Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4533 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila nel procedimento a carico di ignoti avverso il decreto emesso dal Tribunale di L’Aquila il 10/05/2024;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga accolto con restituzione degli atti al Gip del Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore della Repubblica di L’Aquila ricorre avverso il decreto adottato il 10 maggio 2024 con il quale il Gip ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione formulata dal PM in relazione a procedimento a carico di ignoti in quanto essa era stata – in violazione del dettato di cui all’art. 3 del decreto
ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023 – depositata in forma cartacea presso la cancelleria e non a mezzo deposito telematico generale mediante applicativo APP degli atti relativi ai procedimenti di applicazione. Il Giudice ha altresì rilevato che irrilevante a tal fine risulta l’indicazione del PM secondo cui, come attestato da provvedimento adottato congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Magistrato di riferimento per l’innovazione (c.d. Magrif), vi era un anomalia del funzionamento dell’applicativo, in quanto tale malfunzionamento era comunque limitato non all’intero sistema ma solo alla funzionalità “ignoti seriali”, ben potendo, dunque, il PM redigere e lavorare singolarmente le richieste di archiviazione; conclude quindi il Gip che “la circostanza che possa occorrere un arco temporale maggiore per la lavorazione individuale piuttosto che collettiva delle richieste di archiviazione non costituisce un malfunzionamento del sistema e non legittima la redazione analogica dell’atto”.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso il PM eccependone la abnormità sia sotto il profilo “strutturale” (dal momento che l’art. 175 bis cod. proc. pen. non prevede la possibilità di “reazione giurisdizionale” in caso di deposito analogico di istanze in conseguenza di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario), che per quello “funzionale” (poiché nel momento di sospensione del deposito telematico si crea una stasi del procedimento, dato che il P.M. non può né provvedere al deposito telematico, stante il malfunzionamento del sistema e l’intervento del provvedimento del capo dell’ufficio, né reiterare la richiesta di archiviazione in modalità cartacea perché preclusa dal Gip). Inoltre – deduce il ricorrente – il Giudice ha sindacato la legittimità dell’esercizio del potere del Procuratore della Repubblica, quale vertice anche amministrativo dell’ufficio giudiziario, censurandone l’azione con un atto che esonda dai limiti dell’esercizio del potere giurisdizionale, inteso anche in astratto. Il Gip, peraltro, ha confuso il concetto di “malfunzionamento” dell’applicativo “APP” con quello di “mancato funzionamento”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’articolo 175 bis cod. proc. pen. – introdotto dalla “Riforma Cartabia” stabilisce quanto segue: «1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio
giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. 2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio della fine del malfunzionamento. 5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell’impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l’atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell’articolo 175».
Nel caso in esame rilevano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. sopra indicato. In riferimento alle richieste e ai relativi decreti di archiviazione nei procedimenti per i reati commessi dai cosiddetti “ignoti seriali”, l’art. 107 bis disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili». Il comma 4 dell’art. 415 cod. proc. pen., a sua volta, prevede che «la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto». Dal 14 gennaio 2024, in ragione di quanto stabilito dall’art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 (che ha dato esecuzione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), il deposito di atti, documenti, richieste e memorie per i procedimenti in tema di archiviazione ai procedimenti (artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen.) ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, norma che fa espressamente salvo «quanto previsto dall’articolo 175-bis» (e dunque in caso di “malfunzionamento” del sistema informatico trova applicazione
la disciplina contenuta nei già citati commi 3 e 4). In tale ipotesi – anche laddove il malfunzionamento sia stato «accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario» – gli «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (come appunto stabilito dai commi 3 e 4 dell’art. 175 bis).
Dagli atti risulta che, con provvedimento in data 8 aprile 2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila ha dato atto del malfunzionamento dell’applicativo informatico per la redazione e firma delle richieste di archiviazione dei procedimenti in iscrizione SICP qualificati come “ignoti seriali” e ha quindi disposto che le relative richieste di archiviazione venissero redatte e depositate in modalità analogica fino al 31 maggio 2024.
Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso è fondato. Questa Corte – in riferimento ad analoga impugnazione di legittimità, proposta dal PM nei confronti di identico decreto emesso dal Gip di L’Aquila sempre in relazione alla richiesta di archiviazione in procedimento contro ignoti presentato in via analogica, ha già ritenuto l’abnormità del provvedimento del Giudice (Sez. 2, n. 42873 del 5 novembre 2024). Al riguardo nella sentenza si è, con argomentazioni che il Collegio condivide, evidenziato che «il provvedimento qui impugnato – come denunciato dal ricorrente con il primo e assorbente motivo – risulta viziato da abnormità, nella sua duplice accezione come precisata in numerose pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo cfr. Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02): strutturale, in quanto l’atto è totalmente avulso dal sistema processuale, e funzionale, poiché esso determina una stasi irrimediabile del procedimento. Sotto il primo profilo il G.i.p., escludendo che nel caso di specie si fosse in presenza di un malfunzionamento del sistema, ha esercitato un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale in quanto esclusivamente riservato al Procuratore della Repubblica, il cui atto, di natura amministrativa, non era sindacabile dal giudice. Quanto all’abnormità funzionale, il Pubblico ministero, depositando le richieste con modalità telematiche, come preteso dal G.i.p., avrebbe violato il provvedimento del capo dell’ufficio, disattendendo nel contempo quanto previsto dalle norme del codice di rito citate nel precedente paragrafo in tema di presentazione cumulativa delle richieste di archiviazione nei procedimenti nei confronti di “ignoti seriali”».
Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti all’Ufficio Gip del Tribunale di L’Aquila affinchè venga delibata la richiesta di archiviazione formulata dal PM.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e trasmette gli atti al Tribunale di L’Aquila – Ufficio Gip – per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Consigliere e ens