Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25740 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1.La Corte d’Appello di Napoli ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del di Napoli Nord che ha condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, DPR 309/1990).detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Avverso tale sen proposto ricorso l’imputato. Con unico motivo deduce vizio di manifesta illogicità e to di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva esser alla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/90
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unit pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti a dell’imputato quali il dato ponderale (52 gr), il principio attivo (48%), il numero di (169), il fatto che l’imputato stesse logicamente svolgendo la funzione di trasporto La motivazione, che ha escluso la minima offensività del fatto in considerazione dei c rivelatori della attività di spaccio e del considerevole numero di dosi di stupefacente sul mercato, è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elab giurisprudenza di legittimità, GLYPH che richiedono, GLYPH sia per l’applicazione GLYPH che per l’esclusione GLYPH dell’art. 73, comma GLYPH 5, D P R 3 0 9 / 1990, GLYPH di valutare GLYPH tutti gli elementi GLYPH indicati dalla norma, GLYPH sia quelli concernenti GLYPH l’azione (mezzi, GLYPH modalità e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 2 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01).). La Corte costituzio peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l’illegittimità costituzion comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale ne di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai finii di interes del diritto vivente in materia. Nell’evidenziare la divaricazione di ben quattro an creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comrna 1 dell’art. 73 cit. e il m della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rile costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di li cui all’art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offens della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli a richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivam confermare che, secondo diritto vivente, l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comm 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indi citata norma incriminatrice pur potendo, all’esito, uno solo di essi essere rit Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lie (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 09/04/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Ricc 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez 4948 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, il considerevole delle dosi da immettere sul mercato è stato correttamente considerato come esclu configurabilità della ipotesi lieve. Va in proposito altresì ricordato che, con quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offe condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato d attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere su (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 – 01) e che le ipotesi di cd” piccolo spac caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come pr la vendita, che devono essere conteggiabili ” a decine” ( e non, come nel caso d centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, COGNOME, Rv 263068-01).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ri pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della ca ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore