Lieve entità e stupefacenti: i limiti della riqualificazione giuridica
La questione della lieve entità nel traffico di stupefacenti rimane uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 5300/2026, chiarendo i presupposti necessari affinché una condotta possa essere derubricata ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990.
Il caso in esame
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza del Tribunale di Perugia che lo condannava per detenzione di sostanze stupefacenti, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata della lieve entità. Secondo la difesa, le circostanze del fatto avrebbero dovuto indurre i giudici a una qualificazione meno severa del reato.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come i giudici di merito avessero fornito una motivazione ampia e coerente, basata su dati fattuali precisi. In particolare, sono stati ritenuti ostativi alla lieve entità tre fattori chiave: la quantità complessiva della droga, la presenza di diverse tipologie di sostanze e le modalità di confezionamento, chiaramente orientate al mercato dello spaccio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di insindacabilità degli accertamenti di fatto in sede di legittimità, qualora questi siano sorretti da una motivazione logica e completa. I giudici hanno sottolineato che la pluralità di sostanze detenute e il loro frazionamento in dosi già pronte per la cessione indicano una capacità organizzativa e una pericolosità sociale che eccedono i confini del fatto di lieve entità. La valutazione del Tribunale di Perugia è stata considerata inattaccabile poiché ha correttamente interpretato gli indici rivelatori della gravità del reato, rendendo il ricorso del tutto infondato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per ottenere la qualificazione di lieve entità non è sufficiente invocare genericamente la modesta quantità, ma occorre che l’intera condotta, analizzata globalmente, presenti caratteri di minima offensività. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per la proposizione di un gravame manifestamente infondato.
Quali elementi impediscono il riconoscimento della lieve entità?
La presenza di una quantità rilevante di droga, la detenzione di diverse tipologie di sostanze contemporaneamente e un confezionamento professionale finalizzato allo spaccio.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti?
No, la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e rispettosa della legge.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5300 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5300 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 13/06/2025 del TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il motivo relativo al diniego della riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ampiamente motivato e indicato le circostanze di fatto (quantità e pluralità di sostanze detenute, confezionamento) che, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, consentono di escludere la derubricazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensor
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Il Presidente