Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32032 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Tunisi il 02/10/1962 avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Palermo;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 ottobre 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data 21.12.2022 dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, appellata dall’imputato NOME COGNOME ha ridotto la pena allo stesso inflitta in primo grado a mesi sei e giorni quindici di arresto; ha sostituito la pena detentiva con la pena dell’ammenda di euro 975, confermando nel resto l’impugnata decisione; ha indicato in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l’annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., mancanza di motivazione, difformità tra dispositivo e motivazione, violazione di legge.
Rammentato il tenore del dispositivo, allega che la motivazione si riferisce ad altra sentenza resa il 22 giugno 2023da altro Tribunale, nei confronti di altro imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.La sentenza impugnata, pur recante, in intestazione, il nome dell’odierno ricorrente, COGNOME l’imputazione formulata nei suoi confronti e il numero di registro generale di Corte di appello corrispondente a quello del dispositivo reso nei confronti del ricorrente, reca una motivazione interamente dedicata ad altra vicenda e ad altro imputato (NOME COGNOME, giudicato dalla Corte territoriale nello stesso giorno.
Trova allora applicazione il principio per il quale « nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello che, pur riportando correttamente il nome dell’imputato, la sentenza di primo grado e il dispositivo letto in udienza, reca una motivazione relativa ad altra decisione impugnata da un altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l’errore non è emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell’intero giudizio» (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811 – 01), sostanzialmente confermato da Sez. 5, n.17926 del 2019, Rv. 275910 – 01: «La sentenza che individui correttamente, nell’intestazione, le generalità dell’imputato ma rechi una motivazione e un dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la quale non può intendersi utilmente sanata ex art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per effetto di un
provvedimento correttivo che sia stato adottato dal giudice “de plano” e depositato dopo il decorso del termine assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e comunque quando il provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti».
La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
La GLYPH
Il Presidente