alcuni di essi della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. Dall’eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe derivare, per il ricorrente, alcun effetto favorevole.
Deve, in particolare, considerarsi che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev’essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato e deve persistere sino al momento della decisione (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397-01).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251694, che ha parlato di “carenza d’interesse sopraggiunta”, in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore , per cui la finalità perseguita dall’impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. Non è dovuta, tuttavia, alcuna sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende non essendo configurabile un profilo di colpa riconducibile al ricorrente (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per cassa ammende Così è deciso, 30/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME