Liquidazione Spese Patrocinio a Spese dello Stato: La Cassazione Chiarisce le Competenze
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla corretta procedura per la liquidazione spese patrocinio a spese dello Stato, un tema cruciale che definisce le competenze tra la Corte di Cassazione e i giudici di merito. Con questa decisione, la Suprema Corte ha corretto un proprio errore materiale, riaffermando un principio fondamentale per la tutela del diritto di difesa e la corretta gestione delle finanze pubbliche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla segnalazione di un ricorrente, il quale ha evidenziato un errore materiale contenuto in una precedente sentenza della Corte di Cassazione. Nello specifico, la Corte, nel decidere il caso, aveva provveduto a quantificare direttamente l’importo delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha fatto notare che tale operazione, ovvero la liquidazione precisa delle spese, non rientrava nelle competenze della Corte di legittimità, ma spettava invece al giudice del merito. La Corte, esaminati gli atti, ha riconosciuto la fondatezza della segnalazione.
La Decisione della Corte sulla Liquidazione Spese Patrocinio a Spese dello Stato
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di correzione dell’errore materiale. Ha disposto la modifica del dispositivo della sentenza precedente. La vecchia dicitura, che condannava l’imputato al pagamento di una somma specifica (euro 3686,00), è stata sostituita con una formulazione più corretta dal punto di vista procedurale.
La nuova statuizione prevede una condanna generica dell’imputato “alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Giudice di Pace”.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Ordinanza n. 5464 del 2019). Questo principio stabilisce una chiara ripartizione dei compiti: nel giudizio di legittimità, quando una parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla Corte di Cassazione compete esclusivamente pronunciare una condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario. Questo significa che la Cassazione stabilisce se le spese sono dovute e chi le deve pagare (l’imputato).
La fase successiva, ovvero la quantificazione esatta dell’importo (la liquidazione), è invece demandata al giudice del rinvio o al giudice che ha emesso la sentenza divenuta definitiva. Sarà quest’ultimo, tramite l’emissione di un apposito decreto di pagamento, a determinare l’ammontare preciso delle spese, seguendo le procedure previste dal Testo Unico sulle spese di giustizia (artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002).
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un confine procedurale netto e invalicabile. La liquidazione spese patrocinio a spese dello Stato è un’attività che richiede una valutazione di merito, estranea alle funzioni della Corte di Cassazione, che è giudice di sola legittimità. La decisione assicura che il calcolo delle spese sia effettuato dall’organo giudiziario più appropriato, garantendo coerenza e rispetto delle norme procedurali. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta una conferma della necessità di distinguere tra la condanna generica alle spese e la loro effettiva liquidazione, due momenti distinti e affidati a giudici diversi.
Chi è competente a liquidare le spese legali per una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di Cassazione?
La competenza per la liquidazione, ovvero la quantificazione dell’importo esatto, spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. La Corte di Cassazione si limita a emettere una condanna generica al pagamento in favore dell’Erario.
Cosa fa la Corte di Cassazione se si accorge di aver liquidato direttamente le spese per errore?
Procede alla correzione dell’errore materiale attraverso un’apposita ordinanza, modificando il dispositivo della sentenza errata per renderlo conforme alla corretta procedura, senza necessità di un nuovo giudizio.
Qual è il fondamento normativo che regola la ripartizione di competenze tra Cassazione e giudice di merito in questa materia?
Il principio si basa sull’interpretazione combinata degli articoli 541 del codice di procedura penale e degli articoli 82, 83 e 110 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia), come chiarito da un’importante ordinanza delle Sezioni Unite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA a SAN MARCO D’ALUNZIO In relazione alla sentenza in data 05/03/2023 della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME segnala un errore materiale in cui è incorsa la Corte di cassazione nella sentenza indicata in epigrafe, là dove la mancata indicazione dell’ammissione della parte civile al patrocinio dei non abbienti l’ha indotta a liquidarne le spese, mentre tale incombente è rimesso al giudice del merito;
Quanto segnalato, in effetti, trova riscontro in atti.
A tale proposito va richiamato quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, là dove spiegato, con Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 (dep. il 2020, De Falco, Rv. 277760 – 01), hanno chiarito che «In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.».
Tanto fa emergere l’errore materiale in cui è incorsa questa Corte.
Errore che va rimosso intervenendo nel senso indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 15423/24 del 05/03/2024, sul ricorso n. 46785/2023 di COGNOME NOME, nel senso che, ove è scritto “condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge”, deve leggersi “condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Giudice di Pace di Naso”. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
La Presidente
Così deciso il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore