Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9007 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9007 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME DI COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 16979/2025
NOME COGNOME
CC – 28/11/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza di conferma disposta dalla Corte di appello di Napoli, in relazione alla sentenza del tribunale di Napoli Nord, di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 544 ter c.p. e 334 comma 2 c.p. è inammissibile.
Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine all’art. 159 comma 1 n. 3 c.p. in relazione all’art. 108 c.p., per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si osserva che più che adeguato e’ il giudizio del giudice sulla impossibilitˆ di una prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione da altri reati fondata sulla sussistenza di precedenti condanne, laddove la difesa incorre in una censura sul punto generica allorquando lamenta che non si specificano quali esse sarebbero senza tuttavia eccepire, piuttosto e con allegazioni la eventuale loro inesistenza. E invece indugia in una personale rivalutazione di elementi ritenuti favorevoli, inammissibile in questa sede di legittimitˆ.
Quanto al secondo motivo esso riguarda il vizio di motivazione in relazione agli artt. 544 commi 1 e 3 c.p. e 334 comma 2 c.p. con riguardo anche alla mancata considerazione dei motivi di gravame quanto alla impossibilitˆ di esigere, in sintesi, una condotta diversa da quella penalmente ascritta in ragione della intervenuta pandemia. Anche in proposito appare adeguata la motivazione che evidenzia la possibilitˆ in concreto, per il ricorrente, di deroghe al divieto allora
vigente di spostamenti, cos’ da ridimensionare la tesi di un pericolo assoluto impeditivo degli spostamenti attraverso cui si sarebbe potuta evitare la condotta ascritta prendendo cura degli animali pur collocati altrove.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ è deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME