Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4769 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4769 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 27/08/1945
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e d successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DI RITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epig con la quale la Corte dì appello di Napoli, pur parzialmente riformando la sentenza pron nei suoi confronti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 4/10/2023 con la declarat estinzione dell’imputazione di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. per intervenuta prescr confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati di usura, in contin loro, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
1.1. GLYPH La nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di l con riferimento alla non riconosciuta tardività del deposito della lista testi della pa data 3/3/2016, con prima udienza fissata al 9/3/2016.
1.2. GLYPH La nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione al deposit lista testi da parte della persona offesa con atto fuori udienza, in processo c preliminare, dopo la celebrazione di quest’ultima e prima della costituzione di part quando, ormai, ad avviso del ricorrente, la parte civile poteva depositare solo memorie dell’art. 90 cod. proc. pen. e non già la lista testi, perché non era ancora parte del
Il ricorso è infondato, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
2.1. GLYPH Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in q l’ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste de ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen. non é norrnativamente prevista quale causa di rientra, comunque, tra i poteri del giudice assumere d’ufficio i mezzi che, intempestivamente, sono stati indicati (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 46317 del 11/11/20 230460; Sez. 6, n. 9214 del 01/02/2005 Rv. 231488; Sez. 5, Sentenza n. 15325 10/02/2010, Rv. 246873).
Peraltro, il motivo è manifestamente infondato anche perché il termine di present della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di tratt anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il presentare la propria lista soltanto nell’ipotesi in cui il dibattimento sia stato rin ruolo o ad udienza fissa prima dell’apertura del dibattimento, purchè la posizione dell’ non sia stata comunque trattata alla prima udienza. (Sez. 6, n. 26048 del 17/05/20 266975): nel caso di specie, pertanto, la lista dei testimoni della parte civile nem ritenersi tardivamente depositata, in quanto la Corte territoriale ha evidenziat deposito è avvenuto in cancelleria in data 3/3/2016, con costituzione di parte civile a del 9/6/2016, nel corso della quale il Tribunale rilevava l’assenza dì questioni pre disponeva un mero rinvio senza procedersi all’apertura del dibattimento, avvenut all’udienza del 18/9/2017.
Per mera completezza di esposizione, peraltro, deve anche osservarsi che, comunq anche l’ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non costituirebbe ca
nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumer anche d’ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata ritenersi ammessa d’ufficio. (Sez. 5, n. 15325 del 10/02/2010, Rv. 246873; Sez. 5, n. del 11/11/2004, Rv. 230460).
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, second consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la persona offesa che si co parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale nei te all’art. 468 cod. proc. pen. prima della notificazione della dichiarazione di costituzion ha il diritto, una volta costituita, all’ammissione delle prove testimoniali ivi indic l’imputato posto nella condizione di conoscere l’ambito di indagine rispetto al quale org la propria difesa in dibattimento (Sez. 4, n. 27388 del 21/02/2018, Rv. 273411; Sez 4372 del 14/01/2011, Rv. 249751).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsi consegue, per il disposto dell cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profi colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
Nulla va, invece, riconosciuto in favore della parte civile che, in un procedimento con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del success D.L. 198/2022, non ha dato alcun tempestivo contributo alla decisione, deposit conclusioni e nota spese soltanto tardivamente, il giorno stesso dell’udienza.
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla p spese di parte civile
Così deciso il 16t -tobre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente