Lieve entità e spaccio organizzato: i criteri della Cassazione
La determinazione della lieve entità nel traffico di stupefacenti rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Non si tratta solo di contare le dosi, ma di analizzare l’intera struttura dell’attività illecita per capire se il fatto possa essere considerato di minore gravità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Il caso e la contestazione della difesa
Un imputato era stato condannato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della lieve entità, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi della fattispecie concreta. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata presentava vizi di motivazione e violazioni di legge.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze proposte erano meramente riproduttive di quanto già esaminato e correttamente respinto dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che l’accertamento della lieve entità richiede una valutazione globale e non parcellizzata di tutti gli indici previsti dalla legge.
Organizzazione e quantitativo della droga
Nel caso di specie, sono emersi elementi che precludono categoricamente la qualificazione del fatto come lieve. In particolare, il quantitativo di droga sequestrato superava le 800 dosi medie. Oltre al dato numerico, è risultata decisiva la modalità organizzata dello smercio: l’attività avveniva in aperta campagna con l’ausilio di vedette collegate tra loro tramite ricetrasmittenti e con dosi già confezionate pronte per la vendita.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di diritto secondo cui la lieve entità è esclusa quando le modalità della condotta rivelano una spiccata capacità offensiva e un’organizzazione non rudimentale. L’uso di strumenti tecnologici per la sorveglianza (ricetrasmittenti) e la gestione di un numero elevato di dosi indicano una professionalità nel reato che mal si concilia con l’ipotesi attenuata. La Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito immune da illogicità, confermando che la struttura logistica impiegata rendeva il fatto di gravità ordinaria.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza conferma che, per ottenere il riconoscimento della lieve entità, non è sufficiente contestare il dato quantitativo, ma occorre dimostrare l’assenza di una struttura organizzativa che renda l’attività di spaccio efficiente e pericolosa per la salute pubblica.
Quando viene negata la lieve entità nel reato di spaccio?
Viene negata quando il quantitativo di dosi è elevato e le modalità di vendita mostrano un’organizzazione strutturata, come l’uso di vedette o strumenti di comunicazione professionale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i 1.000 e i 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
L’uso di ricetrasmittenti influisce sulla gravità del reato?
Sì, l’impiego di strumenti tecnologici per coordinare lo spaccio è considerato un indice di organizzazione che esclude la natura lieve del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9591 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9591 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazione di l e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’ comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili d censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cort merito, la quale, facendo corretta applicazione del principi secondo cui l’accertamento de lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta – e quindi non censurabile in sede di legittimità – ha ribadito riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 19 considerazione del quantitativo di droga, pari ad oltre 800 dosi medie, e delle modal organizzate con cui era allestito, in aperta campagna, lo smercio delle dosi già confezionat utilizzando anche vedette collegate tra loro mediante ricetrasmittente;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.