Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44346 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME nato a Milano il 22/08/1958; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 06/12/2019 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to COGNOME Roberto quale sostituto processuale dell’avv.to COGNOME Rita e dell’avv.to COGNOME Franco COGNOME ha insistito per l’accoglimento dericorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari riform parzialmente la sentenza del tribunale di Cagliari del 23.3.2018 dichiarando n doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME in ordine al reato di lottizzazione abusiva loro ascritto intervenuta prescrizione, confermando la disposta confisca. Va aggiunto che come da allegata ordinanza depositata dalla difesa dell’imputato con deposito conclusioni scritte, La Corte di Appello di Cagliari, Seconda Sezione penale, c
ordinanza del 23.7.2024, pronunciata dopo la proposizione del ricorso da parte NOME COGNOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE preso atto della m del reo intervenuta in data 29.1.2021, nel periodo intercorrente fra la lett dispositivo e il deposito della relativa motivazione, ha:
dichiarato la nullità della sentenza n. 72/2019 emessa dalla Corte di Appello Cagliari, nella parte che riguarda la posizione di COGNOME;
dichiarato l’estinzione del reato di lottizzazione abusiva di cui al capo a contestazione per morte dell’imputato COGNOME;
revocato la confisca dei beni oggetto del provvedimento impositivo del vincol emesso dal Tribunale di Cagliari in data 15.11.2013, depositato il 16.11.20 disponendo la restituzione dei beni medesimi in favore degli eredi dell’imputa aventi diritto, previa cancellazione delle trascrizioni relative al sequestr confisca stessa;
disposto la comunicazione del provvedimento all’Amministrazione comunale di Domus de Maria.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME COGNOME mediante il propri difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazion per la mancata considerazione dei motivi di gravame e con riferiment all’intervenuto accertamento della lottizzazione abusiva e alla confisca dei te e degli immobili ritenuti oggetto del reato. Si contesta che gli a macroscopicamente ritenuti dai giudici come assorbenti per il giudizio responsabilità siano davvero tali e non piuttosto irrilevanti ai predetti fi riferimento, da una parte, alla valorizzazione della circostanza per ricorrente avrebbe agito di comune accordo con altro coimputato (COGNOME), posto che il reato di lottizzazione abusiva, come quello distinto di abuso edi sono suscettibili di consumazione tanto monosoggettiva che plurisoggettiva Dall’altra, al dato per cui la valorizzata destinazione ad uso residenziale de inferiori degli edifici realizzati, e la creazione di una strada diversa d interpoderale assentita non integrerebbero elementi costitutivi di lottizzazione abusiva. Essendo tutt’al più riconducibili al diverso reato di edilizio. Vi sarebbe quindi motivazione carente in ordine all’elemento oggett della lottizzazione in assenza anche di confronto con i motivi di gravame, an citati in ricorso. Né la sentenza impugnata sarebbe integrabile con quell primo grado a fronte delle rappresentate carenze. Mancherebbe, altresì, og motivazione rispetto ai motivi di gravame proposti con riguardo alla ricostruzi di tutte le fasi amministrative e alla impossibilità di ascrivere al ricorre contributo morale o materiale rispetto alla lottizzazione negoziale.
particolare riferimento alle tematiche della regolarità dei frazionamenti, irrilevanza rispetto alla legittimità delle concessioni in variante, dell’es minima per costruire all’interno dei vari lotti, alla inesistenza di o urbanizzazione quali indici della lottizzazione, alla irrilevanza ai predet dell’asserito cambio di destinazione di uso.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato e alla conferma della disp confisca, atteso che in ordine all’elemento soggettivo si valorizzereb elementi spuri e inconferenti, senza considerare i motivi di gravame.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione ordine all’estensione della confisca anche a terreni e immobili non oggetto reato. Con violazione del principio di proporzionalità. La sentenza, valorizza le modifiche di uso dei piani sottostanti degli edifici realizzati non spieghe la estensione della confisca a tutti i terreni e edifici oggetto di concessione
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente siccome omogenei, avendo riguardo agli elementi costitutivi del medesimo reato.
Va premesso che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argonnentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga t determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento d sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omission valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esa complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato c consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi mede oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impi argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Inoltr la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da ri percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le mi incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se n espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decision adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni d
convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meri di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Se sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, se n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U, sent. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Deve altresì precisarsi, quanto al reato di lottizzazione abusiva, che la della fattispecie incriminatrice della lottizzazione abusiva richiama un du scopo di tutela (cfr. per tutte Sez. 3, n. 36940 del 11/05/2005 Rv. 2321 01), rivolto ad impedire, come noto:
sia che venga compromessa la potestà, attribuita agli enti local effettuare razionali ed armoniche scelte urbanistiche mediante gli speci strumenti di pianificazione previsti dalla legge;
sia che un processo di urbanizzazione incontrollata comporti la nascita agglomerati edilizi privi delle infrastrutture primarie e secondarie necessar la loro integrazione urbanistica, con conseguente imposizione alla Pubbli Amministrazione competente di ingenti spese per dotazioni infrastrutturali.
Conseguentemente il bene giuridico protetto dall’attualmente vigente art. del TU dell’edilizia è non solo quello dell’ordinata pianificazione urbanistic corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all’e controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funz pianificazione, al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti pres urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervent tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. 4^ n. 584 ottobre 2003). Si è quindi ulteriormente precisato che, in generale, il re lottizzazione abusiva si configura attraverso la trasformazione urbanistic edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli st urbanistici e delle leggi anche mediante la esecuzione di opere autorizzate ( 3^ n. 26586, 26 giugno 2009).
E’ muovendosi in questa prospettiva che nei reati di lottizzazione (che s caratterizzati da una articolazione particolarmente ampia di possibili moda esecutive, ma si configurano già come reati permanenti e di pericolo) legislatore ha anticipato il momento di rilevanza penale del fenomeno, evitare che lo stesso possa incidere in modo irrimediabile sull’asset territorio; non occorre, però, che la volontà dell’agente sia protesa a vanif anzidette finalità di tutela, essendo sufficiente che egli compia attività riv trasformazione di terreni, non solo con inizio di opere edilizie urbanizzazione, ma anche soltanto con atti giuridici indirizzati a real l’edificazione, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, v adottati, o comunque stabilite da leggi statali o regionali.
Il reato si connette sempre e soltanto all’inosservanza delle “prescriz urbanistiche anzidette, sicché il proprietario di un terreno non può predisp l’alienazione in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circ programmata destinazione della zona in cui esso è situato, ed il soggetto acquista un fondo per edificare deve essere cauto e diligente nell’acqu conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona riferite all’ cui vuole costruire.
Può dunque dirsi che il dato essenziale per il rinvenimento di u lottizzazione illecita, è la realizzazione, quanto a quella materiale, di in edili tali da alterare la destinazione e organizzazione programmata del terri ovvero di pregiudicare comunque la riserva di programmazione riservata all’ent pubblico. Da ciò le considerazioni più che condivisibili della giurisprudenz legittimità, che individua il nucleo identitario della lottizzazione in paro realizzazione di interventi incidenti in maniera significativa sulla destin urbanistica di un’area, persino se già urbanizzata, sul presupposto per comunque, la forte e arbitraria ovvero abusiva connotazione urbanistica un’area – che come tale distingue l’intervento edilizio ex art. 44 lett. 380/01 dalla fattispecie in esame -, comunque non consente né la altrettan abusiva realizzazione anche di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tantomeno di sfruttare preesistenti forme di urbanizzazione locali; sul riliev così dire ontologico, che attività atte ad incidere sulla programmaz urbanistica richiedono comunque un piano razionale di realizzazione degl interventi infrastrutturali, idonei a sostenere il modificato assetto terr come tale affidato all’ente programmatore e non certo sostituibile, anche escludere il reato, con situazioni di fatto non rapportate alla nuova entità e abusiva, anche al fine, come è stato rilevato, di soddisfare un’esi ineludibile non solo di potenziamento locale delle opere di urbanizzazione anche di raccordo con il preesistente aggregato abitativo, come tale richied una specifica e concreta e razionale riprogrammazione pubblica. Cosicchè, in alt termini, è la consistenza dell’intervento edificatorio, con il suo impa territorio, a qualificare la fattispecie di lottizzazione, dovendo essere co dotato di una innegabile incidenza anche sul piano della rielaborazion riModulazione delle opere di urbanizzazione, comunque da affidarsi all programmazione pubblica, in tal modo violata, pur in presenza di opere urbanizzazione già esistenti, poiché comunque non modulate sull’intervent realizzato, posto in rapporto al contesto circostante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In tal senso può fornire ulteriori chiarimenti anche la notazione d configurabilità di ipotesi di lottizzazione persino nel caso in cui essa si ide non già con interventi edilizi bensì con modifiche di destinazioni di uso.
Va aggiunto anche che, in tema di reati edilizi, per la configurabilità contravvenzione di lottizzazione abusiva non è necessaria l’esecuzione di op di urbanizzazione (per vero in concreto comunque realizzate nel caso in esame essendo sufficiente che si proceda al frazionamento del fondo attrave un’attività materiale o esclusivamente negoziale, realizzata a s inequivocabilmente edificatorio. (Sez. 3 – n. 21469 del 20/04/2023 URv. 28462 – 01). Inoltre, la eventuale preesistenza di alcune opere di urbanizza nell’area ove viene attuato l’intervento urbanistico non esclude il r lottizzazione abusiva (cfr. Cass. Pen. Sez. IV Sent. n. 33150 del 08/07/20 che sussiste sia quando l’intervento di trasformazione del territorio impo intervento completamente innovativo anche in termini di opere urbanizzazione, sia quando ne implichi anche solo un potenziamento di quelle g esistenti.
E’ altresì opportuno ricordare che i plurimi elementi indiziari (descrit elencazione normativa non tassativa dalla disposizione dettata in tema lottizzazione abusiva fin dall’originario art. 18 della L. 47/85, le cui p sono state testualmente riprodotte nell’art. 30, 1^ comma, del T. 380/2001.) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in qua sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di proced lottizzazione (in questo senso è orientata anche la giurisprud amministrativa: vedi, da ultimo, C. Stato, Sez. 5^, 14.5.2004, n. 31 Consegue, da tale variegata possibilità di azioni, che i due tipi di attivit di lottizzazione materiale e negoziale possono essere espletati a congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti ma e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianific vigente.
Quanto al momento consumativo, l’illecito lottizzatorio si real allorquando sia completo dei requisiti necessari e sufficienti per la integ della fattispecie incriminatrice e il momento consumativo perdura nel tempo f a quando l’offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio graduale da stadio determinato ad un altro ad esso successivo, una sempre maggior gravità; in ciò la lottizzazione, quale reato progressivo nell’evento, partec medesima disciplina del reato permanente, anche mutuandone ricadute giuridiche, e del quale ha in comune la struttura unitaria, la instaurazione stato antigiuridico ed il suo mantenimento, ma ha in aggiunta un progress approfondimento dell’illecito attraverso condotte successive, dirette ad aggr l’evento del reato. Nella ipotesi di lottizzazione mista, la permanenza del r protrae finché dura l’attività negoziale o di edificazione, e cioè, in tal
ipotesi, fino al completamento dei manufatti realizzati sui singoli lotti, oggett del frazionamento (cfr. in motivazione Sez. 3, Ordinanza n. 24985 del 20/05/2015 Rv. 264122 – 01; Cass. 13/6/2014, n. 25182). In linea con tale indirizzo, questa Corte ha altresì precisato che in tema di lottizzazione abusiva, il momento consumativo del reato, che segna la decorrenza del termine di prescrizione, si individua nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferiment nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento, non rilevando a tal fine, invece, l’utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica (Sez. 3 – n. 12459 del 13/01/2021 Rv. 281576 – 01).
Tanto premesso, si rileva innanzitutto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – secondo cui con la premessa della Corte di appello, per la quale la conduzione, da parte del ricorrente, assieme ad altro coimputato, di una complessiva operazione di gestione del territorio sarebbe significativa per il rinvenimento della lottizzazione, si sarebbe erroneamente voluto distinguere tra il reato di lottizzazione ex art. 44 lett. c) DPR 380/01 e il reato inerente il s abuso edilizio ex art. 44 lett. b) DPR 380/01 in ragione della sussistenza, rispettivamente, di una plurima partecipazione o meno alla consumazione di tali fattispecie la predetta premessa va in realtà letta nella sua integrale complessità, che ne rivela una portata diversa da quella sostenuta dalla difesa. Infatti, i giudici, nel sottolineare l’avvenuta realizzazione di una “operazione di complessiva gestione del territorio coordinata e sviluppata di comune accordo ….” hanno altresì specificato come il COGNOME e il coimputato COGNOME avevano realizzato le rispettive opere in un quadro unitario diretto a realizzare una omogenea “operazione immobiliare comunque coordinata funzionale ad attribuire all’intera area una destinazione unitaria”, volendo in tal modo, e congruamente, evidenziare, che, attraverso tale operazione, articolata e complessa, siccome anche frutto di convergenti ed omogenei interventi sul territorio posti in essere da due coimputati, sostanziatasi, in concreto, nella realizzazione, in area a destinazione agricola, di ben quattro villette di lusso asservite da strutture d urbanizzazione e da una ampia strada di servizio, è stata data alla zona stessa una destinazione esclusivamente e unitariamente residenziale, nel quadro per giunta di fraudolente quanto tardive iniziative volte a mascherare tale proiezione d’uso dell’area, al fine di occultare a posteriori la destinazione residenzial impressa alla stessa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta, invero, di una impostazione esplicativa del reato di lottizzazione abusiva che appare conforme all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale (Sez. 3, n. 17663 dell’11/05/2005, Rv. 231511), al fine di definire la distinzione tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva, va qualificata come lottizzazione
quell’insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazi urbanistica od edilizia dei terreni a scopo edificatorio intesa quale conferi all’area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interess e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano.
In altri termini, si è voluto correttamente sottolineare uno degli aspetti c del reato di lottizzazione, quale la avvenuta alterazione della destina urbanistica di zona; rispetto alla quale anche il coordinamento tra gli impu estrinsecatosi nella comune compartecipazione nella stessa e connessa forma d modificazione della destinazione di uso della area, quale la creazione in agricola di ville interconnesse con adeguata strada di accesso, ha costit secondo la corte di appello, elemento dimostrativo significativo del reat piano oggettivo e soggettivo.
Ed in tal senso i giudici di secondo grado hanno perspicuamente valorizzat anche, sia la genesi dell’operazione, sfociata da un comune accordo tra l’Anziv e il Fiore finalizzato ad un’operazione in alcun modo aderente alla destinaz urbanistica dell’area, sia la personalità degli imputati, completamente estran attività imprenditoriali in ambito agricolo, e, piuttosto, dediti ad lavorative assolutamente distanti da esso; laddove l’ulteriore sottolineatura avvenuta realizzazione di comportamenti negoziali ed opere edilizie di obiett modifica del territorio quali quelle prima citate, inserite in un’area urbanist ben altra vocazione, quale quella agricola, centra il nucleo essenziale del ipotizzato e costituisce, per vero, anche una risposta, innanzitutto sostan alle sollevate tematiche in tema di ricostruzione delle varie vic amministrative e concessorie, da ritenersi, alla luce dei principi ci premessa, disattese, siccome logicamente incompatibili con la impostazion predetta. Che a rigore non appare nello specifico contrastata, sia perc circostanza della citazione, in ricorso, di meri stralci di motivi di gravame può essere funzionale alla dimostrazione del vizio di carenza di motivazion che per quanto sopra evidenziato non sussiste, pur in presenza argomentazioni non particolarmente diffuse – sia perché, a fronte di tali s manca invece, una specifica quanto doverosa confutazione del predett essenziale rilievo della messa in opera di una articolata operazione finali alla realizzazione di ben quattro ville di lusso, con relative strutture e im servizio, all’interno di un’area assolutamente estranea a tale destin residenziale. Rappresentazione che, lo si ripete, coglie il senso della lottiz abusiva, posto che la ratio della fattispecie incriminatrice della lottiz abusiva richiama un duplice scopo di tutela (cfr. per tutte Sez. 3, n. 369 11/05/2005 Rv. 232190 – 01) come sopra già precisato Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va comunque anche aggiunto, che a fronte della sopra sintetizzat evidenziazione degli elementi essenziali e sintomatici di una consapevol
deliberata condotta lottizzatoria abusiva, appare coerente la espressa – s sintetica – rilevazione, per cui divengono irrilevanti le osservazioni difens cui si lamenta quindi infondatamente la omessa valutazione, in ordine computo della estensione dei lotti o al rispetto del criterio del lotto minim rispetto degli standards previsti dal PUC, siccome si è ritenuta sussisten parte della Corte di appello, la realizzazione di “comportamenti negoziali opere edilizie e di modifica del territorio che denotano in modo inconfutabile lottizzazione a scopo esclusivamente residenziale in zona in cui essa non consentita”.
Va poi ribadito che, come è stato più volte evidenziato, è muovendosi in que prospettiva Che nei reati di lottizzazione il legislatore ha anticipato il mom rilevanza penale del fenomeno, per evitare che lo stesso possa incidere in mo irrimediabile sull’assetto del territorio; non occorre, però, che la dell’agente sia protesa a vanificare le anzidette finalità di tutela, sufficiente che egli compia attività rivolte alla trasformazione di terreni, n con inizio di opere edilizie o di urbanizzazione, ma anche soltanto con giuridici indirizzati a realizzare l’edificazione, in violazione delle prescrizi strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite da leggi st regionali.
Il reato si connette sempre e soltanto all’inosservanza delle “prescri urbanistiche anzidette, sicché il soggetto che acquista un fondo per edif deve essere cauto e diligente nell’acquisire conoscenza delle previs urbanistiche e pianificatorie di zona riferite all’area in cui vuole costruire.
Cosicchè, anche la ulteriore evidenziazione – nel complessivo quadr motivazionale sopra riassunto, connotato da assoluta determinazione al realizzazione e nel contempo dissimulazione, altresì, dell’intervento lottizzat di un “dolo particolarmente intenso”, da una parte appare congrua e dall’a esclude ulteriormente ogni dedotta carenza o vizio motivazionale anche in pun di elemento soggettivo.
Quanto poi al rilievo difensivo per cui non si sarebbe spiegata la incidenza, lottizzatori, della sola realizzazione a uso residenziale del piano terra di immobile, va premesso che viene in rilievo un tema di rilevanza giuridica, qu quello della destinazione di uso difforme rispetto al titolo abilitativo. C deve innanzitutto richiamarsi il principio per cui il vizio di motivazione configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ult infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate’e al il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luog diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infonda allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun viz legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto d
all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessari la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. i senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 NOME).
Ebbene, deve rammentarsi che in tema di violazioni edilizie e paesaggistiche, mutamento della destinazione d’uso di un immobile in zona vincolata, realizzat mediante modifiche interne tali da renderlo idoneo ad un uso residenzial diverso da quello originariamente assentito, integra sia il reato di esecuzio lavori in difformità totale dal permesso di costruire, che quello di esecuzio lavori su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione. (Sez. 3, Senten 4555 del 11/12/2007 Cc. (dep. 29/01/2008 ) Rv. 238854 – 01). Va poi sottolineato il principio di unitarietà che presiede alla valutazione di ogni edilizio e che come tale esclude la legittimità di ogni consideraz frammentaria, come invece prospettato dalla difesa . E’ stato più volte in ribadito che in tema di reati edilizi, la valutazione dell’opera ai fi individuazione del regime abilitativo necessario deve riguardare la stessa n sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i sin componenti (Sez. 3 – n. 21192 del 04/04/2023 Rv. 284626 – 01; Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep. 14/02/2012 ) Rv. 252125 – 01).
Rispetto a tale ultima prospettiva si pone l’ulteriore indirizzo giurisprude secondo il quale, ai sensi dell’art. 23-ter del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 3 determinare il mutamento rilevante della destinazione d’uso occorre riferi all’attività svolta in prevalenza, diversa da quella originaria, in relazi superficie utile del fabbricato o delle singole unità immobiliari e no superficie di tutto il fondo (Sez. 3 – n. 25265 del 02/07/2020 Cc. 08/09/2020 ) Rv. 279865 – 01). Quanto poi alla incidenza di iniziative n assentite in termini di totale difformità dell’opera, così da doverla r complessivamente e interamente abusiva, è stato precisato che integra il re di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire, all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazi opere non rientranti tra quelle autorizzate, caratterizzate da autonomia e n sul piano costruttivo e su quello della valutazione economico-sociale. (Fattisp relativa ad interventi edilizi consistiti, tra l’altro, nella chiusura di u nella sua destinazione a vano cucina, nella costruzione di un ripostiglio, realizzazione di scale di collegamento tra i piani e di ulteriori finestre, non cambio di destinazione d’uso del garage, con conseguente significativo esube della volumetria abitativa rispetto alle previsioni progettuali). (Sez. 10238 del 15/02/2024 Ud. (dep. 12/03/2024) Rv. 286038 – 01).
Orbene, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra delineato, la considerazi dei giudici di merito per cui la destinazione dei piani inferiori dei fabb progettualnnente destinati ad attività agricola “come magazzini o per ricovero
mezzi e attrezzature”, ad uso residenziale, con conformi arredi esterni, ha luogo a strutture integranti ville o resort di lusso, come tali integra confiscabili, oltre che costituire comunque valutazione di fatto, in questa insindacabile, appare conforme ai predetti indirizzi di legittimità, appar congruamente valorizzata la preponderante se non esclusiva destinazione di us residenziale, secondo una valutazione che peraltro sul punto non appa specificamente confutata.
2. Il terzo motivo è inammissibile. Esso in parte è nuovo con riferimento a tesi per cui sarebbero stati interessati dalla confisca locali e ope interessate dalla lottizzazione, siccome mai dedotto in appello, come emer dalla incontestata attività di riepilogo dei motivi di gravame presen sentenza, atteso che, come noto, sussiste un onere di specifica contestazi del riepilogo delle stesse, così come dei motivi di appello, contenuto n sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la p volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimen omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 d 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01 COGNOME). Inoltre esso generico, laddove lamenta una indiscriminata estensione della confisca senz specificare quali terreni o edifici sarebbero dovuti rimanere estranei contestata confisca. In ogni caso, a fronte di una ricostruzione accusatori valorizza la creazione di edifici connotati per una destinazione residenz emerge una corrispondente contestazione che, configurando immobili del tutto diversi da quelli, al servizio dell’attività agricola, al più realizzabili, no portare alla integrale confisca dei medesimi. Quanto invece alla parte in c contesta la estensione della lottizzazione ad immobili di pertinenza dell’imputato bensì della sua società di riferimento, la motivazione app corretta, laddove i giudici hanno evidenziato come sia emerso il caratter mero schermo della “RAGIONE_SOCIALE“, quale sorta di longa manus del Fiore della sua famiglia. Oltre peraltro ad evidenziare che la stessa era comun amministrata in via esclusiva dal Fiore senza che sia dedotta né appaia emer alcuna condotta di cui la società potesse ritenersi ignara. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In proposito, si rammenta che in tema di lottizzazione abusiva e di confisca essa relativa, non sono soggetti terzi, estranei al reato, né la persona gi proprietaria dell’area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le conseguenti al reato, essendo normalmente committente degli interventi in ess realizzati e parte degli atti negoziali relativi e di ogni altra attività attuata, né quella che è titolare apparente di beni, la quale rappresenta s
schermo attraverso il quale il reo, effettivo proprietario degli stessi, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede di tale soggetto giuridico. (In motivazione, la Corte ha precisato che i principi elaborati dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.RAGIONE_SOCIALE sono relativi alla tutela dei diritt della persona giuridica che versi in una condizione di buona fede e, pertanto, possa essere reputata estranea al reato). (Sez. 3 – , Sentenza n. 8350 del 23/01/2019 Ud. (dep. 26/02/2019) Rv. 275756 – 02
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024.