Lieve entità stupefacenti: i criteri di esclusione della Cassazione
La qualificazione giuridica di un reato legato al traffico di droga dipende spesso dalla possibilità di applicare l’attenuante della lieve entità stupefacenti. Questa distinzione non è solo terminologica, ma incide profondamente sull’entità della pena e sulle modalità di esecuzione della stessa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti di questa fattispecie, analizzando il rapporto tra quantità e qualità della sostanza.
I fatti e il contesto del ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. L’imputato contestava la mancata riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, sostenendo che il fatto dovesse essere considerato di lieve entità. La difesa lamentava che i giudici di merito non avessero valutato correttamente le circostanze dell’azione, focalizzandosi eccessivamente sul quantitativo di droga rinvenuto.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di doglianza erano meramente riproduttivi di quanto già esposto in appello. La Corte territoriale aveva infatti già fornito una motivazione logica e coerente per escludere la lieve entità stupefacenti, basandosi su elementi oggettivi e insuperabili legati alla natura del sequestro.
Il ruolo del dato ponderale e della purezza
Secondo la Corte, due elementi sono stati determinanti per negare l’attenuante: il numero di dosi medie ricavabili (pari a 640) e la particolare purezza dello stupefacente. Questi fattori, analizzati congiuntamente, indicano una condotta che esorbita dai confini del fatto di lieve entità, suggerendo un inserimento nel mercato dello spaccio non occasionale e potenzialmente molto dannoso per la salute pubblica.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nell’adeguatezza della confutazione operata dai giudici di secondo grado. La Cassazione ha ribadito che, quando il dato ponderale è significativo e la purezza della sostanza è elevata, il giudice di merito può legittimamente ritenere prevalenti tali indici rispetto ad altri elementi di segno contrario. La riproposizione di censure identiche a quelle già esaminate, senza l’apporto di nuovi elementi critici verso la motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso privo della specificità necessaria per essere ammesso al vaglio di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che la lieve entità stupefacenti non può essere riconosciuta in presenza di quantitativi che consentono la creazione di centinaia di dosi, specialmente se la qualità della sostanza è superiore alla media. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Quando viene negata la lieve entità nel reato di spaccio?
Viene negata quando elementi come l’elevato numero di dosi ricavabili e l’alta purezza della sostanza indicano una gravità del fatto incompatibile con l’ipotesi attenuata.
Qual è il peso del numero di dosi nella decisione del giudice?
Il numero di dosi medie ricavabili è un parametro fondamentale; nel caso di specie, 640 dosi sono state considerate un quantitativo eccessivo per la qualificazione di lieve entità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45063 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45063 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha qualificat il fatto nel delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di i censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha escluso la riqualificazione nel fatto di lieve entità ritenendo preminente il dato ponderale in ragione delle 640 dosi medi ricavabili e della particolare purezza dello stupefacente rinvenuto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023