Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44543 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44543 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Locri il 02/09/1995
avverso l’ordinanza del 07/08/2024 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato quella emessa dal GIP del medesimo Tribunale, applicativa della misura custodiale per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., articolando due motivi relativi al solo profilo delle esigenze cautelari.
1.1.Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla misura cautelare applicata, ritenuta eccessiva ed
concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, della inidoneità della misura degli arresti domiciliari anche con presidio di controllo elettronico ad inibirlo nonché la mancata considerazione dell’incensuratezza del ricorrente, che ha ammesso i fatti e offerto di risarcire il danno arrecato al prestigio dell’Arma e dei carabinieri coinvolti nella vicenda.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla pena irrogabile nel caso di specie, prevedibilmente inferiore a tre anni di reclusione alla luce degli elementi positivi indicati, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale.
In data 4 ottobre 2024 il difensore, munito di procura speciale, ha depositato rinuncia al ricorso e allegato copia della sentenza del GIP del Tribunale di Locri in data 9 settembre 2024 di applicazione della pena concordata e concessione del beneficio della sospensione condizionale con conseguente liberazione dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
L’imputato, tramite il difensore munito di procura speciale, ha, infatti, dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, essendo stata nelle more pronunciata sentenza di applicazione pena con beneficio della sospensione condizionale e conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. La rinuncia all’impugnazione ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Tuttavia, alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo la sopravvenuta carenza di interesse a lui imputabile per le ragioni esposte, sicché non è configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244)
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione o in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.
Rientrando il caso in esame in dette ipotesi, all’inammissibilità del rico non consegue alcuna conseguenza sfavorevole per il ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, 19 novembre 2024
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Il consiglier /estensore