Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46686 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46686 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Baucina il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 26-10-2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dei ricorrenti, che ha ins nell’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo dell’8 ottobre 2020, che aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti sia in ordine al reato di lottizzazione abusiva (capo A) contestato a ognuno di loro, sia rispetto ai singoli reati edilizi (capi B, C, D, E, F, G, H, I, 3, K, L ed M) a ta di loro ascritti; contestualmente, il primo giudice aveva disposto, ai sensi dell’art 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi realizzate senza titolo.
I ricorsi sono affidati a un unico motivo, con il quale la difesa deduce l’inosservanza dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, evidenziando che il Tribunale, all’udienza del 26 settembre 2018, avrebbe già potuto dichiarare la prescrizione, facendo decorrere il relativo termine dal 30 luglio 2013, cessando la permanenza del reato con l’ultimazione della condotta lottizzatoria.
In ogni caso, è emerso dall’istruttoria che le opere non sono state modificate dopo il sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Palermo, eseguito il 9 luglio 2014, non essendo avvenuta dopo tale data alcuna ulteriore trasformazione materiale o giuridica dell’area, per cui l’attività istrutto compiuta dopo il maturare della prescrizione del reato era ultronea e in contrasto con l’obbligo di immediato proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
A ciò si aggiunge che la confisca urbanistica non può essere assimilata né alla confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 cod. pen., che presuppone sempre una condanna, né alla confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen., che può prescindere da una condanna in ragione della pericolosità intrinseca della cosa sottoposta alla misura, elemento che non si rinviene nella confisca de qua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
In via preliminare, occorre premettere che, con l’imputazione elevata al capo A, agli imputati era stato ascritto il reato di cui agli art. 30 e 44 del d.P. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in concorso tra loro, in qualità di proprietari di un lotto di terreno destinato a verde agricolo sito in Palermo, INDIRIZZO (foglio 107, particella 1079), il frazionamento materiale e
negoziale del predetto terreno di circa 1.600 mq., ciò mediante la suddivisi del terreno in sei lotti (particelle 1339-1281) circondati ognuno da mur perimetrali e mediante la destinazione dei suddetti appezzamenti a u residenziale, il tutto in modo da creare una trasformazione urbanistica dell interessata dall’intervento edilizio, ciò in violazione alle prescrizion strumenti urbanistici, vigenti o adottati, in assenza delle prescritte autorizz Orbene, pur dichiarando la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva (o che delle altre contestate violazioni del Testo unico dell’edilizia), il Tribu disposto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e di tutte le op abusivamente realizzate, evidenziando che, alla luce dell’istruttoria esple doveva ritenersi comprovata la lottizzazione abusiva contestata, essendo emer che gli imputati avevano concorso, ognuno con la propria condotta, al illegittima trasformazione del territorio, realizzando un insediamento di residenziale costituito dalla concentrazione di sei fabbricati chiaram incompatibili con la disciplina urbanistica dettata dal Piano Regolatore Genera che destinava l’area a verde agricolo, facendola rientrare all’inter comprensorio di cui al progetto presentato dalla RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione delle opere relative all’irrigazione San Leonardo Oves lotto, autorizzato con decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente del giugno 1995, essendo precisato altresì nel certificato di destinazione urbani che l’edificazione delle porzioni edificabili delle particelle era subordi rispetto sia delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, sia d norme del regolamento edilizio del Comune di Palermo del 5 luglio 1956.
Nel sottolineare che gli imputati avevano consumato il reato attraverso le progressive dell’acquisto delle quote indivise di terreno e del succes frazionamento catastale propedeutico all’edificazione dei fabbricati abusiv primo giudice individuava la data del commissione del reato non nella data d sopralluogo indicata nel capo di imputazione (30 luglio 2013), in cui è s accertato che le unità immobiliari erano definite in ogni parte, arredate e a ma nella data del sequestro, ossia il 9 luglio 2014, momento in cui erano ces gli effetti permanenti del reato, per cui, pur tenendo conto della sospens della prescrizione per 3 mesi e 14 giorni, il reato era prescritto alla emissione della sentenza impugnata (8 ottobre 2020), il che non ha impedito Tribunale di disporre la confisca, ciò in forza della previsione di cui all’ comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui la sentenza definitiva del giud penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisc terrenti abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, essendo dirimente che la sentenza sia di condanna o di prescrizione, perché che rileva è unicamente che vi sia stato un esauriente accertamento del fatto
1.1. La conclusione del Tribunale è stata condivisa dalla Corte di appello.
È stato infatti osservato nella sentenza impugnata che, all’udienza del 2 ot 2019, ossia prima della data in cui sarebbe maturata la prescrizione (23 ott 2023, dovendosi aggiungere al termine quinquennale il periodo di sospensione d 3 mesi e 14 giorni), erano stati già escussi i testi del P.M. e il processo e rinviato solo per consentire l’esame dei testi della difesa, i quali poi v sentiti solo al fine di accertare un’ulteriore retrodatazione della commissione dei reati rispetto a quella in contestazione, ciò nell’ott dimostrare solo il maturare della causa estintiva già negli anni 1996-1997 (t COGNOMECOGNOME, o nel 2009 (teste COGNOME), quindi in epoca antecedente anc all’esercizio dell’azione penale, essendo stato emesso il decreto di citazion aprile 2016, circostanza questa che avrebbe indubbiamente precluso la confisca. Del resto, ha aggiunto la Corte territoriale, nell’unitario atto di app imputati si erano limitati a rappresentare che una parte dell’istru dibattimentale fu compiuta solo dopo il decorso del termine di 5 anni da que che sarebbe poi risultata essere la data finale di consumazione del reato, s neppure allegare la presentazione di richieste nel corso del giudizio di grado, prima della conclusione dell’istruttoria, aventi ad oggetto la dichiar di estinzione del reato per prescrizione, risultando di contro che la prosecu dell’istruttoria era giustificata solo dall’esigenza difensiva di una individuazione del momento di inizio del decorso del termine di prescrizione.
Orbene, l’impostazione dei giudici di merito appare immune da censure.
2.1. In proposito, deve innanzitutto rilevarsi che l’individuazione dell’epo commissione del reato nella data del sequestro risulta legittima, dovend osservare che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 21910 07/04/2022, Rv. 283325 – 03, Sez. 3, n. 40327 del 21/10/2021 non mass., Sez 3, n. 12459 del 13/01/2021, Rv. 281576, Sez. 3, n. 14053 del 20/2/2018, R 272697, Sez. 3, n. 24985 del 20/5/2015, Rv. 264122, Sez. 3, n. 12772 d 28/2/2012, Rv. 252236, Sez. Un., n. 4708 del 27/3/1992, Rv. 190829), quello d lottizzazione abusiva è un reato a forma libera, permanente e progress nell’evento, che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia succ agli atti di frazionamento o all’esecuzione delle opere, posto che tali i attività non esauriscono l’iter criminoso, che si protrae attraverso gli u interventi che incidono sull’assetto urbanistico, con ulteriore compromiss delle scelte di destinazione e uso del territorio riservate all’ amministrativa competente; la progressione che può caratterizzare l’atti lottizzatoria non si esaurisce invero con l’iniziale trasformazione del terr l’aggressione al quale si protrae fino a quando perdurano condotte c compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla competen
pubblica, tra le quali pacificamente rientrano la realizzazione di nuovi interv anche di urbanizzazione, essendo evidente come assumano rilievo non soltanto quelle condotte che si concretano nella realizzazione di interventi o comunque aggravino lo stravolgimento dell’assetto attribuito al territorio d strumenti urbanistici, ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni d preesistente. Ciò comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere dopo il compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di op urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento, pur potendo continuare le conseguenze dannose costituite dall’utilizzazione d territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica.
Nel caso di specie, in assenza di specifiche contestazioni difensive sul punto, può essere messa in discussione la circostanza di fatto rilevata dai giudi merito, secondo cui la condotta lottizzatoria de qua, m nifestatasi attraverso una pluralità di iniziative negoziali e materiali, si è esaurita solo con il s preventivo eseguito il 9 luglio 2014, per cui in maniera non illogica è s individuato in tale data il termine di decorrenza del termine di prescrizione.
2.2. Ciò premesso, in ordine all’adozione della statuizione della confi contestualmente alla declaratoria di prescrizione (anche) del reato di cui al A, occorre a questo punto richiamare l’affermazione delle Sezioni Unite di ques Corte (sentenza n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870, ricorrente COGNOME) secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all’art. 44, 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 può essere disposta anche in presenza di u causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussist del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e sog nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e l ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenu detta causa, il giudizio, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.
In seguito, sulla falsariga delle indicazioni ermeneutiche provenienti dalle Sez Unite, la giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito e precisato (cfr. Sez 5816 del 18/01/2022, Rv. 282833 e Sez. 3, n. 15310 del 25/02/2021, Rv. 281728) che la confisca ex art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, d terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente realizzate può esse disposta non solo in caso di condanna, ma anche a fronte di intervenut prescrizione del reato, nel caso in cui lo svolgimento dell’attività istrutto se necessitato dall’esigenza di accertare il maturare della prescrizione st abbia comunque determinato un “pieno accertamento del fatto”, sotto il profil
oggettivo e soggettivo dello stesso; si è in particolare rilevato che l’appli del principio formulato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13539 del 20 postula che il ricorrente alleghi che l’accertamento sul!’ “an” del lottizzatorio sia proseguito dopo la maturazione del termine di prescrizione reato, indicando l’attività istruttoria compiuta in epoca successiva prescrizione del reato, ciò per consentire alla Corte di legittimità di va l’osservanza del principio di diritto menzionato, non potendo il giudic legittimità operare una valutazione nel merito dell’accertamento compiuto. In definitiva, deve ritenersi che non è possibile disporre la confisca ex ar comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, a reato di lottizzazione abusiva prescri soltanto nel caso in cui, al momento in cui è maturata la prescrizione, l’istru dibattimentale non abbia già consentito di accertare la sussistenza del reato. L’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva, infatti, opera sol caso in cui, al maturare della stessa, la condotta lottizzatoria non sia gi delineata in tutti i suoi elementi costitutivi, mentre, ove l’istruttoria pros esigenze probatorie diverse, come quella di accertare non l’ “an” de sussistenza del reato, ma il “quando” della sua commissione, non può affat ritenersi inibito il potere del giudice di disporre la confisca delle aree con pur nella contestuale presenza della declaratoria di estinzione del reato.
2.3. Tanto evidenziato, devono escludersi i vizi di legittimità dedott ricorso, risultando sia l’individuazione del dies a quo della prescrizione sia la statuizione sulla confisca degli immobili coerenti con le richiamate premes interpretative, dovendosi ribadire che, alla data in cui si è esaurito l’esa testi del P.M., chiamati a deporre sull’ “an” della sussistenza del reato, ancora maturata la prescrizione della fattispecie contestata, che è stata du pienamente accertata, nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi, a reato ancora prescritto, mentre l’istruttoria è poi proseguita per l’esame dei test difesa, che sono stati però escussi non sull’ “an” della sussistenza del rea solo sul “quando”, ossia sull’individuazione della data di consumazione del reat
L’istruttoria dibattimentale, dunque, è proseguita non al fine di accertare delineata configurabilità della lottizzazione abusiva, ma solo per consentire difesa di provare l’eventuale retrodatazione della condotta illecita, per cui a violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. appare ravvisabile nel caso di sp tanto più ove si consideri che, nel corso del giudizio di primo grado, non ri che vi sia stata alcuna sollecitazione difensiva finalizzata alla declarat estinzione della prescrizione, concentrandosi le censure, pure in questa sede, mero dato della prosecuzione dell’istruttoria dibattimentale, che tuttavia è sé un elemento non decisivo, dovendosi verificare, come compiutamente ha fatto la Corte di appello, le ragioni e le finalità degli avvenuti sviluppi probatori.
In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, gli odierni ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/10/2023