Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22855 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22855 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata limitatamente al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di liquidazione del compenso al difensore
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, giudicando in sede di rinvio a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione di altra ordinanza, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla detenzione subita in esecuzione per 2 anni 6 mesi e 10 giorni di reclusione. La Corte di Appello, inoltre, non ha accolto la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario presentata dal difensore.
1.1. La vicenda ha avuto il seguente iter:
NOME COGNOME è detenuto in espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena RAGIONE_SOCIALE‘ergastolo in forza di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Monza del 17/12/2016;
-il G.I.P. del Tribunale di Monza con provvedimento depositato in data 14/09/2018, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa istanza formulata da COGNOME nel proc. n. 232/2018 SIGE, aveva disposto a cura del Pubblico Ministero il ricomputo RAGIONE_SOCIALEa pena da scontare in esecuzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Busto Arsizio il 25/8/2006, “eliminando l’errore in esso contenuto costituito dalla duplicazione del computo RAGIONE_SOCIALEa pena” di anni 6 di reclusione e euro 6000 di multa, inflitta con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Genova del 19/04/1982, irrevocabile il 7/03/1983, derivante dall’avere inserito nel calcolo complessivo sia la pena inflitta con quella sentenza, sia la pena inflitta dalla Corte di Appello di Genova con sentenza del 6/06/1997, irrevocabile il 25/11/1998, di anni 17 di reclusione e euro 175.000 di multa;
-a seguito RAGIONE_SOCIALEa richiesta, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza aveva emesso in data 12/03/2019 un provvedimento di rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena, dando atto RAGIONE_SOCIALEa correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nel cumulo del 25/08/2006, RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pena dal 24/09/2013 e del fine pena mai essendo stato il ricorrente condannato all’ergastolo;
–NOME aveva, quindi, chiesto la riparazione per ingiusta detenzione rappresentando di avere prima espiato la pena di 6 anni di reclusione dal 15/06/1980 al 17/12/1984 (tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa liberazione anticipata e di un anno dapprima condonato ai sensi del d.P.R 856/86 e poi espiato per revoca beneficio il 17/11/2003) e successivamente quella di 17 anni di reclusione comprensiva dei 6 anni già espiati.
-la Corte, con ordinanza del 15/02/2021, aveva dichiarato inammissibile l’istanza ritenendola intempestiva, perché proposta oltre il termine di due anni dall’ultimo giorno di detenzione assunta come ingiusta e, comunque, l’aveva ritenuta infondata nel merito, rilevando che ogni periodo di detenzione, patito
dall’istante dopo la data di emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione erroneo, aveva trovato un suo legittimo titolo in una condanna irrevocabile ( come specificato nel dettaglio), sicché l’errore nel provvedimento di cumulo RAGIONE_SOCIALEa Procura di Busto Arsizio del 25/08/2006 non aveva causato alcun giorno di detenzione senza titolo;
tale ultima ordinanza era stata annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15/02/2021, con cui si era rilevata l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEe decisione sulla intempestività RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
1.2. In sede di rinvio, come detto, la Corte di Appello ha ritenuto infondata nel merito l’istanza, rilevando che COGNOME non aveva subito alcun periodo di detenzione “sine titulo”.
2 Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello, il richiedente ha proposto ricorso a mezzo del difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte ritenuto che in ogni caso, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del cumulo giuridico, la pena, anche scomputando i 6 anni erroneamente conteggiati, sarebbe stata sempre di anni 30 di reclusione.
Secondo il difensore, COGNOME aveva espiato, dapprima, la condanna a 6 anni di reclusione di cui alla sentenza del 1982, dal 15/6/1980 al 17/12/1984 e, successivamente, la condanna a 17 anni di reclusione, comprensiva dei 6 anni, di cui alla sentenza del 1997. In concreto aveva così espiato anni 32 mesi 6 e giorni 10 effettivi di reclusione in carcere e quindi una pena superiore a 30 anni: infatti, in forza del cumulo RAGIONE_SOCIALEa Procura di Busto Arsizio, era stato rimesso in libertà il 4/11/2011, dopo 32 anni 6 mesi e 10 giorni effettivi di carcere e non dopo 30 anni, quindi con una maggiore espiazione di almeno 2 anni 6 mesi e 10 giorni di reclusione.
Inoltre la Corte avrebbe errato nell’individuare il residuo pena complessivo in anni 35 mesi 11 e giorni 7 diversamente da quanto attestato nel cumulo di Busto Arsizio ( anni 35 mesi 5 e giorni 7), onde, senza i 6 anni duplicati, il residuo pena sarebbe stato inferiore a 30 anni.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte rigettato la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario presentata dal difensore. La Corte non aveva considerato che COGNOME era stato ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e che, pertanto, la liquidazione gli era dovuta ex lege anche nel caso di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
Il AVV_NOTAIO generale, nella persona del sostituto NOME COGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa
ordinanza impugnata limitatamente al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di liguia:úne del compenso al difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve ritenersi fondato solo con riferimento al secondo motivo.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.
Pacifica è la sussistenza, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, del diritto alla riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen. anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena (purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell’emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena): la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste, tuttavia, solo qualora si verific violazione di legge da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all’esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735).
2.1 La Corte di Appello ha dato atto che COGNOME era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione e euro 6000 di multa con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Genova del 19/04/1982, irrevocabile il 7/03/1983 e aveva espiato la pena in custodia cautelare dal 15/06/1980 al 5/03/1983 (anni 2 mesi 8 giorni 22) e in carcerazione definitiva dal 7/03/1983 al 17/12/1984 (anni 1 mesi 9 e giorni 11) ottenendo 180 giorni di liberazione anticipata e indulto per anni 1 di reclusione.
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Genova del 6/06/1997, irrevocabile il 25/11/1998, era stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati in quella sede e quelli già giudicati con la sentenza su indicata e la pena complessiva era stata calcolata in anni 17 di reclusione e euro 175.000 di multa (con assorbimento RAGIONE_SOCIALEa condanna a anni 6 di reclusione e euro 6000 di multa).
L’assorbimento RAGIONE_SOCIALEa pena di cui alla sentenza del 19/04/1982 in quella di cui alla sentenza del 6/06/1997 era sfuggito al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio perché il presofferto di anni 4 mesi 6 e giorni 3 di reclusione avrebbe dovuto essere computato non già nell’ambito del primo cumulo parziale, bensì nell’ambito del secondo cumulo parziale.
La Corte ha, indi, rilevato, procedendo al corretto ricalcolo del cumulo, che:
in relazione alla sentenza sub 1) (primo cumulo parziale) RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Genova de1111.1.1979 doveva essere espiata la pena di anni 2 mesi 6
di reclusione e, in virtù del presofferto di anni 1 e giorni 20 di reclusione, residuava la pena di anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
la sentenza sub 2) (primo cumulo parziale) RAGIONE_SOCIALEa corte di appello di Genova del 19/04/1982 non doveva essere considerata, perché assorbita in quella sub 4) RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Genova del 6/06/1997 e il presofferto di anni 4 mesi 6 giorni 3 doveva essere computato nella pena di cui a tale ultima sentenza;
in relazione alla sentenza sub 3) (secondo cumulo parziale) RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Genova del 19.12.1989 doveva essere espiata la pena di anni 10 di reclusione di cui anni 2 di reclusione condonati, con un residuo di anni 8 di reclusione;
in relazione alla sentenza sub 4) (secondo cumulo parziale) RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Genova del 6/06/1997 doveva essere espiata la pena di anni 17 di reclusione comprensiva RAGIONE_SOCIALEa pena di cui alla sentenza sub 2) e, dedotto il presofferto per tale ultima condanna di anni 4 mesi 6 giorni 3, residuava la pena di anni 12 mesi 5 giorni 27 di reclusione;
in relazione alla sentenza sub 6) (secondo cumulo parziale) del Tribunale di Sanremo del 30/03/2000 doveva essere espiata una pena di anni 2 di reclusione in aumento RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta con la sentenza sub 4);
in relazione alla sentenza sub 7) (secondo cumulo parziale) del Tribunale di Sanremo del 12/11/2001 doveva essere espiata la pena di anni 2 di reclusione in aumento RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta con la sentenza sub 4);
in relazione alla sentenza sub 8) (secondo cumulo parziale ) RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello Genova del 22/01/2004, doveva essere espiata la pena di anni 5 di reclusione in aumento RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta con la sentenza sub 4);
in relazione alla sentenza sub 9) (secondo cumulo parziale) RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE del 28/04/2004 doveva essere espiata la pena di anni 5 di reclusione
Il calcolo complessivo RAGIONE_SOCIALEa pena residua da espiare ammontava ad anni 35 mesi 11 giorni 7 di reclusione, determinata ex art. 78 cod. pen. in anni 30 di reclusione . Per effetto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del cumulo giuridico che fissa in 30 anni il tetto massimo, l’errore del Pubblico Ministero di Busto Arsizio nel provvedimento di cumulo -ha osservato la Corte- è stato di fatto neutralizzato.
2.2.A tale percorso argo mentativo, coerente con i dati riportati, il ricorrente ha contrapposto una censura generica, ribadendo la sussistenza di un periodo di detenzione sine titulo, senza, tuttavia, indicare sotto quale profilo i calcoli effettuati dalla Corte di Appello siano errati e senza addurre ragioni di fatto o di diritto, in grado di inficiare la tenuta logica RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
La censura, in ogni caso, non tiene conto che, come correttamente rilevato dal AVV_NOTAIO, in tema di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe pene concorrenti, nel caso
di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già soffert nevono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerozione e deve essere detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) RAGIONE_SOCIALEe pene per reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen., sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47799 del 23 giugno 2023, Piccolo, Rv. 285537 – 01). Nel caso in esame, non rileva il cumulo globale RAGIONE_SOCIALEe pene espiate, come sembra ipotizzare il ricorrente, ma occorre fare riferimento ai cumuli parziali e valutare in tale ambito i presupposti per un’eventuale ingiusta detenzione determinata dall’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione.
3.11 secondo motivo è fondato.
L’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello, secondo cui “il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘ istanza comporta il non accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario presentata dal difensore”, non tiene conto che COGNOME era stato ammesso al beneficio del patrocino a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’ambito del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, con delibera del RAGIONE_SOCIALE. L’art. 130 bis, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in tema di Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato nel processo civile (amministrativo, contabile e tributario) prevede che “quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiai;ata inammissibile, il difensore non ha diritto alla Ati” GLYPH ivz+k.; liquidazione del compenso”`:/ e casi GLYPH e me GLYPH nza i riparazione è stata rigettata, sicché la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario del difensore secondo le disposizioni dettate dal citato d.P.R. ) ,hAtt tr&cze:ut. GLYPH uu rk4 c-tz GLYPH cLiT. GLYPH .
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alla omessa liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario del difensore RAGIONE_SOCIALE‘istante ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla omessa liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario del difensore RAGIONE_SOCIALE‘istante ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Deciso il 16 aprile 2024.
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