Lieve Entità nei Reati di Droga: La Decisione della Cassazione
L’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità nei reati legati agli stupefacenti è uno dei temi più dibattuti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 8236/2024, offre chiarimenti cruciali sui criteri che i giudici devono seguire per escludere tale beneficio. La decisione sottolinea come la valutazione non possa limitarsi alla sola quantità della sostanza, ma debba considerare un quadro complessivo che include il numero di dosi, il contesto e la condotta dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per reati in materia di stupefacenti. L’imputato si è rivolto alla Suprema Corte lamentando due principali violazioni: in primo luogo, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990; in secondo luogo, la negazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte: I Criteri per la Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. La decisione si articola su due punti fondamentali, offrendo una guida interpretativa chiara per casi analoghi.
Il Rifiuto della Lieve Entità: Una Valutazione Complessiva
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile. La Suprema Corte ha affermato che la Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi stabiliti dalla giurisprudenza, in particolare dalle Sezioni Unite (sent. Murolo n. 51063/2018). L’accertamento della lieve entità del fatto non può basarsi su un singolo elemento, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli ‘indici sintomatici’ previsti dalla norma.
Nel caso specifico, gli elementi ostativi al riconoscimento dell’attenuante erano:
* L’elevata quantità di principio attivo: un dato oggettivo che indica una potenziale pericolosità della condotta.
* Il numero di dosi ricavabili: stimate in 131 dosi medie, un numero considerato non trascurabile.
* La non occasionalità della condotta: il fatto è avvenuto in una nota ‘piazza di spaccio’, un elemento che, secondo la Corte, denota il legame dell’imputato con un circuito criminale più vasto e organizzato, escludendo l’ipotesi di un’attività sporadica o marginale.
La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e non censurabile, poiché basata su un’analisi completa della fattispecie concreta.
Le Motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato come la decisione dei giudici di merito fosse sorretta da una motivazione sufficiente e logica. La Corte d’Appello aveva infatti escluso i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione dei ‘plurimi, recenti e specifici precedenti penali’ dell’imputato. La presenza di un curriculum criminale significativo è un elemento che legittimamente può portare il giudice a negare un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla lieve entità deve essere rigorosa e multifattoriale. Non è sufficiente che uno solo degli indici (come la quantità) sia contenuto; è necessario che l’intera condotta, analizzata nel suo contesto, appaia di ridotta offensività. La professionalità e l’inserimento in contesti di spaccio organizzato, anche solo desunti da elementi indiziari come il luogo del fatto, sono fattori decisivi che possono precludere l’accesso al beneficio. Allo stesso modo, la storia criminale dell’imputato continua a giocare un ruolo centrale nella determinazione della pena e nella concessione delle attenuanti generiche, confermando la discrezionalità del giudice di merito quando la sua decisione è adeguatamente motivata.
Perché la Corte di Cassazione ha escluso l’ipotesi della lieve entità?
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché la decisione del giudice di merito era basata su una valutazione complessiva e logica che considerava l’elevata quantità di principio attivo, il numero non trascurabile di dosi ricavabili (131), e la non occasionalità della condotta, avvenuta in una nota piazza di spaccio, indicando un legame con un circuito criminale più ampio.
La richiesta di circostanze attenuanti generiche è stata accolta?
No, la richiesta è stata respinta perché la Corte ha ritenuto la decisione del giudice di merito sufficientemente motivata. La negazione delle attenuanti era giustificata dai plurimi, recenti e specifici precedenti penali dell’imputato, che non permettevano una mitigazione della pena.
Qual è stato l’esito finale del procedimento in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8236 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME – il deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 73, comma 5, d n. 309 del 1990 – è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria anal critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco censure motivazionali, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elem della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici pre disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso l’ipotesi della “minore gravità” individua quale elementi ostativi, l’elevata quantità di principio attivo, il numero non trascurabile di dosi ricavabili, corrispondenti a 131 dosi medie, e la non occasionalità della condotta, avvenut una nota piazza di spaccio, ciò che denota il legame dell’imputato con un più vasto circu criminale;
considerato che il secondo motivo, il quale denuncia la violazione di legge e il vi motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito escluso i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione d plurimi, recenti e specifici precedenti penali;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazi della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.