Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34859 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
y
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati contestati, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché il ricorrente, con doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e lineare motivazione, ha sollecitato una rivalutazione delle risultanze processuali (in particolare delle dichiarazioni rese della persona offesa e dal testimone), mentre deve ribadirsi come a questa Corte sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si è contestato il giudizio sulla pena, in ordine alla ritenuta eccessività della stessa e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l’onere argomentativo sul punto;
che con riferimento al mancato riconoscimento delle suddette diminuenti deve sottolinearsi che, per consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 – 01), non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimen a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6, ove si è sottolineata la gravità del fatt la mancanza di resipiscenza e la presenza di precedenti penali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.