Mancanza di Interesse: Quando un Ricorso Diventa Inutile e Inammissibile
Nel complesso mondo della giustizia, un principio fondamentale regola ogni azione legale: l’interesse ad agire. Ma cosa succede quando questo interesse svanisce dopo che un ricorso è già stato presentato? La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, offre un chiaro spaccato sulle conseguenze di una mancanza di interesse sopravvenuta, stabilendo un importante principio in materia di spese processuali.
Il Contesto del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato le richieste di un condannato per ottenere misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare. Contro questa decisione, l’interessato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per cassazione.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi, si è verificato un evento decisivo: il difensore ha comunicato formalmente la rinuncia al ricorso. La ragione era semplice e logica: nel frattempo, lo stesso Tribunale di Sorveglianza aveva emesso un nuovo provvedimento favorevole all’assistito, rendendo di fatto inutile e priva di scopo la prosecuzione dell’impugnazione. L’obiettivo del ricorso era stato raggiunto per altra via.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Mancanza di Interesse
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La particolarità di questa decisione non risiede tanto nella declaratoria di inammissibilità in sé, quanto nelle sue motivazioni e, soprattutto, nelle sue conseguenze. La Corte ha specificato che l’inutilità del ricorso non derivava da un vizio originario, ma da una mancanza di interesse emersa solo in un secondo momento, dopo la sua proposizione.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione che la Corte opera tra le diverse cause di inammissibilità. Un ricorso può essere inammissibile fin dall’inizio (ad esempio, perché presentato fuori termine o per motivi non consentiti dalla legge). In questi casi, la legge prevede, di norma, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Tuttavia, il caso in esame è diverso. L’interesse a ricorrere esisteva al momento della presentazione, ma è venuto meno successivamente. La giurisprudenza consolidata della stessa Corte, richiamata ampiamente nella sentenza, stabilisce che quando la mancanza di interesse è sopravvenuta, non si applicano le sanzioni accessorie. La logica è quella di non penalizzare chi, in modo legittimo, aveva avviato un’impugnazione che solo eventi successivi e indipendenti dalla sua volontà (o, come in questo caso, a lui favorevoli) hanno reso superflua.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio di equità e ragionevolezza procedurale. Un cittadino non deve essere sanzionato per aver rinunciato a un ricorso diventato inutile. Questa pronuncia chiarisce che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse è una presa d’atto processuale che chiude il procedimento senza conseguenze economiche negative per il ricorrente. In sostanza, se l’obiettivo del ricorso viene raggiunto per altre vie, il processo si ferma senza costi aggiuntivi, garantendo che le sanzioni processuali colpiscano solo i ricorsi infondati o pretestuosi sin dall’origine.
Cosa succede se, dopo aver presentato un ricorso, non si ha più interesse a portarlo avanti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte per ‘sopravvenuta mancanza di interesse’, poiché è venuto meno lo scopo per cui era stato presentato.
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, devo pagare le spese processuali?
No. Secondo la sentenza, quando la mancanza di interesse si verifica dopo la presentazione del ricorso, questa forma di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di una sanzione pecuniaria.
Qual è la differenza tra un ricorso inammissibile per mancanza di interesse e uno inammissibile per altre cause?
La differenza principale risiede nelle conseguenze economiche. L’inammissibilità per una causa originaria (es. ricorso presentato fuori termine) comporta di regola la condanna alle spese. L’inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse, invece, non prevede sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33134 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME RINUNCIANTE nato a CATANIA il 25/12/1995 avverso l’ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le richieste di affidamento in prova, di detenzione domiciliare e di semilibertà formulate nell’interesse di NOME COGNOME
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME tramite il proprio difensore.
Con atto trasmesso a questo ufficio in data 15 maggio 2025 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suddetto ricorso, segnalando il venir meno dell’interesse all’impugnazione del suo assistito per un provvedimento successivo a lui favorevole del Tribunale di sorveglianza di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (si veda, con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini).
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, COGNOME, Rv. 234859).
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025.