Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19711 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il 24/06/1986 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l ‘ordinanza emessa in data 11/02/2025 dal Tribunale di Ancona, sezione del riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte depositate in data 17/03/2025 con le quali il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che i difensori del ricorrente non hanno depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata il Tribunale di Ancora rigettava l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 14/01/2025 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Macerata con il quale era stata respinta l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Wei Ming in data 25/10/2024, con quella degli arresti domiciliari, anche eventualmente con braccialetto elettronico.
Ha proposto ricorso per cassazione l’i ndagato, tramite uno dei difensori di fiducia, deducendo , ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. d) e e) cod. proc. pen, la violazione degli artt. 274, 275 e 292, comma 2, del codice di rito ed il vizio di motivazione.
Rileva il ricorrente che il pericolo di inquinamento probatorio ravvisato nell’ordinanza applicativa della misura custodiale di maggior rigore è venuto meno in quando l’indagato in data 17 dicembre 2024 ha reso interrogatorio riferendo circostanze ‘ contra se ‘ e ‘ contra alios ‘.
Anche il pericolo di fuga (comunque fronteggiabile con le modalità di controllo previste dall’art. 275 -bis cod. proc. pen.) è insussistente non avendo l’indagato la possibilità economica di allontanarsi poiché tutti i suoi averi sono stati sottoposti a sequestro preventivo e considerato che egli, pur a conoscenza del procedimento a suo carico sin dal novembre 2023 a seguito della notifica di proroga del termine delle indagini preliminari, non si è mai allontanato dal territoriale nazionale.
L’ordinanza impugnata ha quindi fatto malgoverno dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata nel ricorso) secondo cui il pericolo di inquinamento probatorio deve essere attuale e fondato su fatti specifici da cui desumere che l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca ovvero contaminando le relative fonti, così come il pericolo di fuga deve essere ancorato ad un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare.
Quanto al pericolo di reiterazione dei reati, l’interrogatorio reso da NOME COGNOME con riferimento alla propria posizione e a quella degli altri coindagati rappresenta una cesura rispetto alle attività illecite, contestate anche in forma associativa, sicchè – anche sotto questo profilo – le esigenze cautelari sono mutate.
Il Tribunale non ha acquisito la trascrizione integrale delle dichiarazioni rese e ha avuto a disposizione il solo verbale riassuntivo, e ciò ha impedito di valutare la reale portata delle stesse; tale atto non era qualificabile come ‘nuovo’ poiché già esistente al momento della pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
Nelle more del presente procedimento è venuta meno la misura cautelare della custodia in carcere che è stata sostituita con altra non detentiva, con conseguente scarcerazione del ricorrente disposta in data 25/03/2025 (si veda l ‘aggiornamento della posizione giuridica comunicata dal Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria).
NOME COGNOME si trova, dunque, attualmente sottoposto ad un regime cautelare meno afflittivo di quello invocato nell’istanza avanzata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. da cui ha avuto origine il presente procedimento con il quale era stata richiesta la sostituzione della cautela carceraria con quella, pur sempre custodiale, degli arresti domiciliari.
In tema di ricorso avverso provvedimenti applicativi o confermativi di una misura cautelare detentiva, nelle more revocata, permane l’interesse a coltivare l’impugnazione solo se la parte intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, purchè esso sia manifestato personalmente dall’interessato o da difensore munito di procura speciale (Sez U, n. 7931 del 16/12/2010, COGNOME, Rv. 249002, successivamente Sez. 6 n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/202, COGNOME, Rv. 282397).
Nel caso di specie, è da escludersi che il ricorrente conservi un interesse specifico e concreto a coltivare la procedura di cui all’art. 314 cod. proc. pen. atteso che il ricorso non ha ad oggetto il requisito dei gravi indizi di colpevolezza ma risulta proposto solo con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari; né risulta comunque allegato alcunchè in tal senso dall’interessato personalmente o tramite i suoi difensori che, per l’odierna udienza, non ha nno depositato memorie e/o conclusioni.
L’inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell’ammenda di cui all’art. 616 cod. proc. pen. (cfr. , da ultimo, Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, COGNOME, Rv 278491, che ha richiamato in motivazione Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166, secondo cui ‘ qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non
consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ‘ ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 03/04/2025