Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50867 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50867 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCIARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 544 ter cod. pen. per aver sottoposto a sevizie necessità 5 cani tenuti permanentemente in uno spazio circoscritto, legati con corde e caten corte, in assenza di cure igieniche e sanitarie, deducendo, con il primo motivo di ric violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabi evidenziando il difetto sia del dolo che della colpa e, con il secondo motivo di ricorso, viol di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in considerazione della concessione de circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva reitera Rappresenta che, quanto ai precedenti penali, deve ritenersi che essi non siano di per sé ostat alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo di ricorso si duol ordine alla mancata concessione della causa di punibilità di cui all’art 131 bis cod. pen.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di s dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fa precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzio difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravat laddove ha affermato che gli operanti, intervenuti a sorpresa, avevano constatato la presenza d 5 cani tutti legati con catene corte, tenuti in uno spazio o all’aperto, munito di una sola in pessime condizioni igieniche in quanto privi di idonei ricoveri, custoditi all’aperto in u ricoperta di materiale di risulta, ove l’unico riparo era accessibile a solo un’esemplare, e no privi di acqua e di cibo. Altresì il giudice ha precisato che il fatto che uno dei due cani emerge dalla consultazione delle foto potesse sollevarsi anche sulle due zampe anteriori dimostra di per sé l’inadeguatezza della lunghezza della catena alla quale l’animale veniva lega In ordine alla qualificazione giuridica della condotta e, quanto al profilo soggettivo, il gi ritenuto integrata la fattispecie in contestazione realizzata nella forma dolosa ritenendo ricorrente fosse pienamente consapevole delle condizioni descritte in cui erano tenuti gli anim nella sua disponibilità, sebbene non censiti all’anagrafe canina e che la condotta contesta realizzata, senza alcuna necessità, forse sorretta dal dolo e non fosse imputabile a una mer negligenza. In proposito, il ricorrente, peraltro, non deduce alcunché ordine alla natura colp della condotta limitandosi a contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato so ogni profilo, nonché la sussistenza del reato nella sua materialità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamen sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da viz logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nell’accogliere il m gravame inerente al trattamento sanzionatorio, determinato la pena nel minimo edittale richiamando il comportamento collaborativo tenuto dall’imputato nonché l’effettiva gravità de condotta certamente non lieve ma neppure eccessivamente rilevante; in ordine alla contestazione inerente alle circostanze aggravanti e precisamente alla recidiva reiterata giudice ha considerato la gravità dei reati commessi nei confronti di cinque cani, nonché personalità dell’imputato, insofferente all’osservanza dei precetti giuridici come dimostra precedenti condanne.
Anche la terza doglianza è manifestamente infondata posto che il giudice, con motivazione logica ed esente da vizi, ha ritenuto che il danno non possa ritenersi esigue non solo con riferimento numero degli esemplari maltrattati ma anche in ragione del protrarsi della condotta nel tempo
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente