Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1630 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1630 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, da qualificarsi come di lieve entità, con rinvio per la rideterminazione della pena; udito l’AVV_NOTAIO NOME, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATI -0
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado del 20 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Bari, all’esto di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in
Bitonto il 4 dicembre 2020, ceduto a terzi diverse dosi di droga e detenuto illegalmente sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, per un peso lordo complessivo di 15,62 grammi divise in 16 dosi.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza, ·contraddittorietà e · manifesta illogicità, per avere la Corte territorial ingiustificatamente negato all’imputato la riqualificazione dei fatti in termini di lieve entità, in ragione del ridotto quantitativo di droghe detenuto, contenendo l’eroina 1,0344 grammi di principio attivo, e la cocaina appena 0,1306 grammi di quel principio; non potendo essere valorizzate la circostanza della detenzione di due diversi tipi di stupefacente, anche in considerazione del quantitativo ridottissimo di cocaina, né quella di una asserita e non meglio precisata precedente attività di cessione svolta dal prevenuto, resosi responsabile di una iniziativa forse non occasionale, ma certamente qualificabile in termini di “piccolo spaccio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.
Il motivo dedotto in termini di vizio di motivazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché nella sentenza impugnata vi è un percorso argomentativo in cui non è riconoscibile alcuna frattura logica né alcuna lacuna nel collegamento tra massime di esperienza e giudizi finali: l’impugnazione risulta, così, almeno in parte proposta sostanzialmente per provare a sollecitare una diversa lettura delle emergenze processuali rispetto a quella privilegiata dai giudici di merito, operazione che non è consentita nel giudizio di legittimità.
Il motivo dedotto in termini di violazione di legge è, invece, fondato.
Mentre può dirsi consolidato l’orientamento interpretativo secondo il quale la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076-01), permane nella giurisprudenza di questa
Corte di cassazione una oscillazione esegetica circa i risultati della valutazione di quegli indici sintomatici. E però, è sufficientemente preciso l’indirizzo che esclude che tra quegli indici vi sia una scala gerarchica di valore predeterminata ovvero che alcuni di essi possano avere una forza dimostrativa maggiore rispetto a quella di cui altri possono essere espressione; oppure che singoli dati informativi abbiano una valenza “automatica”, tale cioè da dovere da essi necessariamente arguire, in forma di presunzione assoluta, l’esistenza o l’assenza della diversa fattispecie del fatto di lieve entità. In altri termini, si è negato che il giud possa utilizzare quegli indici «alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri», non occorrendo neppure che gli stessi indici «debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, cit., in motivazione § 7).
Al contrario, si è reiteratamente puntualizzato che la fattispecie incriminatrice dettata dal più volte citato comma 5 dell’art. 73 ha la «funzione di individuare quei fatti che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sottrarli a severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nel (medesimo) art. 73, al cui ambito applicativo (…) gli stessi fatti sarebbero altrimenti riconducibili, nella prospettiva di rendere il sistema repressivo in materia di stupefacenti maggiormente rispondente ai principi sanciti dall’art. 27 cost. …» (così nonché Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, cit., in motivazione § 5 e 6; conf. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216668; Sez. U, n. 9148 del 31/05/1991, COGNOME, Rv. 187931).
Alla luce di tali criteri ermeneutici deve ritenersi che nel caso di specie la Corte di appello di Bari sia incorsa in una erronea interpretazione della disposizione incriminatrice in argomento, ovvero abbia fatto una erronea applicazione in relazione alla necessaria corrispondenza che deve sussistere tra la previsione della norma e il fatto come accertato.
La Corte territoriale ha sostenuto che, nel contesto che deve caratterizzare la risposta repressiva in materia di stupefacenti, la condotta dell’odierno ricorrente non potesse essere considerata di scarsa ovvero di ridotta offensività, posto che il prevenuto, trovato in possesso di due differenti tipi di stupefacente, si fosse reso protagonista di un condotta di non trascurabile pericolosità, nascondendo quelle droghe in una isolata casetta di campagna nei pressi della quale si erano radunati numerosi acquirenti, i quali, alla guida delle loro vetture, si erano poi messi in fila in attesa del turno per acquistare la sostanza; e che il COGNOME, prima di essere stato fermato e arrestato, era stato visto dai carabinieri nel mentre aveva ceduto per nove volte singole dosi di droga ad altrettanti acquirenti.
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Ora, i primi tre dati fattuali non sono determinanti ai fini della decisione, perché, come già anticipato, è pacifico che la diversità degli stupefacenti oggetto della condotta non è fattore ostativo al riconoscimento dell’ipotesi attenuata, mentre il nascondimento delle sostanze in una casupola e le modalità della fila dei potenziali acquirenti non sono di per sé elementi indicativi di una maggiore offensività rispetto al bene giuridico protetto della salute pubblica; al contrario, rilevante è il fatto che il ricorrente, prima di essere fermato, fosse stato visto cedere qualcosa a nove persone, verosimilmente acquirenti. Tuttavia, vi è un dato che assume carattere decisivo e assorbente nella vicenda de qua, costituito dal fatto che il prevenuto venne trovato nella materiale disponibilità di eroina contenente appena 1,0344 grammi di principio attivo e di cocaina con 0,136 grammi di principio attivo: sostanze, dunque, aventi una misura ponderale davvero molto modesta (come peraltro riconosciuto dai giudici di merito), elemento che, in uno con la disponibilità della non rilevante somma di 385 euro, solo probabile provento di pregresse cessioni, permette agevolmente di affermare che il fatto va qualificato come una ipotesi di “piccolo spaccio” rientrante nella fattispecie del comma 5 del citato art. 73.
In tale ottica è possibile ribadire che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (in questo senso Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911).
La sentenza impugnata va, perciò, annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto accertata dai giudici di merito, dovendo trovare applicazione l’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. (con conseguente riqualificazione da parte di questa Corte, operazione che non necessità’ di alcuna integrazione degli accertamenti in fatto da parte di quei giudici): con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che, nel nuovo giudizio, provvederà a rideterminare la pena.
P.Q.M.
Qualificati i fatti contestati nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione della pena.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 07/12/2022