Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napol condanNOME COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/1990. tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo vizio di manifesta illogici di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva esser alla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/90,
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, uni pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti a dell’imputato quali la fraudolenta introduzione dello stupefacente ( di quanti modesta, pari a gr.83) in carcere dopo aver usufruito di cinque giorni di permes unitamente a tre telefoni cellulari che consentivano comunicazioni con l’estero. So Corte che l’accaduto costituisce inequivoco segno della ripresa di rapporti con criminale di riferimento, mentre i mezzi di comunicazione introdotti rafforzano cer potenzialità offensiva del fatto. La pronuncia è quindi pienamente rispettosa interpretativi GLYPH elaborati GLYPH dalla giurisprudenza di legittimità, GLYPH che richiedono, sia per l’applicazione GLYPH che per l’esclusione GLYPH dell’art. 73, comma GLYPH 5, DPR 3 0 9 / 1 9 9 0 , di valutare GLYPH tutti GLYPH gli elementi GLYPH indicati GLYPH dalla GLYPH norma, GLYPH sia quelli concernenti l’azione GLYPH (mezzi, GLYPH modalità e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli che attengono all’oggetto GLYPH materiale del reato (quantità GLYPH e qualità GLYPH RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti): cfr., GLYPH ex GLYPH plurimis, GLYPH Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 – 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01).). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 4 nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusion anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 7 considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vive Nell’evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minim pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata 5 dello stesso articolo, il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha rilevato che «il costante orientamen di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. ;73, com riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla dis considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo di vivente, l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ris dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incri Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
pur potendo, all’esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo p che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurirnis: Sez. 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, COGNOME, non mas Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porc Rv. 246649-01). Nel caso di specie, le allarmanti modalità della condotta s correttamente considerate come escludenti la configurabilità della ipotesi lieve.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ri pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una ulteriore somma in favore della ca ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024