Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 591 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 591 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Decidendo a seguito di annullamento di precedente sentenza, disposto dalla Terza Sezione penale di questa Corte in data 20 novembre 2020, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la confisca originariamente disposta nel procedimento a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, imputati del reato di lottizzazione abusiva negoziale di un terreno sito in Patti (ME): reato dichiarato estinto per maturata prescrizione dalla Corte d’appello di Messina in data 12 dicembre 2018, con conferma della statuizione ablativa.
1.1. Nella sentenza rescindente, la Corte di legittimità ha censurato la carenza di motivazione di quest’ultima pronunzia relativamente alla conferma della confisca, sul rilievo che la Corte zanclea ha bensì adottato detta statuizione sul presupposto della responsabilità personale degli imputati in ordine alla condotta criminosa dichiarata estinta ai fini della sanzione ablativa, assimilata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per il suo carattere afflittivo a una “pena” ai sensi dell’art. 7 della Convenzione EDU; ma non ha considerato che nel caso di specie doveva essere scrutinata la proporzionalità della confisca rispetto alla lottizzazione accertata a carico dei ricorrenti, anche in considerazione del fatto che si trattava di lottizzazione esclusivamente negoziale; al giudice del rinvio individuato nella Corte reggina – é stato perciò demandato il compito di verificare se, nella specie, la confisca del terreno costituisse l’unica misura atta a ripristinare la conformità urbanistica dell’area interessata, o se potessero essere adottate eventualmente altre misure ripristinatorie.
1.2. Con la pronunzia emessa in sede rescissoria, la Corte del rinvio ha ritenuto che in effetti la confisca non presentasse valide alternative, sul rilievo del mancato compimento, da parte degli interessati, di attività necessarie per ripristinare lo status quo ante alla accertata lottizzazione.
Con unico atto d’impugnazione ricorrono avverso quest’ultima sentenza COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta conferma della confisca. Ribadendo che si tratta nella specie di lottizzazione meramente cartolare, ossia senza realizzazione di opere sul terreno che ne formava oggetto, i ricorrenti richiamano i principi generali affermati dalla Corte EDU (sentenza RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE c. Italia) i ordine al necessario rispetto del principio di proporzionalità in un caso – come quello in esame – in cui alla vendita frazionata del terreno non ha corrisposto la realizzazione di alcuna opera.
I ricorsi sono manifestamente infondati.
3.1. Sulla base della sentenza rescindente si evince il richiamo ad altra vicenda processuale, sia pure riferita a lottizzazione “mista” (Sez. 3, n. 12640 del 05/02/2020, COGNOME, Rv. 278765), in cui si é affermato che l’effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell’intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio rende superflua la confisca dei terreni perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione EDU, come interpretato dalla pronuncia della Corte EDU del 28 giugno 2018, RAGIONE_SOCIALE contro Italia. La Terza Sezione penale, in base a tale principio, afferma che “la verifica della proporzionalità ben può investire anche la fattispecie di lottizzazione solo negoziale, non apparendo la confisca – in astratto – l’unica misura applicabile per l’ipotesi in cui, comunque, un intervento ripristinatorio sia stato eseguito, ad esempio nei termini richiamati nel precedente arresto giurisprudenziale, pur in difetto di opere da demolire; intervento che, tuttavia, per giustificare una misura diversa, dovrà possedere i caratteri sopra richiamati e dovrà essere inconfutabilmente dimostrato da chi ha interesse a giovarsene, mentre al giudice del merito é richiesto un rigoroso ed effettivo accertamento in fatto che non può limitarsi ad una mera presa d’atto”.
3.2. Ora, venendo al caso di specie, sebbene in astratto la confisca non fosse l’unica azione ripristinatoria ipotizzabile, nondimeno incombeva agli interessati che nulla hanno allegato al riguardo – dimostrare di avere ripristinato anche sotto il profilo formale lo status quo antecedente alla lottizzazione abusiva: nell’esempio richiamato dalla Sentenza COGNOME citata dalla Terza Sezione nella pronunzia rescindente, si fa riferimento fra l’altro ad attività che sarebbero certamente state esperibili nella specie (“la stipula di atti notarili finalizzati alla eliminazione delle conseguenze delle pregresse alienazioni, nonché la completa ricomposizione fondiaria e catastale tale da far venire meno le conseguenze del precedente frazionamento”) e di cui tuttavia i ricorrenti non hanno fornito alcuna dimostrazione, né alcuna allegazione: ciò che, invero, la pronunzia impugnata evidenzia in modo chiaro e puntuale nella pur sintetica motivazione.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022.