Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11724 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
nato a omissis
COGNOME il om issis
D.G.
avverso la sentenza del 16/12/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamen alla aggravante di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen.;
COGNOME
lette le conclusioni del difensore delle parti civili
D.E.
NOMECOGNOMENOME , AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il suo rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito gravame interposto dall’imputato COGNOME NOME.COGNOME avverso la sentenza emessa in data 29 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del loca Tribunale, in parziale riforma della decisione, riqualificata la recidiva reiterata infraquiquennale, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato dichi responsabile del reato di cui all’art. 572, comma 1 e 2, cod. pen. ai danni delle due figlie conviventi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell’art. 572 cod. pen. e vi cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità e ordine all’elemento psicologico del reato con riferimento all’omessa considerazio della deduzione difensiva in appello in ordine alla reciprocità delle offese t escludere il delitto di maltrattamenti.
2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell’art. 572, comma 2, cod pen. e vizio cumulativo della motivazione non essendo sufficiente, ai fini d aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona con disabilità ai se dell’art. 3 I. n. 104/92, la generica invalidità civile di cui alla legge n. 1 prima non assimilabile, essendo la figlia maggiore NOME riconosciuta invalida civile e non portatrice di handicap ex art. 3 I. n. 104/92.
2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell’art. 99, comma 4, cod. pe e contraddittorietà della motivazione, essendo il D.G. , alla data di commissione del fatto, gravato da un solo precedente penale e, pertanto, n essendo recidivo.
2.4. Con il quarto motivo mancanza della motivazione in relazione all determinazione della pena base decisamente eccessiva e all’aumento operato a titolo di continuazione del tutto privo di motivazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il AVV_NOTAIOtore AVV_NOTAIO e la difesa delle parti civili hanno depositato concl scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto costituisce generica censura i fatto alla ineccepibile affermazione di responsabilità in ordine alla sussi dell’elemento psicologico del reato di maltrattamenti fondata sulla consapevolez da parte del ricorrente di persistere in un’attività vessatoria ai danni del consistita in violenze fisiche e in una sistematica e pesante condotta ingiuri minacciosa, spesso trovandosi in stato di ubriachezza, condotta espressa anc fisicamente, lanciando e rompendo oggetti di casa, la cui valenza – del t correttamente – non è considerata elisa dal tentativo di risposta delle pe offese per salvarsi i in conformità al condiviso orientamento secondo il quale, in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della v non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento ma può consistere anche in un avvilimento AVV_NOTAIO conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittim sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali (Sez. 3, n. del 20/03/2018, Rv. 274519), in quanto il reato non è escluso per effetto d maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essen elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vit succube dell’agente (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107
3. Il secondo motivo è infondato.
Ritiene questa Corte che la sentenza ha correttamente rigettato la pertine analoga deduzione sulla aggravante ritenendo che il verbale di accertamento del invalidità della figlia NOME era sufficiente a riconoscere l’aggravante medesima, riguardando i passi successivi i diversi benefici che la legge n. 104/92 rise portatori di handicap.
Invero, l’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen. riguard «persona con disabilità come definita ai sensi dell’art. 3 dellek legge 5 fe 1992, n. 104» non richiede per la sua sussistenza il previo formale riconoscime dello stato di handicap secondo le procedure della predetta legge, rinviando sola definizione della condizione personale.
Secondo la disposizione richiamata «È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progres che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integraz
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio socia o di emarginazione».
Pertanto, a prescindere dall’adozione del procedimento amministrativo, l’inquadramento della persona offesa quale soggetto disabile ben potrà esse conseguente all’accertamento in sede penale in base agli indici fattuali disponi che giustifichi la esistenza di minorazioni fisiche e psichiche incidenti sulle re sociali della persona tali da determinare uno svantaggio sociale o la emarginazione.
Pertanto, correttamente la sentenza ha ritenuto la parte offesa rientrante le persone soggette ad handicap in quanto affetta da disturbo depressivo croni disturbo di personalità NAS e sindrome delle gambe senza riposo (RNS) tanto da essere riconosciuta invalida al 67%, non avendo rilievo la mancanza di provvidenz di cui alla legge n. 104/1992.
4. Il terzo motivo è infondato.
Al ricorrente è stata riconosciuta la recidiva reiterata infraquíquenn ritenuta equivalente, insieme alla aggravante ex art. 572, comma 2, cod pen., alle attenuanti generiche -, escludendosi quella reiterata specifica e infraquiquen originariamente considerata in quanto, secondo la Corte di appello, la sentenza cui al capo 2 del certificato era passata in giudicato il 20.11.2021 “mentre il di maltrattamenti avrebbe avuto inizio nel 2020”.
Tuttavia deve essere, in via assorbente, osservato che la Corte di meri diversamente dalla corretta valutazione del primo giudice – ha inopinatamen considerato, al fine di escludere la sentenza di cui al capo 2 del certificato ai fini della qualificazione della recidiva, la data di inizio della condotta c e non quella della sua cessazione alla data del 31.12.2021 che designava rilevanza della sentenza per armi e lesioni di cui al capo 2 del certificato pe quanto passata in giudicato in data antecedente alla cessazione della condo incriminata, per cui del tutto correttamente era stata ritenuta la recidiva r specifica infraqu iquenna le.
5. Il quarto motivo è inammissibile.
Quanto alla determinazione della pena base, la censura del suo discostamento dal minimo edittale è manifestamente infondata, essendo la pena base individuat nel minimo edittale. Quanto all’incremento operato a titolo di continuazione ragione della commissione del fatto anche ai danni della seconda figlia NOME
, la censura è del tutto generica rispetto alle ragioni sottes determinazione della pena (v. pg. 5 della sentenza) e alla molto limitata e dello stesso incremento.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e di sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a s dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torin separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2 disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle sp rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile amme al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Co appello dì Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 27/02/2024.