Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA nel procedimento nei confronti di: ignoti
avverso il decreto del 18/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il decreto impugnato venga annullato, con restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 18/05/2024, il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila dichiarava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta di archiviazione di un procedimento relativo ai cosiddetti “ignoti seriali” per la ragione che essa era stata depositata dal pubblico ministero RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila con modalità non telematica – segnatamente, in forma cartacea anziché tramite l’applicativo “App” – in violazione dell’art. 3 del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 29 dicembre 2023, n. 217.
Il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila riteneva che la problematica di funzionamento del suddetto applicativo “App” con riguardo alla gestione delle
richieste di archiviazione dei procedimenti relativi ai cosiddetti “ignoti seriali” c era stata indicata nel provvedimento del 08/04/2024 a firma congiunta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica (facente funzioni) RAGIONE_SOCIALE locale Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica e del Magistrato di riferimento per l’innovazione (RAGIONE_SOCIALE) non costituisse un malfunzionamento del sistema informatico tale da consentire la redazione delle suddette richieste in forma di documento analogico e il deposito delle stesse con modalità non telematiche.
Il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila premetteva che, per malfunzionamento del sistema informatico, si dovrebbe intendere «un blocco generalizzato del sistema che impedisce in maniera assoluta la redazione dell’atto o il suo caricamento ed il suo inoltro, non anche qualsiasi anomalia che importi un’impossibilità relativa o una mera difficoltà o addirittura la necessità di impiegare un tempo superiore a quello inizialmente stimato per il compimento dell’attività».
Ciò premesso, il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila affermava che quella che era stata indicata nel menzionato provvedimento del 08/04/2024 a firma del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica e del AVV_NOTAIO sarebbe «l’anomalia di funzionamento relativa non già al sistema, ma soltanto alla funzionalità “ignoti seriali” d archiviare in maniera massiva funzionalità, peraltro recentemente introdotta con il rilascio di uno degli ultimi aggiornamenti dell’applicativo -»; con la conseguenza che, «come attestato anche nel provvedimento sopra richiamato e come riscontrato dalle plurime richieste di archiviazione trasmesse telematicamente nel medesimo periodo, il sistema funziona ove le richieste vengano redatte e lavorate singolarmente; la circostanza, quindi, che possa occorrere un arco temporale maggiore per la lavorazione individuale piuttosto che collettiva delle richieste di archiviazione non costituisce un malfunzionamento del sistema e non legittima la redazione analogica dell’atto».
Avverso il menzionato decreto del 18/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di L’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso lo stesso Tribunale, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: «Abnormità del provvedimento del G.I.P. – Stasi del procedimento – Violazione dell’art. 175-bis commi 3 e 4 c.p.p.».
Secondo il ricorrente, il decreto impugnato sarebbe viziato da abnormità: 1) sia strutturale, attesa la mancanza di una norma – la quale non sarebbe, in particolare, contenuta nell’art. 175-bis cod. proc. pen. – che attribuisse al G.i.p. del Tribunale di L’Aquila il potere, da esso esercitato, di «”reazione” in caso d deposito analogico di istanze in conseguenza di un provvedimento di accertamento di malfunzionamento promanante dal Capo di un Ufficio giudiziario» (mancanza di base normativa che sarebbe comprovata anche dall’omessa
indicazione, da parte dello stesso G.i.p., RAGIONE_SOCIALE tipologia di atto da esso adottato); 2) sia funzionale, atteso che il decreto impugnato creerebbe una stasi del procedimento in quanto il pubblico ministero non potrebbe né depositare la richiesta di archiviazione con modalità telematiche, essendogli ciò inibito sia dal menzionato provvedimento del 08/04/2024 del Capo del suo Ufficio sia dal malfunzionamento dell’applicativo “App” in esso indicato, né reiterare il deposito RAGIONE_SOCIALE stessa richiesta con modalità cartacea, essendogli ciò stato precluso dal G.i.p.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «Abnormità del provvedimento del G.I.P. – Estraneità all’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione – Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a c.p.p.».
Il ricorrente sostiene anzitutto che il decreto impugnato «deborda dai limiti dell’esercizio del potere giurisdizionale», atteso che, con esso, il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila, «sostanzialmente, finisce per sindacare la legittimità dell’esercizio del potere del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica, quale vertice anche amministrativo dell’Ufficio Giudiziario, censurandone l’azione perché operata (tecnicamente) in falsa applicazione del dettato normativo».
Posto che l’art. 175, commi 1, 3 e 4, cod. proc. pen., delineerebbe un iter procedimentale penale «che ha come presupposto esterno un atto amministrativo del Capo dell’Ufficio», ne discenderebbe che il G.i.p. «finisce quindi per esercitare un sindacato di legittimità (proprio del Giudice amministrativo) sulla corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma di legge da cui origina l’atto amministrativo presupposto di sospensione». La «violazione del principio del rispetto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione» risulterebbe evidente anche dal richiamo alla «giurisprudenza amministrativa» che è stato operato dal GRAGIONE_SOCIALEp. nel decreto impugnato.
In secondo luogo, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila deduce che, «anche rispetto al merito», il G.i.p. avrebbe confuso il concetto di malfunzionamento – il quale «non si verifica quando un sistema informatico si blocca completamente, ma quando “non funziona come dovrebbe”» – con quello di mancato funzionamento. Il concetto di malfunzionamento «ben poteva quindi ricomprendere l’impossibilità di gestire i procedimenti con firma unitaria e individuale, ma in maschera massiva con selezione congiunta e firma simultanea: funzionalità non disponibile come accertato anche dal RAGIONE_SOCIALE». Nel richiamare, genericamente, la «giurisprudenza amministrativa», il G.i.p. avrebbe inoltre impropriamente assimilato un ufficio giudiziario a una stazione appaltante.
In terzo luogo, il decreto impugnato sarebbe abnorme anche in quanto illogico e contrario ai principi dell’ordinamento «giacché, diversamente da quanto sostenuto dal G.I.P., non è il magistrato a doversi porre al servizio del sistema telematico/informatico, sopportando e adattandosi alle sue discrasie, carenze e
manchevolezze, bensì dev’essere il sistema al servizio dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE Giustizia e del cittadino».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Come è noto, l’implementazione del processo penale telematico ha costituito uno dei principali settori di intervento – per certi versi, forse, i innovativo – RAGIONE_SOCIALE cosiddetta “Riforma Cartabia”.
In tale prospettiva, la legge 27 settembre 2021, n. 134, aveva delegato il Governo a regolamentare anche «i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (art. 1, comma 5, lett. e).
Tale delega è stata attuata con l’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 150, disposizione che ha inserito nel codice di procedura penale l’art. 175-bis.
Ai sensi dell’art. 87, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022, le disposizioni di tale art. 175-bis cod. proc. pen. sarebbero divenute applicabili «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».
Il regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 è stato adottato con il decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 271 del 2023, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 dicembre 2023, n. 303, con la conseguenza che l’art. 175-bis cod. proc. pen. è ormai applicabile dal 14/01/2024.
L’art. 3 dello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale n. 271 del 2023 ha stabilito, per quanto qui interessa, che, sempre a decorrere dal 14/01/2024, le richieste di archiviazione (tra cui quelle di cui all’art. 415 cod. proc. pen.) son depositate con modalità telematiche (ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen.).
Ciò premesso, si deve rilevare che l’art. 175-bis cod. proc. pen. ha disciplinato due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici.
La prima di esse è quella prevista nei primi due commi di tale articolo, i quali attengono al malfunzionamento cosiddetto “certificato” (dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE), cioè quello che abbia riguardato il malfunzionamento generalizzato dei domini del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In questo caso, il malfunzionamento deve essere, oltre che «certificato» dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE, «attestato» sul portale dei servizi telematici dello stesso RAGIONE_SOCIALE e «comunicato» dal dirigente dell’ufficio giudiziario con modalità tali da assicurarne
la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Al medesimo iter procedurale è sottoposto il ripristino del corretto funzionamento dei domini (comma 1)
Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui si è detto devono contenere l’indicazione RAGIONE_SOCIALE data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e RAGIONE_SOCIALE fine malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (comma 2).
La seconda delle due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici disciplinata dall’art. 175-bis cod. proc. pen. è quella prevista nel comma 4 di tale articolo, il quale attiene al malfunzionamento cosiddetto “non certificato”, cioè quello che abbia investito uno specifico ufficio giudiziario o, comunque, un ambito locale (come si ricava, oltre che dall’utilizzo RAGIONE_SOCIALE parola «sistema» al singolare e non al plurale come nel caso del malfunzionamento “certificato” -, soprattutto dall’individuazione nel dirigente dell’ufficio del soggetto preposto ad accertare lo stesso malfunzionamento “non certificato”).
In questo caso, che è quello che viene qui in rilievo, il malfunzionamento è infatti «accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario», oltre c «comunicato», analogamente a quanto è stabilito per il malfunzionamento “certificato”, «con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati RAGIONE_SOCIALE data e ove risulti, dell’orario dell’inizio e RAGIONE_SOCIALE fin malfunzionamento».
4. Venendo a ciò che qui specificamente interessa, si deve osservare che l’art. 175-bis cod. proc. pen. fa discendere dalle due ipotesi del malfunzionamento “certificato” e del malfunzionamento “non certificato” lo stesso effetto, che è quello di consentire eccezionalmente – in deroga agli obblighi di redigere l’atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche -, di redigere l’atto o il documento in forma di documento analogico e di depositarlo con modalità non telematiche (comma 3, per quanto riguarda il malfunzionamento “certificato”, e comma 4 – che richiama il comma 3 – per quanto riguarda il malfunzionamento “non certificato”).
Resta peraltro fermo l’obbligo, previsto dai richiamati (dal comma 3 dell’art. 175-bis cod. proc. pen.) artt. 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, cod. proc. pen., di convertire il documento analogico in formato digitale, così da assicurare la continuità del fascicolo informatico.
Orbene, ritiene il Collegio che, da quanto si è appena esposto, discenda che il presupposto per l’operatività RAGIONE_SOCIALE deroga agli obblighi di redigere l’atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche sia costituito esclusivamente, nel caso del malfunzionamento “certificato”, dalla certificazione del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del
RAGIONE_SOCIALE, e, nel caso del malfunzionamento “non certificato”, dall’attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario.
Anche qualora la certificazione o l’attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l’efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell’art. 175-bis cod. proc. pen., la validità (e/o l’ammissibilità e/o la ricevibilità) dell’atto che, sulla base d suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica.
Da ciò discende – tornando al caso di specie -, che, a norma dell’art. 175bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila non aveva alcun potere di ritenere l’inammissibilità (o l’irricevibilità o l’invalidità) RAGIONE_SOCIALE richie archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero in quanto redatta e depositata in forma cartacea nonostante l’asserita (dallo stesso G.i.p.) insussistenza dei presupposti per l’attestazione di malfunzionamento di cui al provvedimento del 08/04/2024 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila.
L’impugnato decreto di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stessa richiesta di archiviazione, ad avviso del Collegio, travalica, pertanto, nell’abnormità.
Ciò, anzitutto, sotto il profilo strutturale, in quanto lo stesso decreto, come si è detto, è avulso dai poteri che spettavano al G.i.p. che lo ha adottato.
Il decreto impugnato è abnorme, in secondo luogo, anche sotto il profilo funzionale, in quanto ha determinato una stasi non rimediabile del procedimento penale. Infatti, posto che, a norma del comma 4 dell’art. 415 cod. proc. pen., nell’ipotesi di cui all’art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen., la richies archiviazione deve essere avanzata cumulativamente, il pubblico ministero non potrebbe né depositare una tale richiesta cumulativa di archiviazione con modalità telematiche, essendogli ciò inibito sia dal provvedimento del 08/04/2024 del dirigente del suo Ufficio sia dall’applicativo “App”, né reiterare il deposito dell stessa richiesta con modalità cartacea, essendogli ciò stato precluso dall’impugnato decreto del G.i.p.
Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
L’esame del secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso. Così deciso il 05/11/2024.