Maltrattamento Animali: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di maltrattamento animali è una questione di crescente sensibilità sociale e giuridica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sui limiti dell’impugnazione e sulla valutazione delle condizioni di detenzione degli animali. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la condanna per aver tenuto un cavallo in condizioni incompatibili con la sua natura.
I Fatti del Caso: La Detenzione del Cavallo
La vicenda giudiziaria ha origine dal controllo effettuato presso una struttura dove era detenuto un cavallo. Gli operatori avevano riscontrato condizioni di grave incuria: l’equino si trovava in un box molto sporco, privo di acqua e con la presenza di ferri appuntiti. La dimensione del box era tale da risultare “incompatibile con le dimensioni dell’equino, che riusciva a muoversi faticosamente”, al punto da non potersi nemmeno sdraiare.
Sulla base di questi elementi, il proprietario veniva condannato in primo grado dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d’Appello, che pur riformando parzialmente la sentenza su altri capi d’accusa, confermava la responsabilità per il reato di maltrattamento del cavallo.
Il Ricorso in Cassazione e le Censure dell’Imputato
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due principali argomenti:
1. Vizio di motivazione: Contestava l’affermazione di responsabilità per il maltrattamento, sostenendo che le buone condizioni generali del cavallo, riscontrate successivamente durante l’affidamento in custodia, avrebbero dovuto escludere il reato.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Lamentava la mancata concessione delle attenuanti, affermando di non essere stato totalmente inadempiente a una precedente ordinanza sindacale che gli imponeva di porre rimedio alla situazione degli animali.
La Decisione della Cassazione sul maltrattamento animali
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità e sulla coerenza logica della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso meramente reiterativo. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il giudizio di cassazione non serve a rivalutare i fatti, ma solo a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La Corte d’Appello aveva già chiarito, con un percorso argomentativo immune da censure, che le condizioni del cavallo al momento dell’accesso degli operatori integravano il reato. La successiva buona salute dell’animale non poteva cancellare la rilevanza penale delle condizioni di detenzione riscontrate in precedenza.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto. La Cassazione ha confermato la valutazione della Corte territoriale, secondo cui non esistevano elementi positivamente valutabili per giustificare una riduzione di pena. Il semplice fatto di non essere stati “totalmente inadempienti” a un’ordinanza non costituisce, di per sé, un elemento positivo meritevole di attenuanti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove. Se l’appello si limita a ripetere doglianze già respinte, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, sarà dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda il maltrattamento animali, la decisione conferma che la valutazione del reato si basa sulle condizioni oggettive riscontrate al momento del fatto, e che le circostanze successive, come il recupero fisico dell’animale, non sono sufficienti a escludere la responsabilità penale.
Le buone condizioni di un animale dopo il sequestro possono annullare il reato di maltrattamento?
No. Secondo la Corte, le condizioni di sofferenza in cui l’animale è stato trovato al momento del controllo sono sufficienti a integrare il reato. Le buone condizioni generali riscontrate successivamente, in sede di affidamento in custodia, non escludono la rilevanza penale della condotta precedente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta solo la corretta applicazione della legge. Un ricorso che è una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte motivatamente nel grado precedente è considerato inammissibile.
Per ottenere le attenuanti generiche è sufficiente dimostrare di non essere stati completamente inadempienti a un ordine?
No. La Corte ha stabilito che per la concessione delle attenuanti generiche sono necessari elementi positivamente valutabili. Il fatto di non essere stati “totalmente inadempienti” a un’ordinanza sindacale non è stato ritenuto un elemento positivo sufficiente a giustificare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RIMINI il 21/04/1963
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato, per quanto qui rileva, dei reati di cui agli artt. 544-bis e 544-ter – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 03/02/2023 (con cui la Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente riformato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Rimini, escludendo il reato di cui all’art. 544-bis con riferimento a due ipotesi, e dichiarando prescri i reati contravvenzionali). In particolare, il ricorrente ha dedotto vizio motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per l’ipotesi di maltrattamento del cavallo di cui al capo a2, e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, sulla scorta di quanto riferito dall’operante in ordine alla presenza del cavallo i un box senza acqua, molto sporco e con ferri appuntiti: box che, al di là delle misurazioni effettuate, risultava “comunque incompatibile con le dimensioni dell’equino, che riusciva a muoversi faticosamente” (pag. 8 della sentenza impugnata; v. anche pag. 2, in cui si fa riferimento alla impossibilità per l’equino di sdraiarsi). Trattasi di percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, che la difesa ha inteso confutare con le buone condizioni generali del cavallo rilevate in sede di affidamento in custodia: prospettazione che – oltre ad implicare una non consentita rivalutazione delle risultanze – non appare evidentemente idonea ad escludere la rilevanza penale delle condizioni in cui l’equino era stato rinvenuto al momento dell’accesso degli operanti;
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi anche quanto alla residua censura, dal momento che la difesa ha contestato che il COGNOME fosse stato totalmente inadempiente all’ordinanza sindacale del 2009 (con cui gli era stato ingiunto di porre rimedio alla situazione degli animali), ma non ha in alcun modo superato l’assunto della Corte territoriale circa l’inesistenza di elementi positivamente valutabili (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
NOME
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il I, dicembre 2023 Il consigl re / estensore
Il Presidente