Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1675 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1675 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Monopoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Celano il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Cisternino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/02/2022 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 febbraio 2022, il Tribunale di Brindisi, in sede di riesame, ha confermato il decreto del Gip dello stesso Tribunale del 27 ottobre 2021, con cui sono stati ritenuti sussistenti in capo a COGNOME NOME i requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora in ordine al reato di cui agli artt.
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81 e 110 cod. pen., 30, comma 1, 44, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, 29, 31, 10, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, commi 1 -quinquies e 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, ed è stato conseguentemente disposto il sequestro preventivo di immobili. Secondo la prospettazione accusatoria, l’indagato – in concorso con persone non ancora identificate, in esecuzione di un unico disegno criminoso e con più violazioni di diverse disposizioni di legge, in tempi diversi, nella qualità di conduttore di fatto di un’area di terreno estesa su una superficie pari a 19.000 m 2 in Fasano, di proprietà di propri parenti diretti, censita al Catasto al foglio 25, particelle 258 – 259 – 107 – 126, destinata a zona agricola dal Piano Regolatore Generale, sottoposta a vincolo paesaggistico e rientrante nelle aree ad alta pericolosità di inondazione – avrebbe realizzato opere comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia della complessiva area, in assenza di qualsiasi permesso e in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti a tutela del paesaggio e delle leggi regionali, in mancanza di permesso di costruire; inoltre, avrebbe destinato due immobili realizzati abusivamente nell’area allo svolgimento di attività connessa alla discarica.
Avverso l’ordinanza le terze interessate COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite il difensore, hanno proposto, con unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta il mancato riconoscimento dell’avvenuta prescrizione dei reati contestati a COGNOME NOME. Più nel dettaglio, l’abitazione di proprietà delle ricorrenti e sottoposta al sequestro, sul versante amministrativo, risulterebbe condonata in data 20 marzo 1997, così come attesterebbero la richiesta di sequestro preventivo del 29 ottobre 2021, la documentazione acquisita dall’ufficio tecnico del Comune di Fasano e il fatto stesso che il nucleo familiare delle ricorrenti avrebbe risieduto presso l’immobile oggetto di sequestro preventivo dal 19 giugno 2013 in modo continuato ed ininterrotto fino all’attuazione della misura cautelare reale de qua, come confermato dalla certificazione dello stato di famiglia e residenza, dal certificato storico di residenz e da quanto dichiarato dagli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano eseguito il sequestro e lo sgombero dell’immobile. L’abitazione di proprietà delle ricorrenti risulterebbe, dal punto di vista strutturale, completata e perfettamente abitabile da oltre vent’anni, non necessitando di alcun ulteriore intervento o completamento, come proverebbero le ricevute attestanti il consumo di energia elettrica risalenti al 2011, tali da dimostrare l’abitabilità dell’immobile nonch l’effettiva presenza al suo interno del nucleo familiare.
2.2. Con una seconda doglianza, si censura il vizio di motivazione in ordine alla scorretta ricostruzione dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato
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di lottizzazione abusiva, rispetto alla posizione delle ricorrenti, terze estranee a medesimo. La difesa sostiene che mancherebbero gli elementi tipici della lottizzazione abusiva, poiché, nel caso di specie, l’abitazione delle ricorrenti costituirebbe un piccolo insediamento autorizzato, non incidente in maniera significativa sull’assetto territoriale e rispetto al quale non si rinverreb l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato che le abitazioni occupate da extracomunitari erano comunque ultimate e non in costruzione, mentre, con riferimento all’attività di smaltimento di rifiuti asseritamente esercitata in modo illecito dall’indagato COGNOME NOME, si tratterebbe di attività distinta da quella edificatoria, di utilizzazio trasformazione del territorio, in relazione alla quale è stato disposto il sequestro preventivo. Da un esame della documentazione fotografica attinente alla particella 258, diversa da quella su cui ricade l’abitazione delle ricorrenti (particella 259) risulterebbe evidente l’assenza di qualsiasi attività edificatoria o di trasformazione del territorio: la foto n. 12 ritrarrebbe un camper e non un immobile; la foto n. 14 ritrarrebbe il locale deposito sottostante all’abitazione occupata da COGNOME NOME e non un immobile adibito ad abitazione in uso ad extracomunitari; la foto n. 19 ritrarrebbe solo dei rifiuti ingombranti e non un immobile adibito ad abitazione in uso ad extracomunitari. Gli immobili destinati ad abitazione di extracomunitari, invece, seppure completati e abitabili, sarebbero collocati sulla particella 258, quindi separata e distinta dall’abitazione delle ricorrenti. Quanto, invece, all’ipotes di trasformazione urbanistica del territorio in virtù dell’attività di smaltimento rifiuti non autorizzata sulla particella 258 da parte dell’indagato, la difesa adduce che quest’ultimo, in modo assolutamente arbitrario, avrebbe al più provveduto a depositare alcune parti di veicoli smontati su una porzione del terreno, ma comunque non avrebbe integrato così gli estremi della trasformazione urbanistica del territorio richiesta per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. In terzo luogo, si lamenta il vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione della circostanza relativa alla provenienza dell’abitazione dalla divisione ereditaria disposta con testamento e successiva alla morte di NOME. Più nel dettaglio, il frazionamento della particella, derivante da divisione ereditaria, rientrerebbe tra i casi consentiti dall’art. 30, comma 10, del d.P.R. n 380 del 2001, per i quali le disposizioni in tema di lottizzazione abusiva non troverebbero applicazione.
2.4. Con una quarta censura, si contesta la mancata valutazione della buona fede delle ricorrenti, terze estranee al reato di lottizzazione abusiva. Più precisamente – in considerazione della provenienza del bene de quo da divisione ereditaria, delle modalità e dei tempi di ultimazione strutturale dell’abitazione delle ricorrenti, oggi condonata dal punto di vista amministrativo, nonché della netta
distinzione e separazione dal punto di vista territoriale ed urbanistico, stante la presenza di muretti divisori, di un cancello di ingresso pedonale e di un cancello carrabile, tra l’abitazione in parola e quelle occupate dai soggetti extracomunitari nonché i terreni ove COGNOME NOME avrebbe svolto l’attività illecita di smaltimento dei rifiuti – risulterebbe pacifica l’assoluta estraneità al reato, anche dal punto vista dell’elemento soggettivo, e la buona fede delle ricorrenti. La difesa aggiunge che: l’immobile in parola è stato oggetto di ristrutturazione dopo essere pervenuto in proprietà a mezzo di donazione da parte della nonna materna COGNOME NOME; le spese per la ristrutturazione sono state affrontate grazie ad un mutuo ipotecario acceso da parte di COGNOME NOME, marito di COGNOME NOME e padre di COGNOME NOME e COGNOME NOME, effettive proprietarie dell’immobile; l’indagato COGNOME NOME non ha mai avuto in uso l’abitazione, non vi ha dimorato o risieduto, né è mai stato conduttore di fatto dello stesso, non ne ha avuto il possesso o la gestione e non ha mai contribuito alla realizzazione dell’abitazione de qua, né tanto meno è mai stato proprietario del terreno agricolo su cui è stato realizzato l’immobile, il quale, invece, è stato acquistato nel 1983 da COGNOME NOME, moglie dell’indagato in regime di separazione dei beni dal marito.
2.5. Con un quinto motivo di ricorso, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla contestata esistenza del periculum in mora, con particolare riferimento al fatto che la libera disponibilità dell’immobile non comporterebbe il pericolo di ulteriori pregiudizi riguardanti la gestione del territorio, né potreb incidere negativamente sul carico urbanistico, essendo tale pericolo configurabile solo rispetto agli immobili e alle attività relative alla particella 258.
Avverso l’ordinanza anche la terza interessata COGNOME NOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
3.1. Con una prima doglianza, si lamenta l’omesso esame dei punti decisivi per l’accertamento del fatto sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro con specifico riferimento alla dedotta disponibilità in capo all’indagato COGNOME NOME dell’abitazione posseduta dalla ricorrente e oggetto di sequestro. Più nel dettaglio, la ricorrente sarebbe comproprietaria ed esclusiva legittima detentrice dell’immobile destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare, pervenutole in virtù di successione testamentaria dalla madre COGNOME NOME, essendo invece assolutamente erroneo l’assunto secondo il quale il predetto immobile sarebbe nella disponibilità di fatto dell’indagato COGNOME NOME. La difesa aggiunge che è rinvenibile un vizio di motivazione ove non è considerata l’estraneità della ricorrente sia al reato di lottizzazione abusiva, vist la realizzazione ultraquarantennale di detto immobile e l’assenza di qualsiasi aggravamento del carico urbanistico, che a quello di smaltimento illecito di rifiuti,
presuntivamente consumatisi nelle aree di terreno attigue. Inoltre, posta l’avvenuta violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale, il quale ha il fine di contemperare le esigenze cautelari con un’adeguata compressione dei diritti vantati dal soggetto terzo estraneo al reato, mancherebbe l’intrinseca e specifica strumentalità tra le cose in sequestro e le attività delittuose poste in essere dall’indagato.
3.2. Con un secondo motivo, si censura la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., con riferimento al pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale riterrebbe, erroneamente, che le attività illecite asseritamente realizzate dall’indagato sui beni, diversi dall’immobile sito nella particella 259, che non erano nella materiale disponibilità della ricorrente possano portare al riconoscimento di una qualche responsabilità capo a lui, omettendo di analizzare la documentazione dalla quale risulterebbe che solo la ricorrente ha il possesso legittimo dell’immobile, destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti, con unico atto, da COGNOME NOME e COGNOME NOME sono infondati e vanno rigettati.
1.1. Il primo motivo di doglianza – con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell’avvenuta prescrizione dei reati – è inammissibile. In punto di diritto, si ricorda che in tema di lottizzazione abusiva, il momento consumativo del reato, che segna la decorrenza del termine di prescrizione, si individua nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento, non rilevando a tal fine, invece, l’utilizzazione del territorio in perdurante contrast con la pianificazione urbanistica (ex plurimis, Sez. 3, n. 32889 del 29/04/2021; Sez. 3, n. 12459 del 13/01/2021, Rv. 281576; Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017, Rv. 271330; Sez. 3, n. 24985 del 20/05/2015, Rv. 264122). Conseguentemente, la censura difensiva non può trovare accoglimento posto che, nel provvedimento impugnato si rappresenta che dalla comunicazione di notizia del reato del 25 maggio 2020 e dai rilievi fotografici emerge come uno dei fabbricati realizzati sulla particella 259, attiguo a quello di COGNOME NOME, fosse interessato, al momento del sopralluogo, da nuovi interventi edili finalizzati alla realizzazione di alt volumetrie, non rilevando né che l’immobile risulterebbe condonato in data 20 marzo 1997, né che il nucleo familiare delle ricorrenti avrebbe risieduto presso l’immobile oggetto di sequestro preventivo dal 19 giugno 2013 in modo continuato ed ininterrotto come dimostrerebbero la certificazione dello stato di famiglia e
residenza e il certificato storico di residenza nonché quanto dichiarato dagli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito il sequestro e lo sgombero dell’immobile, o ancora le ricevute attestanti il consumo di energia elettrica risalenti al 2011. Inoltre, ulteriori fabbricati allo stato rustico risultano realizzati sulla particella ove sono state edificate altre unità abitative nelle quali sono insediati migranti extracomunitari. Risulta, quindi, evidente – alla luce del compendio indiziario preso in considerazione dal Tribunale – che nessuna prescrizione è maturata in quanto l’attività edificatoria è ancora in corso di svolgimento e, dunque, la trasformazione del territorio assume carattere permanente e trova il suo momento interruttivo solo nel sequestro, con conseguenziale necessità di ricorrere alla cautela reale per impedire che la libera disponibilità dei beni possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio e incrementare il carico urbanistico.
1.2. La seconda censura – con cui ci si duole del vizio di motivazione in ordine alla scorretta ricostruzione dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato di lottizzazione abusiva – è parimenti inammissibile. Le ricorrenti effettuano un indebito tentativo di isolare la particella su cui sorge l’immobile di loro titolar dalle altre su cui, a loro dire, si sarebbe consumato il reato de quo. Tale modus operandi però non può trovare accoglimento, posto che, comunque, come ampiamente già precisato, dalla comunicazione di notizia del reato del 25 maggio 2020 e dai rilievi fotografici emerge incontestata la sussistenza di opere di urbanizzazione primaria sia sulla particella 258 che sulla 259. La circostanza, poi, che le stesse siano proprietarie di detto immobile conferma l’assunto che esse abbiano tratto un vantaggio da tale attività illecitamente realizzata seppur da parte di un diverso soggetto oggi indagato, essendo loro onere – nel caso di specie non soddisfatto – dimostrare la propria buona fede.
Più precisamente, in tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolar oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fe intesa, quest’ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito della cosa (ex multis, Sez. 3, n. 23818 del 29/03/2019, Rv. 275978; Sez. 2, n. 23543 del 18/01/2019, Rv. 276751; Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258394; Sez. 1, n. 34019 del 13/06/2001, Rv. 219753).
1.3. Il terzo motivo di ricorso – con cui si deduce la violazione dall’art. 30 comma 10, del d.P.R. n. 380 del 2001 – è infondato. La norma richiamata dalle ricorrenti, infatti, statuisce il principio, del tutto pacifico, che la fattispeci
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lottizzazione abusiva negoziale non può essere integrata con la divisione ereditaria; invece la situazione che si profila, nel caso di specie, è assolutamente differente: in sede di indagini preliminari sono stati individuati gli estremi del reat di lottizzazione abusiva, costatando ulteriormente che i beni oggetto del medesimo illecito sono stati ricevuti iure ereditario dalle ricorrenti mentre ancora l’illecito, di natura permanente, era in corso, essendosi al più consumato solo successivamente. In tale diversa situazione, l’erede di beni immobili o terreni abusivamente lottizzati, subentrando nella stessa posizione di fatto e di diritto del dante causa, non può ritenersi terzo estraneo rispetto al reato di lottizzazione abusiva (ex multis, Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, Rv. 255416; Sez. 3, n. 19959 del 10/10/2012, Rv. 255864; Sez. 6, n. 45492 del 23/11/2010, Rv. 249215); non può quindi rilevare la qualità di eredi delle ricorrenti e la loro eventuale, comunque non provata, buona fede.
1.4. La quarta censura – con cui si lamenta la mancata valutazione della buona fede delle ricorrenti – è inammissibile: valga sul punto quanto già precisato sub 1.2. In aggiunta, va evidenziato che il Tribunale ha ampiamente dato atto di come i beni de quibus, sottoposti a sequestro, fossero ampiamente nella disponibilità dell’indagato anche se formalmente di proprietà delle ricorrenti: la polizia giudiziaria, al momento del sopralluogo effettuato in data 25 maggio 2020, sorprese COGNOME NOME intento a spianare sul suolo un ingente quantitativo di rifiuti provenienti da attività edile con un mezzo cingolato; un altro autocarro, il cui cassone era pieno di rifiuti provenienti da attività edile, era fermo su un grande cumulo di materiale dello stesso genere. D’altro canto, la presenza di rifiuti caratterizza l’intera area oggetto di sequestro, come dimostrato dalle foto 20 e 21 che attestano il deposito incontrollato, sulla particella 258, di rifiuti di nat diversa e in ingente quantità.
1.5. Il quinto motivo – con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla contestata inesistenza del periculum in mora -è parimenti inammissibile. In punto di diritto si ricorda che il sequestro preventivo potrebbe essere disposto e/o mantenuto, quand’anche si trattasse di beni immobili abusivi già ultimati e rifiniti, laddove la libera disponibilità di essi possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico (ex multis, Sez. 3, n. 52501 del 20/10/2016, Rv. 268812; Sez. 3, n. 42717 del 10/09/2015, Rv. 265195; Sez. U., n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722). Il provvedimento impugnato, infatti, risulta congruamente motivato anche con riferimento alle esigenze cautelari, essendo stato evidenziato il pericolo di incremento del carico urbanistico e di pregiudizio al territorio e all’ambiente, avendo il Tribunale di Brindisi ben rappresentato che la moltiplicazione dei nuclei familiari derivante dalle unità abitative locate a terzi ha determinato un aumento delle esigenze di
infrastrutture e di opere collettive senza sottovalutare, poi, che sull’area insistevano rifiuti e un ingente quantitativo di materiale di ogni genere derivante dallo smaltimento di veicoli fuori uso e dalla loro manutenzione, che costituiscono indice manifesto dello svolgimento di attività non autorizzata di laboratorio di recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è inammissibile: valga sul punto quanto già chiarito sub 1.2., 1.3., 1.4. Tuttavia, deve specificarsi ulteriormente che, a fronte di una prospettazione del tutto generica con cui la difesa adduce l’esclusiva titolarità dell’immobile in capo alla ricorrente, terza estranea al reato, e il mancato possesso di questo da parte dell’indagato, il Tribunale di Brindisi, in motivazione, ha adeguatamente dato conto di come le fotografie realizzate in occasione del secondo sopralluogo, in data 8 giugno 2020, consentono di smentire tali deduzioni difensive che vorrebbero realizzato, al piano terra del medesimo fabbricato abitato dalla ricorrente al primo piano, un deposito di componenti di veicoli: il quantitativo di materiale di ogni genere derivante dallo smaltimento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione degli stessi è indice evidente dello svolgimento di attività non autorizzata di laboratorio di recupero e smaltimento rifiuti.
2.2. La seconda doglianza – con cui si censura la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. – è parimenti inammissibile. È necessario chiarire che, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, non è mai emerso il profilo d& pericolo della reiterazione del reato quale elemento su cui fondare l’adozione o il mantenimento della misura cautelare reale, ma l’una e l’altro si spiegano e si giustificano in considerazione della sussistenza del pericolo di incremento del carico urbanistico e di pregiudizio al territorio e all’ambiente, sui quali il Tribunale di Brindisi fornito congrua motivazione. Valga sul punto quanto già osservato sub 1.5., cui si rinvia.
In forza delle considerazioni che precedono, i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME devono essere rigettati, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso di COGNOME NOME, invece, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/10/2022