Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41418 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a La Spezia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 71/2024 del Tribunale de La Spezia del 22 gennaio 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 22 gennaio 2024 il Tribunale de La Spezia ha dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME NOME relazione al reato di cui all’art. 727 cod. pen. per avere egli detenuto 4 cani di razz danese in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze ai medesimi; questi, infatti, si trovavano: ristretti in un recinto de quale solo una esigua parte era coperto da una tettoia; in istato di malnutrizione; affetti da malattie senza che fossero loro apprestate le opportune cure veterinarie.
Per tali ragioni il Tribunale spezzino ha condannato il COGNOME alla pena di euri 5.000,00 di ammenda.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME, affidando le proprie censure ad un unico motivo di impugnazione il cui oggetto era riferito alla ritenuta carenza e illogicità della motivazione della sentenza censurata con particolare riferimento al travisamento della prova avente ad oggetto la illiceità della condotta a lui ascritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Il ricorrente, in sostanza, svolge la sua tesi difensiva limitandosi a sostenere che, diversamente da quanto riferito nel capo di imputazione, lo stesso si sarebbe adoperato nella cura delle bestie che egli deteneva affidandosi ad un veterinario, del quale, tuttavia, non risulta che neppure abbia saputo indicare le generalità, che aveva prescritto una terapia farmacologica per debellare il malanno da cui esse erano affette e la cui sintomatologia epifenomenica consisteva, appunto, nello stato di malnutrizione che lo stesso determinava in loro.
Quanto al fatto che gli stessi erano custoditi in uno spazio ristretto, ciò era finalizzato ad evitare che le stesse potessero costituire causa di contagio della loro stessa malattia.
Si tratta di argomenti privi di pregio; invero, il Tribunale de La Spezia ha non solo rilevato, con argomentazione che non è stata nei fatti, smentita dalla ricorrente difesa, che la imprecisata cura prescritta da un non meglio identificato veterinario alle bestie detenute dal COGNOME e da questo, a suo dire
somministrata agli animali, era una terapia meramente palliativa, finalizzata non a debellare ma solo a calmare gli effetti dolorosi della malattia ed ad evitare sofferenze alle bestie in questione; atteggiamento quest’ultimo che, già di per sé, appare compatibile solo con una terapia somministrata ad un malato (sia esso bestia ovvero essere umano) che non abbia effettive possibilità di ricevere una cura che sia volta a determinare la guarigione o, quanto meno, la regressione della infermità ma che già si trovi in uno stadio terminale della patologia da cui è affetto; si vuole cioè intendere che le cure palliative sono giustificate solo in assenza di una ragionevole possibilità di una fausta prognosi (quanto meno sotto il profilo della cronicizzazione di uno stadio patologico e non del suo progressivo aggravamento).
Secondo quanto emerge dagli atti ii COGNOME ha, invece, somministrato alle bestie, fin dal momento in cui ha avuto la consapevolezza del loro stato patologico, la sola cura palliativa dianzi ricordata.
Ma, ciò che, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge ancor più chiaramente a riprova della responsabilità dell’imputato in relazione al reato a lui contestato è il fatto che, in contraddizione logica con l’affermazione di volere limitare le sofferenze alle bestie de quibus, non solo il COGNOME non ha impedito che le stesse si trovassero in uno stato, anche severo, di malnutrizione, atteggiamento evidentemente non compatibile con la volontà di preservare le stesse da inutili sofferenze, ma le ha anche custodite in ispazi del tutto inadeguati sia alla loro stazza, notoriamente imponente, sia al loro numero sia, infine, a quella patologia i cui effetti causativi di sofferenze i prevenuto, a parole, aveva detto di volere evitare ai cani di cui si tratta.
Né può ritenersi che costituisca difesa efficace e tale, quindi, da minare la fondatezza logica della sentenza impugnata – nella quale si è, invece, ritenuto che fossero integrati gli elementi dei reato in contestazione anche in tale condotta del prevenuto – la giustificazione addotta dal ricorrente al fatto che lo stesso aveva relegato le bestie nel descritto ridotto ambito spaziale cioè che in tale modo egli avrebbe inteso evitare il contagio e la diffusione della patologia dalla quale le stesse erano affette.
Ed invero – a tacere del fatto che al fine di cui sopra la scienza veterinaria pratica ben altre misure (l’abbattimento selettivo), indubbiamente più drastiche, ma altrettanto indubbiamente più efficaci sia al fine di prevenire il dilagare, attraverso il contagio, della epizoozia sia a quello di evitare inuti sofferenze alle bestie infettate – una tale misura di “confinamento” avrebbe avuto una sua, ipotetica, ragion d’essere solamente ove la stessa non fosse
stata attuata nella forma seguita dal COGNOME (segregazione delle bestie in una ambito esageratamente ristretto ed inidoneo alla prestazione delle opportune cure) e nel caso in cui fosse comunque emerso che il COGNOME aveva, nella immediatezza degli spazi ove originariamente si trovavano le bestie in questione, degli altri animali che, entrando in contatto con quelle, avrebbero potuto contrarre la medesima patologie virale da cui erano affette le prime.
Ma della ricorrenza di tale fondamentale circostanza non è emerso alcun elemento né ad esso ha mai fatto riferimento il ricorrente nel proprio atto impugnatorio come di elemento decisivo non tenuto nel debito conto dal giudice del merito.
Il ricorso proposto, essendone risultati infondati i motivi posti alla base, deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidonte