Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44149 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44149 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nata a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 28 novembre 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, di NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo i vizi di violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della condotta criminosa, fondata sulla sola considerazione della qualità della sostanza (cocaina), nonostante la sua modesta quantità, e delle sue modalità di occultamento (in una inferriata).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.2 La sentenza impugnata, senza in alcun modo confrontarsi con la consolidata ermeneusi di questa Corte sul tema, ha escluso la qualificabilità della condotta ai
sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di una motivazione carente e contraddittoria. Pur ritenendo, infatti, non elevato il quantitativo di coca detenuto dalla ricorrente (ciò in contrasto con quanto affermato nella sentenza di primo grado), ha negato l’invocata riqualificazione sulla base di elementi in parte inidonei a rivelare l’offensività della condotta criminosa (quali la qualità e le moda di occultamento della sostanza) e in altra parte estranei ai parametri indicati dall’a 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (la condanna per reato della stessa indoie e la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale).
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente