Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16141 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per lainammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avvers il decreto con cui il Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di prevenzione – ha autorizzato la messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALE società, chiedendo la sospensione dell’esecuzione del predetto provvedimento.
Ricorrono per cassazione le società interessate, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, che denuncia l’abnormità del provvedimento impugnato. Posto che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che l’art. 41 D. Ig N. 159/2011 non contempla la possibilità di disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, ed evidenziata la gravità del danno prodotto dalla messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALE società, giacchè prodromica alla loro chiusura, il difensore ricorrente richiama l’art. 27 del D. Lgs. citato, che contempla un catalogo aperto di provvedimenti avverso i quali è ammissibile la proposizione dell’impugnazione di merito con il mezzo dell’appello, nonchè il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite ‘Ricchiuto’, nel senso che l’art. 10 del citato te di legge individua un mezzo di impugnazione generale che offre tutela giurisdizionale attraverso il doppio giudizio di merito per situazioni incidenti sui diritti patrimoniali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.E’ opportuno premettere un richiamo alla disciplina dettata dall’art. 41 del D. Lgs. 159/2011, ai fini della gestione dei beni in sequestro. L’art. 41 ci. prevede, in sintesi, che:
-è demandata all’amministratore giudiziario la presentazione di una relazione contenente una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività;
-nel caso in cui l’amministratore giudiziario formuli proposta di prosecuzione o di ripresa dell’attività, è allegato un programma contenente la descrizione analitica RAGIONE_SOCIALE modalità e dei tempi di adempimento della proposta ( art. 41 co.1 lett. C);
una volta che l’amministratore giudiziario ha depositato la relazione di cui al comma 1, il Tribunale la esamina in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori RAGIONE_SOCIALE parti, dell’Agenzia e dell’amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa, il tribunale approva programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell’impresa ( art. 41 co. 1-sexies).
-L’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda, secondo le indicazioni fornite dal giudice delegato il quale, tenuto conto dell’attività economica svolta dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata,
della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può, con decreto motivato, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministraz ( art. 41 co. 2)
Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, il tribunale acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori RAGIONE_SOCIALE parti e dell’amministrato giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell’impresa. In caso di insolvenza, si applica l’articolo 63, comma 1 ( art. 41 co. 5)
1.1.Secondo la procedura così delineata, la scelta della messa in liquidazione dell’impresa in sequestro costituisce l’epilogo di un percorso valutativo che, sulla base degli indicato normativamente indicati nell’art. 41 cit., ha ritenuto insussistenti concrete possibilit prosecuzione o di ripresa dell’attività. Per l’impugnazione avverso tale provvedimento, l’art. 27 del medesimo testo normativo, stabilisce, al comma secondo, che si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10.
2.Come premesso, i ricorrenti denunciando l’abnormità del provvedimento impugnato, pongono il tema della tutela giurisdizionale dolendosi che la Corte di appello abbia, in spregio al previsioni di legge, in specie dell’art. 10 cit., e agli approdi di questa Corte ( sez. Un. ‘Ricchiu negato la possibilità di proporre impugnazione.
2.1. Le cose però non stanno così, e i richiami normativi e giurisprudenziali operati dai ricorrent risultano del tutto decontestualizzati rispetto alla natura del provvedimento impugnato.
2.2. Effettivamente, questa Corte si è pronunciata nel senso che il provvedimento con il quale il Tribunale per le misure di prevenzione abbia disposto la messa in liquidazione di società oggetto di confisca, già ammessa al programma di prosecuzione aziendale ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile davanti alla Corte di appello.
2.3. Nondimeno – al di là della considerazione che, nel caso di specie, i ricorsi neppure allegano la circostanza che le società siano state precedentemente ammesse al programma di prosecuzione aziendale – ciò che emerge, piuttosto, è la constatazione che, qui, la Corte di appello non si è pronunciata sull’impugnazione del decreto di autorizzazione alla messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALE società – gravame che, come si legge nell’istanza di sospensione in scrutinio, lo stesso ricorrente dichiara di avere tempestivamente presentato alla medesima Corte di appello, con autonoma impugnazione. Oggetto RAGIONE_SOCIALE valutazioni operate con il provvedimento che si impugna è stata, invece, una mera istanza di sospensione dell’esecuzione del predetto provvedimento autorizzativo. La Corte di appello non ha deciso, cioè, su un’impugnazione, ma si si è pronunciata su una istanza della parte: con il provvedimento impugnato non è stato dichiarato inammissibile il ricorso, ma un’istanza di sospensione dell’esecuzione.
2.4. Il tema della tutela giurisdizionale, di cui all’art. 10 cit., secondo il diritto vivente, il regime RAGIONE_SOCIALE impugnazioni. Qui, invece, la Corte di appello si è pronunciata su una istanza della parte: le doglianze difensive risultano, pertanto, del tutto fuori fuoco.
2.5. Giova aggiungere che nessuna norma prevede la possibilità di sospendere l’esecuzione del provvedimento di messa in liquidazione della società assoggettata a misura di prevenzione patrimoniale, laddove, invece, il legislatore ha espressamente previsto la sospensione dell’esecuzione per altri provvedimenti, e segnatamente di quelli che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospendono l’esecutività della revoca del sequestro ( art. 27 co. 3 e 3bis D. Lgs. n. 159/2011).
Sul piano sistematico, può anche richiamarsi l’orientamento formatosi in relazione all’art. 666 cod. proc. pen., che ritiene inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell’esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l’impugnabilità (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016 Rv. NUMERO_DOCUMENTO ).
Infine, risulta del tutto infondata la denuncia di abnormità.
3.1. Costituisce jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che è affetto da tale vizio non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale ( c.d. abnormità strutturale) ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite ( c.d abnormità funzionale determinando la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo ( Sez. Un. 12/02/1998, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U n. 26 del 2000, COGNOME; Sez. U. 20712/2007 , P.M. c. RAGIONE_SOCIALE; Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227355, Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, COGNOME, Rv. 219587).
3.2. Nel caso di specie, non ricorre l’abnormità funzionale, perché non si è verificata una stasi né la regressione del processo; neppure è prospettabile la abnormità strutturale, dal momento che il giudice a quo non ha adottato un provvedimento extra ordinem, essendosi limitato a statuire su un’istanza di parte.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, addì, 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore