Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3061 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3061 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME VincenzoCOGNOME parte civile nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME nato a Messina il 04/03/1968, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 20/12/2023;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, Avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato NOME COGNOME Avvocato NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
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RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, parte civile costituita nel procedimento a carico di NOME NOMECOGNOME ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 20 dicembre 2023 (motivazione contestuale) che, in riforma di quella di condanna in primo grado, ha assolto NOME Sandro dal delitto di cui all’art. 393 cod. pen. per la particolare tenuità del fatto, confermando le statuizioni civili e liquidando, ai sensi della sentenza della Corte cost. n. 173 del 2022, le spese di giudizio a favore della parte civile.
Il ricorrente deduce che la Corte di appello, nel confermare le statuizioni civili, ha condannato l’imputato alla rifusione delle spese del giudizio in suo favore in complessivi euro 946, oltre accessori di legge, in misura notevolmente inferiore ai valori medi (pari a euro 2.836).
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale, nel liquidare le spese in misura inferiore ai valori medi tariffari e nel non considerare la voce relativa alla “fase introduttiva” del giudizio di gravame, non ha fornito alcuna motivazione in merito a tali statuizioni.
2.1. Questa Corte ha già affermato che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione per l’omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per la liquidazione, con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 155 del 2014, per le attività difensive svolt (Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019 – dep. 27/02/2020, COGNOME, Rv. 278474 – 01). E si è anche precisato che «Il giudice nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla
parte civile non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l’art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto dei valori medi» (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, COGNOME, Rv. 277894 01). Pertanto, in caso contrario, è necessaria una motivazione, nella specie come detto assente.
Va pertanto disposto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio alla Corte di appello civile di Messina. Infatti, quando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale “a quo”, nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ai sensi all’art. 622 cod. proc. pen., laddove l’annullamento – come è nel caso in esame – riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o determinazione della somma effettivamente liquidata (in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428 – 01 che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione che aveva liquidato unitariamente i compensi del patrono di parte civile, senza rappresentare le voci considerate in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di indicare il criterio di valutazione della congruità della somma liquidata, discostandosi sensibilmente dai parametri medi tabellari; v. anche Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250680 – 01, § 9 del Considerato in diritto).
La Corte di appello civile provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette C GLYPH anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
Il Consiglier esten re