Liquidazione Spese Difensore d’Ufficio: a Chi Rivolgersi? La Cassazione Fa Chiarezza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un’importante questione procedurale: a quale giudice spetta la competenza per la liquidazione spese difensore d’ufficio? La risposta fornita chiarisce un dubbio che può avere notevoli implicazioni pratiche per gli avvocati che svolgono questo fondamentale ruolo. Comprendere la corretta procedura è essenziale per evitare istanze inammissibili e ritardi nel riconoscimento del proprio compenso.
Il Caso in Esame: La Richiesta del Difensore
La vicenda nasce dalla richiesta di un avvocato, nominato difensore d’ufficio per due indagati in un procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso originario, proposto dalla persona offesa contro un’archiviazione, era stato dichiarato inammissibile. Successivamente, il legale si rivolgeva alla stessa Corte di Cassazione, chiedendo la correzione di tale sentenza per un presunto errore materiale: la mancata liquidazione delle spese legali a suo favore.
L’avvocato insisteva per ottenere il pagamento del suo onorario, ritenendo che la Corte, avendo deciso sul ricorso, dovesse anche provvedere al suo compenso.
La Competenza sulla Liquidazione Spese Difensore d’Ufficio
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza del difensore. La decisione si basa su una netta distinzione di competenze tra il giudice di merito e il giudice di legittimità. Secondo i giudici, non vi era alcun errore materiale da correggere nella precedente sentenza, poiché la Corte di Cassazione non era l’organo competente a decidere sulla liquidazione.
Il punto centrale della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 116 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia). Questa norma stabilisce che l’onorario e le spese del difensore d’ufficio sono liquidati dal magistrato, ma solo dopo che il difensore abbia dimostrato di aver tentato senza successo di recuperare il proprio credito dal cliente assistito.
La Distinzione tra Giudice di Merito e di Legittimità
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la competenza per questa liquidazione spetta al ‘giudice di merito’, ovvero al giudice che ha gestito la fase del procedimento in cui la difesa è stata prestata e che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel caso di specie, tale competenza era del GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Bologna.
La Corte di Cassazione, in qualità di ‘giudice di legittimità’, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge, non di decidere su aspetti, come la liquidazione delle spese, che sono di pertinenza del grado di giudizio precedente.
le motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della sentenza è lineare e si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa. La Corte ha spiegato che non si può parlare di ‘omissione’ o ‘errore materiale’ quando l’atto richiesto (la liquidazione delle spese) esula dalle proprie attribuzioni funzionali. La legge indica chiaramente che l’autorità competente è il magistrato del procedimento principale, in questo caso il GIP, e non il giudice dell’impugnazione di legittimità.
Inoltre, la Corte sottolinea che la liquidazione è subordinata a una condizione precisa: il difensore deve prima esperire le procedure per il recupero del credito nei confronti del proprio assistito. Solo dopo aver provato l’infruttuosità di tali tentativi, può presentare istanza di liquidazione al giudice competente. Di conseguenza, la richiesta presentata alla Cassazione è stata respinta, così come quella relativa alle spese sostenute per il procedimento di correzione stesso.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio procedurale di grande importanza pratica. I difensori d’ufficio devono prestare attenzione all’iter corretto per ottenere il pagamento dei loro compensi. L’istanza di liquidazione non va presentata al giudice che decide sull’impugnazione, ma al magistrato del grado di giudizio in cui si è svolta la difesa e che ha emesso il provvedimento oggetto del ricorso. Seguire questa indicazione è fondamentale per evitare di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità e per garantire una gestione efficiente e tempestiva delle proprie spettanze professionali.
A chi deve rivolgersi un difensore d’ufficio per la liquidazione delle proprie spese?
Deve rivolgersi al magistrato del giudizio di merito (in questo caso, il GIP che ha emesso il provvedimento impugnato) e non al giudice di legittimità, come la Corte di Cassazione.
Quali sono le condizioni per la liquidazione delle spese al difensore d’ufficio?
Secondo l’art. 116 del DPR 115/2002, il difensore deve dimostrare di aver tentato inutilmente le procedure per recuperare i crediti professionali dal proprio assistito.
La Corte di Cassazione può correggere una propria sentenza per inserire la liquidazione delle spese di un difensore d’ufficio?
No, perché la liquidazione delle spese non rientra nella sua competenza. Pertanto, la mancata statuizione su questo punto non costituisce un errore materiale correggibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19160 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
sentenza
Sull’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’AVV_NOTAIO in relazion sentenza n. 36252/20 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza e la richiesta difensiva;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso pe l’inammissibilità della richiesta;
udito il difensore istante, AVV_NOTAIO, che insiste per la liquidazione delle spese
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza n. 36252 del 25/11/2020 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NOME avverso il decreto del Gip del Tribunale di Bologn con il quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta avverso la richiest archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME reati di truffa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nell’ambito di detto process NOME NOME NOME stato designato difensore d’ufficio degli indagati COGNOME e COGNOME dell’instaurazione del contraddittorio di legittimità e non consta abbia svolto alcuna atti relazione all’udienza ex art. 611 cod.proc.pen. tenutasi il 25/11/2020.
2.Contrariamente a quanto assume il difensore è avviso del Collegio che non risulti omessa alcuna statuizione suscettibile di correzione ex art. 130 cod.proc.pen. in relazione sentenza n. 36252 del 25/11/2020. Infatti, a norma dell’art. 116 DPR 115/2002 “l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e c modalità previste dall’art. 82….quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmen procedure per il recupero dei crediti professionali”. Inoltre, la competenza in ordine liquidazione in presenza dei requisiti normativamente richiesti fa capo al giudice di mer ovvero – nella specie- al GIP che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono la richiesta di liquidazione deve esse disattesa al pari di quella formulata in relazione all’odierna procedura con deposito di n spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso in Roma 11 14 marzo 2024
GLYPH
La consigliera estensore
La Presidente