Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44345 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Germania il 29/01/1981
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedend raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3/5/2024 La Corte d’appello di Messina confermò la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto Minuto responsabile del reato di cui all’art. 6 d.lgs. n. 193 del 2007 per aver pro alla macellazione clandestina di un maiale e l’aveva condannato alla pena riten di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, ha denunciato la violaz dell’art. 6 d.lgs. 19/2007 e del Reg. CE 853/2004. In particolare, si deduc la Corte d’appello non aveva considerato che il combinato disposto degli artt.6
d.lgs. e 1 comma 3 del Regolamento sottraeva all’ambito di applicazione del norma incriminatrice contestata “la produzione primaria per uso domestic privato” nonché “la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestic di alimenti destinati al consumo domestico”. Si richiamano, quindi, “il ver redatto dal dott. COGNOME” e passi della deposizione dal medesimo resa per rilev che dalle indagini non era emerso elemento alcuno che consentisse di ritenere si fosse in presenza “di un’attività commerciale clandestina”, essendo st carcassa dell’animale rinvenuta dagli operanti adagiata su una rete metal all’interno di un’abitazione privata, senza che nell’area vi fossero altri a attrezzature professionali per la conservazione della carne. Si osserva, ancora la Corte d’appeilo aveva fatto riferimento, per superare l’argomento difen all’ipotesi, relativa ai “piccoli quantitativi”, prevista dalle lettere c) e d comma 3 del Regolamento CE 853/2004, del tutto inconferente rispetto all doglienze difensive che facevano discendere l’irrilevanza penale della condotta quanto previsto alle lettere a) e b) della norma.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e all’art. 25 della Costituzione e il v motivazione nelle forme della manifesta illogicità e del travisamento della p Si osserva che il Regolamento CE n. 853 del 2004 e il d.lgs. 193/2007 non fan riferimento al Regolamento CE 1099/09 e al d.lgs. 131/2013 richiamati ne provvedimento impugnato. Si aggiunge che il d.lgs. da ultimo citato non preve alcuna ipotesi di reato per la violazione del Regolamento CE 1099/2009. Si deduc ancora, che:
il teste COGNOME aveva dichiarato di non sapere se l’imputato intendesse o me destinare alla cessione le carni dell’animale, non avendo rinvenuto elementi potessero accreditare l’una o l’altra ipotesi;
la stazza dell’animale non provava la destinazione alla cessione, atteso ch carne ottenuta dalla macellazione si presta alla conservazione media insaccamento” e che la macellazione era avvenuta “nel pieno delle festiv natalizie”.
Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione all’ar bis cod. pen. Si sottolinea che la Corte territoriale aveva negato l’applicazio “causa di non punibilità” finendo per valorizzare uno degli elementi costitutivi fattispecie, ossia la destinazione al commercio di quanto ottenuto macellazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Il giudizio di responsabilità è fondato sull’ipotizzata destinazione alla v o alla cessione ai terzi di quanto prodotto dalle operazioni di macella incriminate, desunta dalla stazza dell’animale, e su un’interpretazione disciplina di riferimento che circoscrive l’esenzione da responsabilità penale macellazione di prodotti di origine animale in luoghi diversi dagli stabilime locali a tali fini riconosciuti alle operazioni relative ad animali di piccola ta
Entrambe le conclusioni non sono condivisibili.
Prevede l’art. 6 comma 1 del d.lgs. 193 del 2007: ” Chiunque, nei limit applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazion animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilime dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la e quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l’arresto da sei m ad un anno o con l’ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravi dell’attività posta in essere.”
Il Regolamento CE richiamato dall’art. 6, all’art. 1 comma 3) prevede, ne parte di interesse: “il Presente regolamento non si applica:
alla produzione primaria per uso domestico privato;
alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica d alimenti destinati al consumo domestico privato”.
Come dedotto dal ricorrente, la norma da ultimo riportata non fa riferimen alcuno alla stazza degli animali macellati per uso domestico privato.
La possibilità di procedere alla macellazione dei suini al di fuori stabilimenti e dei locali a tali fini riconosciuti trova, peraltro, conferma ne del d.lgs 27 del 2021 che prevede : ” Al fine di consentire il mantenimen livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, è consentita la macellaz per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le r disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto seguenti principi:
divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti d macellazione degli animali;
rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che n preveda lo stordimento degli animali;
predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi
possibilità, da parte dei Servizi veterinari dell’ASL, di effettuare co a campione per verificare il rispetto délle condizioni di salute degli anim benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento sottoprodotti.
Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono esclusivamente le seguenti:
pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata;
ovini e caprini;
suidi;
bovidi”.
Manifestamente illogico risulta anche il processo inferenziale che dalla sta dell’animale ha desunto la destinazione alla vendita dei prodotti d macellazione.
Monaco, infatti, ha dichiarato di non aver notato nulla che potesse far pens a un’attività commerciale clandestina.
L’art. 16 appena citato, ancora, nel prevedere la macellazione per autoconsum al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti di suidi e bovidi, sen riferimento al peso o alle dimensioni, smentisce il ragionamento probatorio de Corte territoriale, dimostrando che la macellazione dei maiali e dei bovi compatibile con la finalità dell’autoconsumo indipendentemente dal peso.
La sentenza va, quindi, annullata con rinvio alla Corte territoriale risul il processo inferenziale sviluppato per ritenere che l’attività accertata rie perimetro di applicazione della norma contestata non sufficiente a confut l’ipotesi antagonista difensiva prospettante la destinazione “endofamiliare” d carne e, conseguentemente, l’irrilevanza penale della condotta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezion della Corte di appello di Messina.
Così deciso il 14/11/2024.