Lieve offensività nei reati di droga: i limiti del ricorso in Cassazione
Nel panorama del diritto penale, la corretta applicazione della lieve offensività rappresenta un punto cruciale per la determinazione della pena nei reati legati agli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro i quali è possibile contestare la qualificazione giuridica del fatto, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti alla mera ripetizione di argomenti già trattati.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per violazione della normativa sugli stupefacenti. La difesa aveva richiesto il riconoscimento della fattispecie attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, sostenendo che la condotta rientrasse nei parametri della lieve offensività. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato tale tesi, basandosi su specifici indici normativi che escludevano la minima portata del fatto.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella genericità dei motivi proposti, i quali non hanno offerto elementi nuovi o critiche specifiche alla sentenza d’appello, limitandosi a riprodurre censure già ampiamente vagliate e disattese. La Cassazione ha ribadito che, quando la motivazione dei giudici di merito è logica, coerente e ancorata ai dati normativi, non è possibile richiedere un nuovo esame del fatto in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del ricorso per Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I giudici hanno evidenziato come la sentenza impugnata avesse dato compiutamente conto delle ragioni per cui la lieve offensività doveva essere esclusa. Tale esclusione è stata motivata attraverso l’analisi degli indici normativi, quali le modalità della condotta e il contesto dell’azione, che i giudici di merito hanno ritenuto incompatibili con l’ipotesi attenuata. La Cassazione ha inoltre rilevato la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, non avendo egli proposto motivi specifici e originali.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il riconoscimento della lieve offensività non è un automatismo, ma richiede una valutazione rigorosa degli elementi di fatto. Per il ricorrente, l’inammissibilità ha comportato non solo il rigetto delle pretese, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea la necessità di una strategia difensiva mirata, capace di individuare reali vizi di legittimità piuttosto che tentare una sterile riproposizione di questioni di merito già risolte.
Quando si applica la lieve offensività nei reati di droga?
Si applica quando, per mezzi, modalità dell’azione o quantità delle sostanze, il fatto presenta una ridotta gravità oggettiva e soggettiva.
Perché la Cassazione ha rigettato il ricorso sulla lieve offensività?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e riproducevano argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50621 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50621 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla qualificazione giuridica della condotta dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi dal sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici che, saldandosi con quella di primo grado, ha dato compiutamente conto delle ragioni, ancorate agli indici normativi, esclusione della lieve offensività del fatto (si vedano pagina 5 della sentenza impugnata e pagi 3 della sentenza di primo grado);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.