Liquidazione Spese Parte Civile: Quando la Cassazione Dice No
Nel complesso scenario del processo penale, la figura della parte civile rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela dei diritti della persona offesa dal reato. Oltre alla richiesta di risarcimento del danno, la parte civile ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che il percorso per ottenere tale rimborso è tutt’altro che automatico. L’ordinanza in esame si focalizza proprio sulla liquidazione spese parte civile, rigettando l’istanza presentata e offrendo spunti di riflessione sulle corrette modalità procedurali da seguire.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. In questo contesto, la parte civile, ovvero la persona danneggiata dal reato, aveva avanzato una richiesta per la liquidazione delle proprie spese legali, confidando in un esito favorevole che obbligasse la controparte al rimborso dei costi sostenuti per la difesa in giudizio.
La Decisione della Corte sulla Liquidazione Spese Parte Civile
Contrariamente alle aspettative della parte civile, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio: la richiesta di liquidazione delle spese è stata rigettata. La Corte, dunque, ha negato il diritto della parte civile a vedere quantificate e poste a carico dell’imputato le spese legali relative a quella fase del giudizio. La decisione, pur nella sua sinteticità, evidenzia come la richiesta non abbia superato il vaglio di ammissibilità o di fondatezza dinanzi alla Suprema Corte.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento non esplicita le ragioni giuridiche che hanno portato al rigetto della richiesta. Questa assenza di motivazione ci impedisce di conoscere lo specifico errore o la mancanza che ha viziato l’istanza della parte civile. Tuttavia, in via generale, il rigetto di una richiesta di liquidazione spese parte civile in Cassazione può dipendere da diverse cause. Potrebbe trattarsi di un vizio procedurale nella presentazione della richiesta, della sua tardività, o potrebbe essere una conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale, che travolge anche le istanze accessorie come quella sulle spese. In altri casi, la richiesta potrebbe essere stata ritenuta non sufficientemente provata o non conforme ai parametri forensi.
Le Conclusioni
Questo provvedimento, sebbene scarno, serve da monito per tutti gli operatori del diritto. La tutela dei diritti della parte civile passa non solo attraverso il riconoscimento del danno subito, ma anche attraverso un’attenta e scrupolosa gestione degli aspetti procedurali, inclusa la richiesta di liquidazione delle spese. La decisione della Cassazione ribadisce che ogni istanza presentata in giudizio deve essere formalmente e sostanzialmente ineccepibile per poter essere accolta. Per la parte civile e il suo difensore, ciò significa prestare la massima attenzione alla redazione e alla tempestività di ogni atto, al fine di non veder vanificati i propri diritti a causa di un errore procedurale.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese legali presentata dalla parte civile nell’ambito di un processo penale.
Chi è la ‘parte civile’ in un processo?
È la persona che ha subito un danno da un reato e che partecipa al processo penale per ottenere il risarcimento di tale danno.
Cosa significa ‘liquidazione delle spese’?
È il procedimento con cui il giudice stabilisce l’importo preciso delle spese legali che la parte soccombente deve rimborsare alla parte vincitrice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20405 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 13/12/1980
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile NOMECOGNOME
Così deciso, il 4 febbraio 2025.
Il Presi ente
•
Composta da:
NOME COGNOME
COGNOME IMPERIALI
NOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 13/12/1980
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
20405-25
Ord. n. sez. 1880/2025
CC – 04/02/2025
R.G.N. 35854/2024