Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9959 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9959 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
ORDINANZA
Sull’istanza proposta da:
NOME SEGUNDO NOME
avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica pr questa Corte dì cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per la correzion dell’errore materiale;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOMECOGNOME il quale ha dedotto che la difesa della parte civile non aveva alcuna attività nel giudizio di legittimità, presentando memorie o fornend contributo alla decisione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
AVV_NOTAIO, nella qualità di parte civile nel procedimen RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO definito con sentenza n. 35590 del 02/10/2025 di questa Seconda Sezione della Corte di cassazione nei confronti di COGNOME NOME (ricorrente avverso la sentenza del 02/02/2025 della Corte di appello di Mila lamenta, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, la mancata liquidaz delle spese a favore della stessa parte civile. La sentenza n. 35590/25 di del ricorso di COGNOME fu deliberata, come si desume dalla stessa, all’esit procedura c.d. cartolare, non essendo stata richiesta dalle parti la trattaz presenza”.
L’istanza è inammissibile, in quanto neppure deduce di aver avanzato richiesta di liquidazione e nulla allega a tale proposito, sicché risulta del tutto aspecifica in ordine al requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (cfr. Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281122 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283379 – 01, secondo cui la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione). Solo per completezza, essendo l’istanza nella sua stessa articolazione in radice inammissibile, il Collegio ha consultato l’archivio relativo all’udienza del 02/10/2025 e, in relazione al ricorso R.G.N. 21231/2025, risulta presentata la sola memoria nell’interesse dell’imputato di cui la sentenza dà puntualmente conto, ma nessuna produzione della parte civile.
Pertanto, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile ed essendo la stessa «strutturalmente differente dal ricorso per cassazione in materia di procedimenti principali o incidentali» (Sez. U, n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 01), non va disposta alcuna condanna dell’istante alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso il 04/03/2026.