Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26585 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 23/09/1974 contro: Ministero Economia E Finanze avverso l’ordinanza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Roma
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, con sentenza n. 39640 del 9/10/2024, ha annullato l’ordinanza della Corte di appello di Roma del 16 aprile 2024 limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese tra le parti, con rinvio per nuovo giudizio alla medesima Corte di appello.
La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in funzione di giudice di rinvio, in relazione all’accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da COGNOME Claudio, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese sostenute dal COGNOME, liquidate in euro 494,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza per violazione o falsa applicazione degli artt. 314 cod. proc. pen., 91 e 92 cod. proc. civ., evidenziando come nell’ordinanza impugnata la Corte territoriale abbia liquidato le sole spese del giudizio di merito antecedente la pronuncia di legittimità, escludendo quelle del giudizio di cassazione e compensando quelle del giudizio di rinvio sul presupposto che l’Amministrazione dello Stato non fosse costituita nel
giudizio di rinvio e che la Corte di Cassazione non avesse demandato al giudice del rinvio la liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità. Secondo il ricorrente, tale statuizione si pone in contrasto sia con il principio secondo il quale il giudice non si può esimere dal condannare alle spese la parte sul presupposto di un accertamento della soccombenza totale, sia con il principio in base al quale il giudice del rinvio al quale la causa sia stata rimessa deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo.
4 Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla liquidazione delle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Occorre rimarcare, in primo luogo, che nella sentenza rescindente era stato affermato il principio in base al quale «ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla norma del codice di procedura civile indicata (Sez. 3, n. 36339 del 27/6/2019, Murja, Rv. 27766301)».
Partendo dal presupposto che le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione vanno regolate secondo i criteri indicati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (Sez. 4 n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952-02) e che, nel procedimento in esame , il Ministero soccombente si era opposto all’accoglimento del ricorso proposto avverso l’ordinanza originaria, il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza globale, indipendentemente sia dalla mancata costituzione del Ministero nel giudizio di rinvio sia dal fatto che la sentenza rescindente non avesse demandato espressamente il compito di liquidare le spese inerenti al giudizio di legittimità.
La Corte territoriale ha, invece, parcellizzato la liquidazione delle spese facendo esclusivo riferimento alla fase di giudizio originaria.
Avrebbe, invece, dovuto fare applicazione del principio secondo il quale «la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado» (Sez. 6 civ., Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 – 01) o che, comunque, operi la liquidazione delle spese facendo riferimento alle diverse fasi del giudizio (Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017, Rv. 270195 -01).
2 . L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alle spese tra le parti affinché il giudice del rinvio provveda alla liquidazione globale delle spese secondo il principio della soccombenza. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le spese processuali, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Così è deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
SALVATORE DOVERE