Liquidazione Spese Parte Civile: Quando la Cassazione Annulla con Rinvio
Una questione procedurale di grande importanza pratica riguarda la liquidazione spese parte civile nel caso in cui la Corte di Cassazione annulli una sentenza e disponga un nuovo processo. Una recente ordinanza della Suprema Corte fa chiarezza su un punto fondamentale: la richiesta di liquidazione delle spese in sede di legittimità è inammissibile quando il giudizio non si conclude definitivamente. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Nel contesto di un procedimento penale, la Corte di Cassazione aveva annullato una sentenza emessa da una Corte di assise di appello, rinviando il caso ad un’altra sezione della stessa corte per un nuovo giudizio. Successivamente a tale decisione, il difensore delle parti civili presentava un’istanza per la ‘correzione di errore materiale’ della sentenza di annullamento. L’obiettivo dell’istanza non era, in realtà, correggere un mero errore di battitura, ma integrare la sentenza con una statuizione sulla liquidazione delle spese legali sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha rigettato l’istanza, ritenendola inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, ha specificato che la procedura di correzione dell’errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto sostanziale di una decisione. In secondo luogo, e più importante, ha ribadito un principio consolidato: quando il giudizio di legittimità si conclude con un annullamento con rinvio, non spetta alla Corte di Cassazione provvedere alla liquidazione delle spese processuali della parte civile.
Le Motivazioni: Analisi della liquidazione spese parte civile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi chiari e distinti, che delineano i confini procedurali e sostanziali della questione.
L’Uso Improprio della Correzione di Errore Materiale
I giudici hanno sottolineato che la procedura ex art. 130 c.p.p. è circoscritta alla rettifica di sviste formali (errori di calcolo, omissioni di nomi, etc.) che non incidono sul contenuto decisorio del provvedimento. Richiedere l’aggiunta di una statuizione sulle spese non è una semplice emenda, ma una vera e propria modifica della decisione, che violerebbe il principio di definitività delle sentenze della Corte di Cassazione. Tali sentenze possono essere messe in discussione solo attraverso rimedi straordinari, non con un’istanza di correzione.
La Competenza sulla Liquidazione Spese Parte Civile in caso di Rinvio
Il punto centrale della motivazione risiede nel principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio, il processo non è concluso. La Corte di Cassazione, giudicando sulla legittimità, non entra nel merito della vicenda. La decisione finale sulla colpevolezza e, di conseguenza, sulla responsabilità per le spese processuali, è demandata al giudice del rinvio. Sarà quest’ultimo, all’esito del nuovo giudizio, a dover accertare la sussistenza dell’obbligo di rifusione delle spese a carico dell’imputato, applicando l’ordinario ‘criterio della soccombenza’. La parte civile, pertanto, non perde il suo diritto, ma deve farlo valere nella sede appropriata, ovvero nel corso ulteriore del processo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica per gli avvocati e le parti civili. La decisione chiarisce che la pretesa per il rimborso delle spese legali del giudizio di Cassazione non va persa in caso di annullamento con rinvio, ma semplicemente ‘congelata’. La richiesta dovrà essere riproposta e documentata davanti al giudice del rinvio, che, in base all’esito finale del nuovo processo, deciderà in via definitiva su tutte le spese processuali, comprese quelle relative alla fase di legittimità. Questo approccio garantisce che la decisione sulle spese sia coerente con l’esito complessivo e finale della controversia.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di aggiungere la liquidazione delle spese per la parte civile tramite la procedura di correzione di errore materiale?
No, la procedura di correzione di errore materiale serve solo per emendare il testo della sentenza, non per modificarne il contenuto decisionale, come sarebbe aggiungere una statuizione sulle spese.
In caso di annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione liquida le spese processuali della parte civile?
No, non spetta alla Corte di Cassazione liquidare le spese della parte civile quando il giudizio di legittimità si conclude con un annullamento con rinvio, poiché il processo non è ancora terminato.
Chi decide sulla liquidazione delle spese della parte civile dopo un annullamento con rinvio?
La pretesa relativa alle spese deve essere fatta valere nel corso del nuovo giudizio. Sarà il giudice di merito (il cosiddetto giudice del rinvio) a decidere, accertando l’eventuale obbligo di rifusione a carico dell’imputato in base all’esito finale e al criterio della soccombenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31947 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME
COGNOME NOME
/ tu; r9:- ..
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminata l’istanza per la correzione di errore materiale, avanzata dall’avv. NOME COGNOME difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME nel procedimento a carico di NOME COGNOME avente ad oggetto la sentenza della Corte di cassazione in data 17/01/2025, che ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 08/02/2024 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli;
Rilevato che l’istanza chiede l’integrazione della sentenza della Corte di cassazione con una statuizione sulla richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, richieste dallo stesso avv. COGNOME quale antistatario nel grado di giudizio;
Ritenuto che «non è consentito ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione richiesta non si limiti ad una semplice emenda del testo della sentenza, ma comporti la modifica della decisione stessa, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione, che può essere derogato solo con rimedi straordinari» (Sez. 6, n. 3401 del 05/12/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220951 01);
che in ogni caso «non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all’esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l’annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all’ordinario criterio della soccombenza» (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987 – 04);
che pertanto l’omessa statuizione di cui la parte civile richiede l’emenda consegue legittimamente dall’esito del giudizio;
P.Q.M.
Il Presidente
Rigetta l’istanza Così deciso I’ll settembre 2025 Il Consi§liere estensore