Lieve entità e traffico di droga: i limiti di legge
La configurabilità della lieve entità nei reati concernenti gli stupefacenti rappresenta un tema centrale nel diritto penale contemporaneo. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di trasporto di cocaina, chiarendo i criteri necessari per escludere l’attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La distinzione tra spaccio ordinario e fatto di lieve entità non dipende solo dalla quantità, ma da un’analisi globale della condotta.
Il caso del trasporto di cocaina
La vicenda trae origine dal sequestro di una quantità significativa di cocaina, caratterizzata da un elevato grado di purezza. L’imputato era stato sorpreso mentre trasportava la sostanza a bordo di un veicolo insieme ad altre tre persone. In sede di merito, i giudici avevano escluso l’ipotesi attenuata, condannando l’uomo per la fattispecie ordinaria di detenzione ai fini di spaccio. Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo un vizio di motivazione e la violazione di legge, insistendo per il riconoscimento del fatto lieve.
I criteri per la lieve entità
Per determinare se un reato possa essere considerato di lieve entità, l’autorità giudiziaria deve valutare congiuntamente i mezzi, le modalità dell’azione e le circostanze del fatto, oltre alla qualità e quantità delle sostanze. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che il dato ponderale (il peso) e quello qualitativo (la purezza) fossero incompatibili con una condotta di minima offensività. Inoltre, la presenza di più persone nel veicolo durante il trasporto è stata interpretata come un indice di una struttura organizzativa, seppur embrionale, che esula dal concetto di piccolo spaccio.
Il limite del controllo di legittimità
Un punto fondamentale della decisione riguarda i poteri della Corte di Cassazione. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione logica, coerente e basata su elementi concreti per negare l’attenuante, tale valutazione non può essere ribaltata. Il sindacato di legittimità si ferma davanti a una motivazione che ha correttamente analizzato tutti i parametri normativi, rendendo il ricorso dell’imputato manifestamente infondato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla correttezza dell’iter logico seguito dai giudici di secondo grado. È stato evidenziato come la Corte territoriale non si sia limitata a guardare il solo dato numerico del peso, ma abbia integrato questa informazione con l’analisi della purezza della cocaina. Questo elemento, unito alle modalità del trasporto in auto con complici, configura una condotta che supera la soglia della minima offensività. La Cassazione ha rilevato che la motivazione impugnata era pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata, la quale richiede una valutazione complessiva e non parcellizzata degli elementi di prova.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza conferma un orientamento rigoroso: il trasporto di droghe pesanti con modalità organizzate e con sostanza ad alta purezza preclude quasi sempre l’accesso al beneficio della lieve entità. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge chiaramente che la difesa deve concentrarsi sulla contestazione specifica dei parametri qualitativi e delle modalità esecutive per sperare in una riqualificazione del reato.
Cosa determina l’esclusione della lieve entità nel reato di spaccio?
L’esclusione deriva da una valutazione complessiva che include la quantità e la purezza della sostanza, oltre alle modalità del trasporto e alla presenza di più persone coinvolte.
Il trasporto di cocaina in auto con altre persone è considerato un aggravante?
Sì, la giurisprudenza lo interpreta come un indice di una condotta organizzata che allontana il fatto dall’ipotesi del piccolo spaccio occasionale.
Si può contestare in Cassazione il mancato riconoscimento del fatto lieve?
Solo se la motivazione del giudice di merito è illogica o incompleta. Se il giudice ha analizzato correttamente tutti i parametri, la decisione non è modificabile in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49575 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49575 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CONVERSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazio di legge in ordine alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riprod di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha dato conto dell ragioni che hanno portato ad escludere l’ipotesi lieve in ragione, non solo del dato pondera comunque significativo vista la purezza della sostanza stupefacente del tipo cocaina sottoposta a sequestro, ma soprattutto per le modalità della condotta essendo la sostanza detenuta, per come apprezzato dai Giudici di merito, dal ricorrente mentre era in auto con altri tre persone pertanto, in una fase di trasporto;
rilevato che la motivazione in tali termini resa risulta conforme alla copiosa giurisprudenz pur enunciata nel ricorso che richiede una valutazione complessiva della condotta onde escludere o ritenere l’integrazione dell’ipotesi lieve che qualora, come nel caso di specie, si riveli co e logica, si sottrae al sindacato di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023