Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Eboli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 26/03/2024 del GUP del Tribunale di Salerno,
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le memorie con allegata documentazione; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale del parte civile, RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con liquidazione delle spese legali sostenute nel grado.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO GLYPH .
Con sentenza in data 26 marzo 2024 il G.u.p. del Tribunale di Salerno applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a NOME COGNOME la pena concordata tra le parti (anni due e mesi quattro reclusione ed euro 600 di multa) per i reati di rapina aggravata in concorso e porto di colte condannando altresì l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte ci RAGIONE_SOCIALE, che contestualmente liquidava in complessivi euro mille, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Avverso la sentenza ricorre a mezzo del difensore dell’imputato, deducendo, con due motivi di impugnazione:
2.1. Omessa motivazione in ordine alla insussistenza di ragioni di proscioglimento rilevanti art. 129 cod. proc. pen.;
2.2. Mancanza di motivazione in merito ai criteri di liquidazione delle spese in favore della p civile costituita; in quanto effettuata senza specificare le voci che concorrono a formare l’imp complessivo liquidato e giustificare la quantificazione delle spese, in guisa da non las comprendere se siano o meno stati rispettati i criteri tabellari vigenti.
Con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 2 agosto 2024, il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile (RAGIONE_SOCIALE) evidenziava l’inammissibilità d motivi di ricorso, per la indeducibilità del primo e la manifesta genericità del secondo.
Con le conclusioni scritte depositate in data 6 giugno 2024 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile.
1.1. Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sente di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non p motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non rico violazione del comma 1 dell’art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, di una delle cause di proscioglimento), né il difett motivazione sugli elementi della decisione.
Solo astrattamente ammissibile è invece il secondo motivo di ricorso, speso in tema di omessa esposizione dei criteri di calcolo delle spese processuali liquidate in favore della costituita civile (nella fattispecie, RAGIONE_SOCIALE). In questi termini appare infatti orienta giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Rv. 259101; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Rv. 276900; Sez. 4, n. 3756 del 12712/2019, dep. 2020, 278286; Sez. 2, n. 24152 del 05/06/2023, n.m.; Sez. 4, n. 48081 del 16711/2023, Rv. 285428; Sez. 2, n. 7978 del 25/01/2024, n.m.).
2.1, La giurisprudenza appena sopra citata è, inoltre, costante anche nell’affermare il princi secondo cui è affetto dal vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sed accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquidi le spese processuali in favore della pa civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l’importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti.
2.2. Come ricordato anche dalle Sezioni unite di questa corte (Sez. U, n. 40288 del 14 lugli 2011, Tizzi e altro, Rv. 250680), considerato che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell’ambito del processo instaurato nelle forme di cui all’art. 444 proc. pen. è estranea all’accordo intercorrente tra il Pubblico ministero e l’imputato e ch giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di “condanna”, soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo, indubbio che su questo capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile che sia è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro co alla loro documentazione.
2.3 Correlativamente si pone dunque il dovere del giudice di fornire, pur nell’ambito di u valutazione discrezionale, un’adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all’attività dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero dell’importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difens avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente. L’osservanza di tale dovere, ch costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parzi delle spese sostenute dalla parte civile, è preordinata a consentire alle parti la doverosa veri in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all’osservanza delle altre condizioni di l nella liquidazione delle singole voci di spesa (fra le tante, Sez. 1, n. 21868 del 7 maggio 200 Grillo, Rv. 240421; Sez. 4, n. 10920/07 del 29 novembre 2006, COGNOME, Rv. 236186; Sez. 5, n. 10143 del 25 gennaio 2005, COGNOME, Rv. 230918; Sez. 2, n. 39626 dell’Il maggio 2004, COGNOME, Rv. 230052; Sez. 4, n. 5301 del 21 gennaio 2004, COGNOME, Rv. 227093; Sez. 5, n. 14335/2014, cit.; Sez. 4, n. 48081/2023, cit.; Sez. 2, n. 7978/2024 cit.).
Pertanto, il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sull’individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedo sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all’importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazi difensive (Sez. 5, n. 39208 del 28 settembre 2010, Filpi, Rv. 248661; Sez. 2, n. 26264 del 5 giugno 2007, Tropea, Rv. 237168; Sez. 6, n. 7902 del 3 febbraio 2006, COGNOME, Rv. 233699; Sez. 5, n. 8442 del 18 gennaio 2005, Stipa, Rv. 230687).
2.4. Questi consolidati principi non hanno, peraltro, perduto il loro significato a se dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012) ed anzi devono essere ribaditi, ancorch con le precisazioni rese necessarie dal mutamento del quadro normativo di riferimento.
2.4.1 Se infatti il giudice non è più vincolato, come per, il passato, ai limiti minimi e m fissati dalle medesime, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per l prestazioni del patrono di parte civile, egli deve ora comunque fare riferimento – così com previsto dal cit. D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2 – ai parametri stabiliti nel d.m. n. 5 e 37/2018.
Nel caso di specie il G.u.p. del Tribunale di Salerno ha provveduto a determinare in maniera globale l’entità delle spese sostenute dalla parte civile, senza specificare, la ripartizione somme riconosciute in relazione all’attività defensionale svolta nella sola fase procedimental del giudizio ed in quella della decisione pattizia, né l’indicazione delle modalità di calcolo se
3.1. Tuttavia, deve preliminarmente evidenziarsi che il motivo di ricorso proposto nell’interes dell’imputato non reca alcuna specificazione delle ragioni della ritenuta eccessività (extraleg per singola voce e per ammontare complessivo) delle spese liquidate, rispetto alle prevision tabellari, che sulla base delle allegazioni della parte civile alla memoria depositata appai viceversa inferiori ai minimi.
3.2. Anche questo secondo motivo di ricorso (avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di rifo dell’ordinamento professionale, n. 247 del 2012) è, pertanto, inammissibile, per difetto specificità intrinseca, giacché non specifica le ragioni della manifesta e oggettiva illegali quantum liquidato in favore della parte civile costituita, vieppiù se la liquidazione del giu sia complessivamente attestata al di sotto dei valori medi o minimi di cui alle tabelle allegat D.M. n. 55 del 2014» (Sez. 5, n. 5053 del 2016, Rv. 266053-01; Sez. 5, n. 49007 del 2017, Rv. 271443; Sez. 6, n. 50260 del 2015, Rv. 265658).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra esposto profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, come rapp.ta e difesa, spese che si liquidano complessivamente in euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla part civile, RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.