Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 665 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 665 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato ad Ascoli Piceno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 20/12/2021 dalla Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello confermava la condanna dei ricorrenti per i reati di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riducendo l
pene inflitte in primo grado.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati proposti tre motivi di ricorso.
2.1.Con i primi tre motivi, si deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con specifico riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alle imputazioni formulate sub d) ed h), nonostante la sostanziale assinnilabilità dei fatti ivi contestati con quelli descritti nei restanti cap imputazione ed in relazione ai quali era stata ritenuta l’ipotesi lieve.
2.2. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
Nell’interesse di NOME COGNOME, il difensore ha articolato quattro motivi di ricorso, i primi due dei quali concernono il trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sia in relazione all’entità della pena irrogata.
3.1.Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine a specifiche circostanze di fatto contenute nella sentenza di primo grado e contestate dalla difesa.
3.2.Con il quarto motivo, infine, si lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, 309, nonostante non fosse stata svolta alcuna indagine tossicologica sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Prendendo le mosse dal ricorso presentato nell’interesse di COGNOME, occorre premettere che i primi tre motivi, pur se formalmente diversificati, pongono la medesima questione, concernente la correttezza o meno dell’omesso riconoscimento dell’ipotesi lieve con riguardo ai reati contestati sub d) e h).
In sintesi, si afferma che la valutazione compiuta dalla Corte di appello sarebbe contraddittoria, oltre che non fondata su adeguati elementi di prova, nella misura in cui avrebbe ritenuto la maggiore gravità delle suddette condotte che, invece, sarebbero del tutto assimilabili a quelle per le quali è stata ritenuta la
sussistenza del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Le argomentazioni difensive sono manifestamente infondate e tendono ad introdurre una complessiva rivalutazione in fatto, preclusa in questa sede.
La Corte di appello ha chiaramente specificato che le imputazioni sub d) e h) si differenziano per il fatto di avere ad oggetto un dato quantitativo maggiore di stupefacente, nonché per la complessiva connotazione di più spiccata gravità del fatto.
Al contempo, si è ritenuto che il giudizio di minor gravità espresso dal giudice di primo grado con riguardo alle restanti contestazioni non possa essere esteso anche alle residue condotte delittuose, proprio perché i fatti non sono – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa – assimilabili.
Orbene, si ritiene che l’argomentazione concordemente recepita dai giudici di merito non possa essere sovvertita in sede di legittimità, posto che la stessa si fonda su una logica e non contraddittoria diversificazione della valutazione di gravità dei singoli fatti.
2.1. Né è condivisibile la tesi secondo cui l’esclusione dell’ipotesi lieve un vaglio di tutti gli elementi dimostrativi della gravità del fatto.
Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez.U, n.17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216668).
Anche la più recente pronuncia resa da Sez.U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 ha fatto applicazione di tali principi, sia pur con riguardo ad una fattispecie diversa da quella in esame, affermando che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previs dalla disposizione.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente applicato tali principi, ritenendo di individuare nel dato quantitativo e nelle modalità della condotta gli elementi di incompatibilità con la qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Considerazioni analoghe valgono anche con riguardo al terzo e quarto
motivo di ricorso proposto da COGNOME, anche in tal caso, infatti, la Corte di appello ha fornito una motivazione immune da censure circa la corretta qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precisando che l’imputato, occupandosi della vendita all’ingrosso, aveva ceduto sostanze di diversa tipologia (cocaina ed eroina) per quantitativi idonei a ricavare “diverse decine di centinaia di dosi”. È di tutta evidenza che, fermo l’accertamento in fatto, la qualificazione deve ritenersi corretta, essendo stata descritta una condotta incompatibile con l’ipotesi lieve.
Per quanto concerne, invece, il terzo motivo di ricorso, si deve in primo luogo evidenziare l’aspecificità dello stesso, con il quale il ricorrente si duole del mancato apprezzamento di singoli aspetti in punto di fatto, senza neppure specificare l’incidenza degli stessi rispetto alla ricostruzione della condotta.
I motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati con riguardo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche possono essere esaminati congiuntamente, stante la sostanziale sovrapponibilità degli argomenti.
Sul punto è sufficiente evidenziare che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha, sia pur succintamente, indicato il parametro valutativo che ha condotto ad un discostamento, peraltro marginale, rispetto ai minimi edittali, in ragione del quale non occorreva una motivazione rafforzata.
4.1. Per quanto attiene, infine, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si ritiene che la motivazione resa dalla Corte di appello sia immune da censure.
La sentenza impugnata, sia pur in forma sintetica e mediante il richiamo ai parametri di gravità della condotta analizzati nell’illustrazione del fatto di reato, dà pienamente conto delle ragioni che hanno condotto alla determinazione della pena e all’esclusione delle attenuanti generiche, senza che si possa in alcun modo individuare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Una volta accertato che il giudice di merito ha compiuto e, sia pur sinteticamente, motivato la valutazione in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche, tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che, al fine
di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice p a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen ritiene prevalente ed idoneo a determinare o meno il riconoscimento del b sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uop (da ultimo, Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 2795 consegue che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui m è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 1 considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269).
Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi vanno dichiarati inamm conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali somma di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ammende.
Così deciso il 10 novembre 2022
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CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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