SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 316 2026 – N. R.G. 00001638 2025 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 19 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 07.04.2025 al n. NUMERO_DOCUMENTO di Ruolo Generale, vertente
t r a
Avv. , nato a Trieste il DATA_NASCITA, residente a Duino Aurisina INDIRIZZO (C.F. ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) presso il cui studio in TriesteINDIRIZZO è elettivamente domiciliato, con pec C.F. RAGIONE_SOCIALE.F.
RICORRENTE
e
,
(C.F.
), in persona del Ministro pro
P.
, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Trieste, INDIRIZZO;
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
(come da note del 01.12.2025)
‘In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla Cancelleria Penale del Tribunale di Trieste: n. 616/19 RGNR, n. 1234/21 RGT, n. 1222/24 imputato
Nel merito:
1) annullare e/o modificare il decreto allegato di rigetto di liquidazione dei compensi del Tribunale di Trieste n. 616/19 RGNR, n. 1234/21 RGT, n. 1222/24 , dd. 15.3.2025, depositato in cancelleria il 17.3.2025, notificato il 21.3.2025, perché errato;
2) liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di cui in narrativa in misura di € 1.200,00 più accessori di legge, o in quella diversa misura che sarà ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque, non al di sotto RAGIONE_SOCIALE‘inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in misura non inferiore ad € 900,00;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa’.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’AVV_NOTAIO si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del decreto di liquidazione dei compensi del 15.3.2025, emesso nel procedimento n. 616/19 RGNR, n. 1234/21 RGT, con il quale il giudice penale ha rigettato la sua richiesta di liquidazione dei compensi professionali, sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa non sufficiente prova RAGIONE_SOCIALEo stato di irreperibilità di fatto RAGIONE_SOCIALE‘imputato in particolare non avendo il difensore
‘ documentato alcuna ricerca diretta a reperire il debitore nello Stato di origine ‘ (cfr. doc.11).
Il ricorrente ha rappresentato che, all’udienza dibattimentale del 21.10.2022, è stato nominato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, 4° comma, c.p.p. difensore d’ufficio di , imputato per i reati di rissa, danneggiamento e lesioni personali: tale udienza, è stata poi rinviata al 03.02.2023 per l’assenza del testimone citato (cfr. docc. 1- 2).
Nelle more, il professionista ricorrente si è recato in Cancelleria per esaminare e studiare il fascicolo del Pubblico RAGIONE_SOCIALE in vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza; durante quest’ultima, il giudice, confermato la nomina come difensore d’ufficio ex art. 97, 4°comma, c.p.p., con l’accordo RAGIONE_SOCIALEe parti, ha acquisito i verbali di SIT dei testi e dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale (cfr. doc. 3) rinviando il processo, per la discussione all’udienza del 17.02.2023, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale ha pronunciato sentenza (cfr. doc. 4).
Terminata la sua prestazione professionale, l’AVV_NOTAIO , ha chiesto dapprima informazioni al Comune di Trieste in merito alla residenza del Cozac, ricevendo riposta negativa (cfr. doc. 6) e successivamente presso il RAGIONE_SOCIALE del , per sapere se l’imputato fosse stato sottoposto a misure restrittive RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, ricevendo, tuttavia, risposta negativa (cfr. doc. 7).
Il ricorrente, infine, si è rivolto anche al RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) del RAGIONE_SOCIALE rumeno per avere informazioni sia circa la residenza sia circa il reddito del loro cittadino, senza però avere ottenuto alcun riscontro (cfr. doc. 8).
L’AVV_NOTAIO ha, pertanto, depositato in data 14.11.2023 istanza di liquidazione dei propri onorari, in relazione alle sole fasi di studio e discussione, quantificandoli in complessivi 1.200,00 euro, già al netto RAGIONE_SOCIALEa falcidia di 1/3, oltre accessori di legge (cfr. doc. 12).
Con il provvedimento del 15.03.2025, depositato in Cancelleria e notificato il 21.03.2025, oggi opposto, il giudice penale ha rigettato la richiesta ritenendo, come già anticipato, non sufficientemente provato lo stato di irreperibilità di fatto del e che il ricorrente non abbia ‘ documentato alcuna ricerca diretta a reperire il debitore nello Stato di origine ‘ (cfr. doc.11).
Avverso il provvedimento sfavorevole, il professionista legale ha radicato dinanzi a questo Tribunale tempestiva opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 281decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, rilevando che non sia corretto esigere dal difensore uno sforzo processuale spropositato e che per avere diritto al riconoscimento dei propri onorari, sia sufficiente la constatazione RAGIONE_SOCIALE”assenza di una valida residenza del debitore sul territorio italiano e RAGIONE_SOCIALEa non reclusione in istituti di pena in Italia.
Sulla base di queste considerazioni, l’AVV_NOTAIO ha, perciò, rivendicato la spettanza del compenso professionale nella misura di 1.200,00 euro più accessori di legge.
Il , ritualmente e tempestivamente notiziato RAGIONE_SOCIALEa lite, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all’udienza del 25.09.2025, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale è stato fissato termine del 29.12.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
La domanda è fondata e va, quindi, accolta.
Costituisce ius receptum che ‘ In tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, come nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l’irreperibilità RAGIONE_SOCIALE‘indagato, RAGIONE_SOCIALE‘imputato o del condannato, il difensore d’ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l’onere di provare la persistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l’assistito non sia, “di fatto”, reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall’impossibilità di rintracciare l’interessato.’ (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021).
Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, l’AVV_NOTAIO ha dimostrato di aver effettuato un serio tentativo di recupero del proprio credito, avendo effettuato ricerche al fine di acquisire informazioni in merito alla residenza del proprio assistito; nei fatti tale obiettivo non è risultato possibile, a fronte dei riscontri negativi del Comune di Trieste e del RAGIONE_SOCIALE.
Consegue che il ricorrente abbia posto in essere l’attività ragionevolmente esigibile per cercare di ottenere il pagamento del compenso dal debitore.
Occorre perciò riconoscere al professionista il compenso in relazione alle fasi di attività (come a suo tempo) richieste, ossia l’attività – necessaria di studio nonché quella decisionale (discussione all’udienza del 17.02.2023).
Considerata la non elevata complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni sottese alla tipologia dei reati ascritti e la concisione del materiale istruttorio, vagliato in sede di discussione (compendiato nei verbali di ss.ii.tt., acquisiti sull’accordo RAGIONE_SOCIALEe parti), risulta equo
riconoscere al professionista un compenso corrispondente a quello rispecchiato dai valori medi per la fase di studio e dai valori medi ridotti del 20% per la fase decisionale.
16. A titolo di compenso per la difesa prestata dall’odierno ricorrente, si perviene, dunque, alla somma totale di 1.530,00 euro (= 450,00 + 1.080,00), importo da assoggettare alla falcidia (1/3) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 106bis del d.p.r. 115/2002, onde si perviene a 1.020,00 euro. 17. In conclusione, in totale riforma del provvedimento emesso il 15.3.2025, depositato in Cancelleria il 17.3.2025, notificato il 21.3.2025, emesso nel procedimento n. 616/19 RGNR, n. 1234/21 RGT, il Tribunale accerta il diritto RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO al pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘Erario del compenso finale, già decurtato ex art. 106bis d.p.r. 115/2002, di 1.020,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge). L’Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette al professionista ricorrente.
18 Le spese di lite, contumace il , seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022), con riconoscimento di valori medi per le fasi 1) e 2) e invece con riduzione del 50% per le fasi 3) e 4), considerate la natura documentale RAGIONE_SOCIALEa lite e la modalità semplificata RAGIONE_SOCIALEa fase decisionale (che non ha reso necessarie illustrazioni difensive).
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) accoglie l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di rigetto del 15.3.2025 depositato in Cancelleria il 17.3.2025, notificato il 21.3.2025, emesso nel procedimento n. 616/19 RGNR, n. 1234/21 RGT e, per l’effetto, liquida a carico RAGIONE_SOCIALE‘Erario
in favore del ricorrente la somma finale, determinata al netto RAGIONE_SOCIALEa riduzione ex art. 106- bis T.U. Spese di Giustizia, di 1.020,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il
a rifondere all’AVV_NOTAIO.
le spese del
presente procedimento, che liquida in complessivi 462,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta.
Trieste, 12 febbraio 2026
Il Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME