Logicità della Motivazione: La Cassazione Fissa i Paletti del Controllo sulle Sentenze
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 26663/2025, torna a illuminare un angolo cruciale del processo penale: i confini del controllo sulla logicità della motivazione delle sentenze. La Suprema Corte ha ribadito con fermezza che il suo ruolo non è quello di un terzo giudice del fatto, ma di un custode della legge e della coerenza del ragionamento giuridico. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Quest’ultima, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado e riducendo la pena detentiva a un anno di reclusione, aveva confermato nel resto la condanna. La difesa ha sollevato, tra i motivi di ricorso in Cassazione, doglianze relative al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, contestando in particolare la genericità con cui era stata disposta la sospensione della prescrizione.
La Decisione della Corte: i Limiti al Controllo sulla Logicità della Motivazione
La Terza Sezione Penale della Cassazione ha respinto le obiezioni difensive, cogliendo l’occasione per riaffermare i principi consolidati sul sindacato di legittimità. Il punto centrale della decisione è netto: in presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, né frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, non c’è spazio per accogliere censure che sollecitano una diversa valutazione dei fatti. Tale attività, infatti, è preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha specificato che l’illogicità della motivazione, per poter essere censurata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, deve essere manifesta, ovvero di uno spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi“, cioè a prima vista. Il controllo della Cassazione sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto e deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico.
Il Principio Consolidato delle Sezioni Unite
A sostegno della propria tesi, la Corte ha richiamato l’autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza Petrella, n. 47289/2003), che da tempo ha tracciato i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Non spetta alla Cassazione verificare se la motivazione del giudice di merito sia la migliore possibile, ma solo se esista una struttura argomentativa coerente che la sorregga.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla necessità di preservare la distinzione fondamentale tra giudizio di fatto (riservato ai tribunali di merito) e giudizio di diritto (proprio della Cassazione). Permettere un sindacato più ampio sulla motivazione significherebbe trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di giudizio, snaturando la sua funzione. Il ragionamento del giudice è insindacabile nel momento in cui segue un filo logico, non è palesemente contraddittorio e non si basa su presupposti arbitrari. Le obiezioni difensive che, in sostanza, propongono una lettura alternativa delle prove o una diversa ponderazione degli elementi di fatto, non possono trovare accoglimento in questa sede.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza n. 26663/2025 rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. Chi intende impugnare una sentenza per vizio di motivazione davanti alla Corte di Cassazione deve essere in grado di dimostrare non una semplice opinabilità della decisione, ma una vera e propria frattura logica nel percorso argomentativo del giudice. È necessario evidenziare un’irrazionalità manifesta o una contraddittorietà insanabile, un vizio così grave da minare alla base la tenuta stessa della decisione. Al di fuori di questi stretti limiti, la valutazione del merito rimane, correttamente, di esclusiva competenza dei giudici che hanno direttamente trattato la causa.
Quando una motivazione di una sentenza può essere considerata ‘illogica’ dalla Corte di Cassazione?
La motivazione è considerata illogica solo quando il vizio è così evidente e grave da essere percepibile ‘ictu oculi’, cioè a colpo d’occhio. Non è sufficiente che il ragionamento sia opinabile, ma deve essere palesemente irrazionale, arbitrario o contraddittorio.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di una causa?
No, l’indagine di legittimità della Corte di Cassazione ha un orizzonte circoscritto. Il suo compito non è rivalutare il merito o i fatti, ma solo controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che il sindacato della Cassazione è limitato a riscontrare ‘l’esistenza di un logico apparato argomentativo’?
Significa che la Corte non valuta se la motivazione del giudice di merito sia la migliore possibile, ma si limita a verificare che esista un percorso argomentativo coerente e non contraddittorio che sorregge la decisione, anche se altre interpretazioni dei fatti sarebbero state possibili.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26663 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26663 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 06/06/2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena detentiva in anni uno di reclusione, confermando nel resto sentenza impugnata.
Sent. n. sez. 1094/2025 UP – 24/06/2025 R.G.N. 35070/2024
Pertanto, in presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, nØ frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, non vi Ł spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Deve, infatti, essere ricordato che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., Ł quella evidente, cioŁ di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Il d.lgs. n. 141 del 2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, nell’introdurre disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, ha abrogato il d.P.R. n. 43 del 1973, disponendo espressamente all’art. 7 che ‘Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione di cui all’allegato 1 al presente decreto’.