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Malfunzionamento sistema telematico: Atto del Giudice Abnorme

La Corte di Cassazione ha annullato un decreto con cui un Gip aveva dichiarato inammissibile una richiesta di archiviazione depositata in cartaceo. A causa di un malfunzionamento del sistema telematico, certificato dal Procuratore della Repubblica, il deposito era avvenuto in via analogica. La Corte ha stabilito che il provvedimento del Gip è ‘abnorme’ sia strutturalmente che funzionalmente, in quanto il giudice non ha il potere di sindacare l’attestazione del malfunzionamento fatta dal capo dell’ufficio e perché tale decisione crea una stasi insuperabile del procedimento.

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Pubblicato il 11 settembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Malfunzionamento sistema telematico: la Cassazione definisce ‘abnorme’ l’atto del giudice

La digitalizzazione del processo penale introduce efficienza ma anche nuove complessità. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione affronta una questione cruciale: cosa succede in caso di malfunzionamento sistema telematico? La sentenza chiarisce i poteri del giudice e del pubblico ministero, definendo ‘abnorme’ un provvedimento che ignora l’attestazione di un guasto tecnico da parte del capo dell’ufficio giudiziario.

I Fatti: Deposito Cartaceo e Rifiuto del Giudice

La vicenda ha origine quando la Procura della Repubblica, a seguito di un malfunzionamento sistema telematico riguardante la funzionalità per i procedimenti contro ‘ignoti seriali’, decide di depositare una richiesta di archiviazione in formato cartaceo. Questa decisione era supportata da un provvedimento del capo dello stesso ufficio, che attestava il problema tecnico e autorizzava il deposito analogico temporaneo.
Tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) ha dichiarato la richiesta inammissibile. Secondo il Gip, il malfunzionamento era limitato a una specifica funzione e non impediva al Pubblico Ministero (PM) di redigere e depositare singolarmente le richieste, anche se ciò avrebbe richiesto più tempo. Per il giudice, quindi, non si trattava di un vero e proprio malfunzionamento che legittimasse il ritorno al cartaceo.

Il Ricorso per Abnormità del Provvedimento

Contro questa decisione, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il decreto del Gip fosse ‘abnorme’ sotto un duplice profilo:
1. Abnormità strutturale: L’atto del giudice era totalmente al di fuori del sistema processuale, poiché la legge non prevede una ‘reazione giurisdizionale’ di questo tipo a fronte di un deposito cartaceo giustificato da un malfunzionamento attestato.
2. Abnormità funzionale: Il decreto creava una stasi irrimediabile del procedimento. Il PM, infatti, non poteva né procedere con il deposito telematico (bloccato dal guasto), né con quello cartaceo (impedito dal Gip).
In sostanza, il PM ha accusato il Gip di aver travalicato i propri poteri, sindacando una decisione di natura amministrativa presa dal vertice dell’ufficio requirente.

Le Motivazioni della Cassazione sul malfunzionamento sistema telematico

La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso, annullando senza rinvio il decreto del Gip. I giudici supremi hanno basato la loro decisione sull’interpretazione dell’articolo 175-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla Riforma Cartabia.
Questa norma stabilisce che, in caso di malfunzionamento sistema telematico, gli atti possono essere redatti e depositati in forma analogica. Cruciale è il fatto che tale malfunzionamento può essere attestato non solo a livello ministeriale, ma anche direttamente dal ‘dirigente dell’ufficio giudiziario’.
La Corte ha ritenuto che il Gip, mettendo in discussione l’attestazione del Procuratore, abbia esercitato un potere non previsto dalla legge, invadendo una sfera di competenza amministrativa. L’atto del giudice è stato quindi definito ‘totalmente avulso dal sistema processuale’ e, pertanto, strutturalmente abnorme.
Inoltre, la decisione ha generato un blocco procedurale insuperabile, configurando anche un’abnormità funzionale. Il PM si trovava nell’impossibilità di proseguire, violando di fatto le norme che regolano il deposito degli atti in queste circostanze eccezionali.

Le Conclusioni: i Limiti del Potere del Giudice

La sentenza stabilisce un principio fondamentale per la gestione delle criticità tecnologiche nel processo penale. L’attestazione di un malfunzionamento sistema telematico da parte del capo di un ufficio giudiziario è un atto che esula dal controllo giurisdizionale. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella del dirigente amministrativo responsabile del corretto funzionamento dei servizi.
Questa decisione rafforza la legittimità delle soluzioni alternative, come il deposito cartaceo, quando la tecnologia fallisce, garantendo così la continuità dell’azione giudiziaria. Un provvedimento che impedisce l’applicazione di queste soluzioni d’emergenza non è solo illegittimo, ma ‘abnorme’, perché paralizza il processo e viola la ripartizione di competenze stabilita dall’ordinamento.

Quando è permesso depositare un atto giudiziario in formato cartaceo anziché telematico?
È permesso quando si verifica un malfunzionamento dei sistemi informatici, che può essere certificato dal direttore generale del Ministero della Giustizia oppure, come nel caso di specie, attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario locale. In questi casi, la legge (art. 175-bis c.p.p.) prevede esplicitamente la possibilità di redigere e depositare atti in forma di documento analogico.

Un giudice può contestare la validità dell’attestazione di malfunzionamento emessa dal capo di un ufficio di Procura?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’atto con cui il dirigente dell’ufficio giudiziario attesta un malfunzionamento è di natura amministrativa e non è sindacabile dal giudice. Un provvedimento del giudice che esercita un tale controllo è considerato ‘abnorme’ perché esorbita dai limiti del potere giurisdizionale.

Cosa significa che un provvedimento del giudice è ‘abnorme’?
Un provvedimento è definito ‘abnorme’ quando si pone al di fuori del sistema processuale (abnormità strutturale) oppure quando, pur essendo previsto in astratto, provoca una stasi irrimediabile e insuperabile del procedimento (abnormità funzionale). Nel caso analizzato, il decreto del Gip presentava entrambe le caratteristiche.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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